Legge - 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale"
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, Supplemento Ordinario."
Titolo II |
Procedure di Programmazione e di Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale |
53 - 63 |
Titolo I
Il servizio sanitario nazionale
CAPO I - Principi ed Obiettivi
Articolo 1
I Principi.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario
nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e
della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle
strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condiz
ioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei
cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con
le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e
servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di
salute degli individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Articolo 2
Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità di cui al
precedente articolo è assicurato mediante:
1. la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2. la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3. la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata;
4. la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5. la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro;
6.l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per
le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa
sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e
medicata;
7. una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e
distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad
assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8. la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico
culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del
paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro
organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per
garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi
necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e
dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la
gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione
del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi
medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado,
a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti
handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le
condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i
servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da
favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
[h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera,
delle acque e del suolo].
CAPO II - Competenze e strutture
Articolo 3
Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso
delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque,
garantite a tutti i cittadini.
Articolo 4
Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di
salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali,
particolarmente in materia di:
1. inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2. igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3. omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di
mezzi personali di protezione;
4. tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5. ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
6. raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente
sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e
delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.
Articolo 5
Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative
regionali.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative
delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore
e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in
volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua
competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
della sanità quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed
emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da
svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi
reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 6
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di
frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle
condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la
vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le
epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e
l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici,
i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari
e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi
sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già
conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei
coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione
degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche
igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare
sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a
contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle
bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e
delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla
produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi
limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973,
n. 519, ed alla presente legge;
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme
previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli
operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la
determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti
per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e
all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei
concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la
pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in
tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la
distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la
determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni
inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle
relative alla produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo
degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Articolo 7
Funzioni delegate alle regioni.
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6
lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi
della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e
delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il
deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti
per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le
vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con il Ministero della
sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla
conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di
uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e
cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante
sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è
delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche
attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio
decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti
dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di
concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti
vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in
deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
si attua a partire dal 1° gennaio 1981.
Articolo 8
Consiglio sanitario nazionale.
E' istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per
la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per
l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale.
Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione
anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le
modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti
di cui all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e
alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria alle esigenze del
servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il
Ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal
Ministro della sanità ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione
Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante
della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante per
ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione;
interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste;
industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio
nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL,
tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenze funzionali al servizio
sanitario nazionale.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste,
un membro supplente che subentra in caso di assistenza o impedimento del titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria
del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio stesso.
Articolo 9
Istituto superiore di sanità.
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e
ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della
sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni
stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti
istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica
attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m)
e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità
sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di
cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere
agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli
accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità,
organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni
pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamemto in materia
di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale
tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario
nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e
tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro
presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle
regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a
carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono
inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
[Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro,
verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità.
omissis
Articolo 10
L'organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante
una rete completa di unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei
comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale
determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente
legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o
le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base,
quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di
pronto intervento.
Articolo 11
Competenze regionali.
Le regioni esercitano le funzioni
legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative
proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici,
sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la
normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione
pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive
norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo,
predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle
università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi
della sanità militare territoriale competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei
casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di
contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle
unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione
dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni
provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre
unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
Articolo 12
Attribuzione delle province.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei
piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere
parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.
Articolo 13
Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano
espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata
mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco
quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976,
n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della
sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli
interessi originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini,
a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla
gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e
rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani
sanitari triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini
dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione
degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Articolo 14
Unità sanitarie locali.
L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di
regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di
consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più
elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in
particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente];
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di
ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare,
per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e
delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione
e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e
sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e
sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale
spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di
cui alla lettera z) dell'articolo 6.
Articolo 15
Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
- L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, è
una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1. l'assemblea generale;
2. il comitato di gestione e il suo presidente;
3. il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal
Ministro del tesoro e uno dalla regione.
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio.
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50,
secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai
Ministeri della sanità e del tesoro.
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale
coincide con quello del comune o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'art.
25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale
coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio dell'unità
sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana,
l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di
partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle unità sanitarie locali
e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire
ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente
articolo è formata da rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di
proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei
singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale
nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria
locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e
programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei
regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono
approvati dalle competenti assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite
rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il territorio
di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge
regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità
sanitarie locali e loro servizi e, in particolare per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale,
il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di
specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato
distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale preposto
all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla
direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità
sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47,
devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di
tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali,
secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le
piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui
all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di
cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il
segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti
svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo
comma, punto c), del presente articolo.
La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata
dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
Articolo 16
Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità
sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione
e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della
dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei
mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le
zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua
anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi
dell'articolo 18.
Articolo 17
Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei
requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge
l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio
dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del
collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di
definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi
sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di
gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente
legge.
Articolo 18
Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche
tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui
estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente
comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme
particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli
delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei
rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale
dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per
territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della
gestione.
CAPO III - Prestazioni e Funzioni
Articolo 19
Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di
riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura
nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi
periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la
residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di
qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove
prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai
servizi di assistenza della località in cui si trovano.
Articolo 20
Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di
pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione
delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti
massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta
dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono
realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione
prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in
attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a
livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli
organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti
informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al
risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge
vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma,
lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le
sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i
possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a
prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della
compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo
igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori
interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le
unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la
tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di
igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute
e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non
previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate
congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le
modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
Articolo 21
Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con
decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in
materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in
applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le unità
sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del
lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità
produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali
addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di
cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da
essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del
lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli
ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista
dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni
di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide,
sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto