Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 17 gennaio 2001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PASCALI OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati NATRELLA ANTONIO, LAUDISA LEONARDO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AUSL/1 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LECCE 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato FOSCARINI AMILCARE, rappresentata e difesa dall'avvocato LEZZI LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 789/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 18/03/98 R.G.N. 862/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sign.Osvaldo Pascali ha convenuto, con ricorso del 30.9.96, la USL LE/1 innanzi al Pretore di Lecce chiedendo che la stessa fosse condannata a rimborsarle la somma occorsa per l'acquisto di un vaccino desensibilizzante non incluso nel prontuario farmaceutico.

Il Pretore ha rigettato la domanda.
La sua decisione è stata confermata dal Tribunale della stessa città con sentenza del 18.3.98.
Il Tribunale ha premesso che affinché si abbia la completa esenzione dalla compartecipazione alla spesa del farmaco è necessario che esso sia inserito nel prontuario farmaceutico, e tanto non è avvenuto in quanto nella terapia delle allergie i vaccini hanno rilevanza terapeutica modesta attenendo a patologie non connotate dalla gravità.

In riferimento, quindi, alla sentenza n.8661/96 di questa Corte ha rilevato che la stessa, riconoscendo la disapplicazione del predetto prontuario laddove il farmaco non compreso nello stesso ai fini della totale esenzione dalla spesa risulti indispensabile ed insostituibile, afferma un principio indiscutibile.

Tuttavia, perché tali elementi possano ritenersi sussistenti non è sufficiente l'attestazione degli stessi in un certificato medico generico, per di più redatto secondo una ripetitiva formula di stile secondo la quale il vaccino somministrato sarebbe "insostituibile ed essenziale per il paziente."

La sig.ra Rosato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo.

La USL resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'unica censura formulata dalla ricorrente si articoli in due distinti profili:

    1 - la sentenza impugnata disapplica totalmente la legge regionale n.17 del 12. 4.95 che riconoscendo le allergopatie come malattie di particolare interesse pone a carico di ciascuna USL l'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche ed immunologiche dovendosi intendere con tale termine (prestazioni immunologiche) proprio l'erogazione diretta dei vaccini antiallergici;

    2 - è irrilevante la circostanza che il vaccino non sia compreso nel prontuario nazionale atteso che quest'ultimo non può escluderne l'erogazione in quanto il vaccino desensibilizzante è l'unica terapia valida per la guarigione dell'allergopatia da cui è affetta la ricorrente.

    2.1 - il Tribunale ha disatteso in maniera del tutto immotivata il certificato medico che attestava la indispensabilità di detto vaccino anche omettendo di far ricorso ad una c.t.u.

I motivi, che per la loro intima connessione devono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte con le recenti sentenze n.2034/2000 e 1665/2000- che ribadiscono quanto da essa già asserito con la decisione 8661 del 1996- ha ritenuto che in tema di assistenza offerta dal servizio sanitario nazionale la limitazione prevista dalla relativa disciplina legislativa secondo cui i farmaci prescrivibili a carico del SSN sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al duplice criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto, è compatibile con il diritto alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (Corte Cost. ord. N. 463/90). Tuttavia, in base all'art. 10 comma 2 del d.l. n.463 del 1983 conv. nella 1. n. 638 del 1983- che, almeno parzialmente vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico dell'elenco dei farmaci per i quali non è dovuta, da parte degli utenti alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa -il criterio dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione della compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata -o di altre forme morbose particolarmente gravi.

Ne consegue che nell'ipotesi considerata il farmaco stesso, ancorchè non ricompreso nel prontuario terapeutico, va posto a carico del SSN previa disapplicazione del prontuario stesso nella parte in cui non comprende un farmaco dotato delle caratteristiche dinanzi descritte, perché in contrasto con le suddette disposizioni legislative.

Il Tribunale, pur dichiarando di volersi adeguare a siffatto principio, ne ha di fatto impedito l'applicazione nei confronti della appellante non riconoscendo- in maniera del tutto apodittica- al certificato medico prodotto dalla stessa l'idoneità ad attestare la indispensabilità del farmaco. Esso avrebbe, invece, dovuto chiarire perché tale attestazione non possegga la predetta idoneità avvalendosi, se del caso, anche dell'ausilio di un c.t.u.

Per tale ragione la sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione ;cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce.

Roma 17 gennaio 2001 e 13 febbraio 2001


Homepage Informa Handicap