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Provvedimento 22 febbraio 2001 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano
Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. "pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001, n. 91" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; Visto l'art. 3-octies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell'area socio-sanitaria; Visto il comma 5 del richiamato art. 3-octies che prevede che le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, siano individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici; Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale con il quale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata (rep. atti n. ....), è stata individuata la figura, il profilo professionale e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario; Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adunanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministero della sanità che, in pari data, è stata inviata alle regioni e province autonome, con il quale si propone in attesa della decisione della Corte costituzionale, che la figura dell'operatore socio-sanitario e il relativo ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le regioni e province autonome; Vista la nota del 15 febbraio con la quale la regione Veneto, a nome del coordinamento tecnico interregionale dell'area sanità e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico; Vista la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della sanità, a cui sono state inoltrate le suddette richieste emendamentive avanzate dalle regioni, ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto non più differibile la istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente; Considerata la conseguente necessità di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione; Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di detto operatore e sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri della sanità e della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale 18 febbraio 2000, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico, necessario ed urgente attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario, restando impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni delle amministrazioni interessate a seguito ed in conformità della sentenza della Corte costituzionale;
Convengono quanto segue:
Figura e profilo.
1. E' individuata la figura dell'operatore socio-sanitario. 2.L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
La formazione. 1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, allaeffettuazione dei corsi di formazione.
Contesti operativi 1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.
Contesto relazionale. 1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio dellavoro multiprofessionale.
1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte allapersona e al suo ambiente di vita: 2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.
1. Le competenze dell'operatore di assistenza sono contenute nell'allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.
Requisiti di accesso. 1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
Organizzazione didattica.
1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici: 2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici: modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200.Motivazione-orientamento e conoscenze di base: modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250; esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100; tirocinio, numero minimo di ore 450. 3. Le regioni e provincie autonome, attesa l'ampia possibilità di utilizzo dell'operatore socio-sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenze patologiche ecc..) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.). 4. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio, ecc. Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50. Tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50. Specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100.
Moduli didattici integrativi post-base. 1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.
Materie di insegnamento.
1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari: 2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.
Tirocinio. 1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario è prevista.
Esame finale e rilascio dell'attestato. 1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. 2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali. 3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica. 4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e provincie autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali.
Titoli pregressi. 1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio- sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto.
Roma, 22 febbraio 2001
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