Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 7 maggio 1999, n. 221
"Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni agevolate".
NOTE:
Entrata in vigore del decreto: 27 luglio 1999
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999."
Testo tratto dal sito del
Comune di Jesi, gazzette ufficiali
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, l'individuazione delle modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione; Considerato che le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legislativo hanno natura regolamentare; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999; Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
della solidarieta' sociale, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.
1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.
2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonche' la pensione e l'assegno di invalidita' civile e le indennita' di accompagnamento e assimilate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo: adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni".
- Il testo dei commi 51, 52 e 53 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 e' il seguente:
"51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonche' di modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni
reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unita' familiare mediante scale di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale e' subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari
di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
"52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilita' di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non
diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalita', modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto".
"53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita' attuative, anche con riferimento a gli ambiti di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo n. 109 del
1998 si veda nelle premesse.
Articolo 2
Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.
2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 e' composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4. In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente e' dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.
6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui e' riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e' il seguente:
"Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona".
- La tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e' la seguente:
Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA |
Numero dei componenti |
Parametro |
| 1 |
1,00 |
| 2 |
1,57 |
| 3 |
2,04 |
| 4 |
2,46 |
| 5 |
2,85 |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.
- Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Articolo 3
Criteri di valutazione della situazione reddituale.
1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4. 2.
Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il
valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera a);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonche' contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalita' indicate alla precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e' assunto per un importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto
all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione e' elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - 1. E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
2. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
- Il decreto legislativo n. 415 del 1996 reca:
"Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore
dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modellitipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria".
Articolo 4
Criteri di valutazione della situazione patrimoniale.
1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo cosi' determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. 2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprieta' o reali di godimento.
3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprieta'.
4. L' importo cosi' determinato e' moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20.
5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed immobiliare.
Articolo 5
Scala di equivalenza.
1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 66%.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attivita' di lavoro o di impresa le attivita' che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 5:
- Per la tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'art. 2.
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 46 del D.P.R. n. 917 del 1986 e' il seguente:
"Art. 46 (Redditi da lavoro dipendente). - 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".
- Il testo vigente del comma 1, lettere a), g) ed l) dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 917 del 1986 e' il seguente:
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
omissis
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
omissis
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati
in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative".
- Il testo vigente dei commi 1 e 2, lettere a) e c), dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 917 del 1986 e' il seguente:
"Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
omissis
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 e' il seguente:
"Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche'
non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo".
Articolo 6
Dichiarazione sostitutiva.
1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e' effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonche' quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonche' i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresi' da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modellotipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali e' stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste.
Note all'art 6:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
- Il testo vigente dell'art. 4 della citata legge n. 15 del 1968 e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 1998 e' il seguente:
"Art. 1 (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare composto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga;
d) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualita' di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'Universita', quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 403 del 1998 e' il seguente:
"Art. 2 (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione puo' riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e' conforme all'originale.
Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10".
- Per il testo del comma 6 dell'art 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate".
Articolo 7
Revoca dei benefici concessi.
1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 maggio 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro della solidarieta' sociale
Turco
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999 - Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 293
Nota all'art 7:
- Il testo del comma 7 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'".
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