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Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi Correttivi di Finanza Pubblica". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303, Supplemento Ordinario"
Disposizioni in Materia di Sanità.
1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di
personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque
verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti. 2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in
deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di
quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per
cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse
solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81
e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonché dopo
aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari e personali
previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni
sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle
attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché al
personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori
familiari e materno-infantili. 3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi
di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti
relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei
piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al
personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In
particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione
del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo
124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la
maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro
a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412. 4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore
sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore
amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di
cui al comma 3 del presente articolo. 5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di
collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente,
alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di
collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è
sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni. 6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista
dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è
ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di
lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al
rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni
quindici. 7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di
bilinguismo. 8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 267. 9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A
decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i
quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale. 10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b). 11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno
1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1°
settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A
decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei
preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio
dell'autorizzazione. 12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i
medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità
indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti
similari e inerenti al medesimo princìpio nell'ambito della Comunità europea; se
inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al
20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al
CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità
medicinali. 13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di
cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della
suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono
immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine
inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni. 14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale
carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di
una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire
6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al
comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito
nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella
classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito (1). 15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le
prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire
70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi
eccedenti tale limite (1).
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età
superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari
di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di
cui ai commi 14 e 15, purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito
complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino
a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni
figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i
disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione
dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti
affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità
1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso
decreto (2). 16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le
vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del
presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1°
febbraio 1991 (2). 16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci
collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per
le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli
invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al
pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione
e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle
prestazioni di cui al comma 15 (2). 16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle
prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal
comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal codice penale (2). 16-quinquies .....................................(2) (3). 17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa
sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre
prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. 18. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di
cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. 19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo
articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le
disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. 20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo
14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni
di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione. (1) Si ricorda che il comma è stato così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724. "Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente
alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da ticket tutte le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in
corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico
predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984."
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti; c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti; d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare. 2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui
al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali
competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza
numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di
cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento
dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il
prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione
riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle
provvidenze. 4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del
tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con
riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni,
assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il
godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data
dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno
precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti
insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e
imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento
di insussistenza. (3bis) 5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia
di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per
quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento
corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della
variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni
il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo
maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato.
Con decorrenza dalla predetta data del 1° gennaio 1994 è corrispondentemente aumentato
l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1°
luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1,
comma 9-quater, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla L.
27 febbraio 1991, n. 59. 6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso
che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento
in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale
dall'articolo 1, comma 8, del predetto D.L. n. 409 del 1990. 7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui,
rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del
1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994. 8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio
dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per
il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento
con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal
predetto articolo 1, comma 2-bis. 9. (4)
11. [A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui
all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari di pensione
diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione
separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per
quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini
contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233] (6). 12. [comma abrogato]. (6) 15. [Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno
o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla
specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi,
nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in
relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno] (6). 16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti
dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita
per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei
confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità
contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio
per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al
raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla
allegata Tabella A. 17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale
ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il
predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e
d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1°
novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre. 18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti
iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di
pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti
amministrazioni. 19. E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in
pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla
ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con
l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facoltà di
riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo
aggiornati criteri attuariali. 20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca
delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro
presentazione da parte degli interessati. 21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi
sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere
contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora
questo sia tenuto alla contribuzione. 22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di
concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo
spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3
dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo
senza alcuna integrazione (7). 23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai
trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione
per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di
lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi
diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di
disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i
predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla
base della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non lavorate né
indennizzate. 24. Nel comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo
periodo, sono inserite le seguenti parole: "entro determinati tetti stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro". 25. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto
alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal
servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di
presentazione delle domande stesse. 26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32, L. 12 aprile 1991, n. 136,
deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che
si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di
entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal
comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati
dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in
forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della citata legge n. 136
del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono
essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le
comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni
e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata L. n. 136 del 1991. 27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: (8). 28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del 40 per
cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995
e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9, L. 11 marzo
1988, n. 67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al
presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30. 29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono
poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire
580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo è
destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono
riguardare anche le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del
presente articolo. 32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50
miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni
di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988. 33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n.
146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi. 34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni
lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella
legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze 12 febbraio 1991, n. 183. 35. (9) 37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia
dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17, L. 27 febbraio 1985, n. 49, e
successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili
nel Fondo stesso. 38. 39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate,
con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere
effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale
risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge
22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.
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