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Legge 28 febbraio 1986, n. 41
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1986, n. 49, Supplemento Ordinario"
omissis Titolo XII Disposizioni Diverse
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20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere
pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere
architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici
contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di
cui al medesimo decreto. 21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere
adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. 22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine
previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche presso ciascuna amministrazione. 23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e
prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità
di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la
quota percentuale è elevata al due per cento. 24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La
quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo
Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n.8405. 25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo
10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata
ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.
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