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Legge 26 luglio 1988, n. 291
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1988, n. 175 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione."
Nota bene: Il primo articolo della presente Legge ha convertito, con
modificazioni, il Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173 che riportiamo, più sotto, nella
forma vigente
b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità della minorazione e delle malattie; c) una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di
cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali
norme delegate. Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173 "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". (Pubblicato nella G.U. 30 maggio 1988, n. 125, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 1988, n. 291. Se ne riporta di seguito la versione vigente)
Norme per il Riconoscimento della Invalidità Civile.
1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n.
18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le
pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui all'articolo 105 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura:
"Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le
domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a
quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari
occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle
della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza,
trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli
allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica
secondo le disposizioni di legge vigenti. 2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso,
entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno,
che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica
superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di
invalidità civile" - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che
risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche
del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione
del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta
integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi,
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei
fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi
appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia. 5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'art. 22 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle
commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali
medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici
civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità
stabilite dall'articolo 109 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie
realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del
tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare
dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di
invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non
ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta
alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e
possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati
designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma
5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di
prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente
articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di
appartenenza. 8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite
o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di
conversione. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della
sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni
contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per
verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per
usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1
e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello
stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di
revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di
responsabilità. (1) (1) Si consiglia anche la consultazione della Legge 15 ottobre 1990, n. 295
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