Decreto 29 luglio 1999

"Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109."

"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06-09-1999, n. 209, Supplemento Ordinario n. 169."

Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali

Allegato B Caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione; modalità per lo scambio dei dati in formato elettronico.

1. MODALITA' PER LO SCAMBIO DEI DATI IN FORMATO ELETTRONICO

Gli enti autorizzati ad accettare le dichiarazioni sostitutive e che rilasciano l'attestazione provvisoria sono tenuti a:
a) controllare la leggibilità, la completezza, la correttezza formale dei dati riportati nell'allegato-A parte prima
b) garantire la disponibilità dei dati trattati agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano richiesta.

Gli enti che rilasciano l'attestazione provvisoria e quelli che rilasciano la certificazione di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 possono utilizzare strumenti informatici per:
a) acquisire e memorizzare i dati delle dichiarazioni sostitutive, riportati nel dell'allegato A parte prima
b) calcolare e memorizzare i dati della certificazione, previsti dell'Allegato h parte seconda.

Gli enti che si avvalgono di strumenti informatici sono tenuti a garantire:
a) l'aderenza dei dati acquisiti rispetto a quanto contenuto nei modelli cartacei delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati
b) la disponibilità dei dati acquisiti agli altri enti che erogano prestazioni agevolate e che ne facciano richiesta, secondo i formati e le modalità di seguito descritte.

Lo scambio di informazioni con le amministrazioni e gli enti centrali dello Stato (Ministero delle finanze, ecc.) avviene attraverso la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Tra gli enti locali e/o enti e amministrazioni non a carattere nazionali, lo scambio può avvenire anche tramite altre eventuali reti presenti sul territorio.

Considerata la riservatezza delle informazioni se lo scambio avviene tramite internet o altre reti, diverse dalla Rete unitaria, devono essere assicurati meccanismi di protezione basati sul protocollo Secure Sockets Layer (SSL V3.0 e successivi) approvati dall'Autorità.

I dati sono organizzati in file, per le dichiarazioni sostitutive secondo quanto indicato al punto 2 del presente allegato, e per i certificati secondo.quanto indicato al punto 3 del presente allegato. La trasmissione dei file avviene, di norma, tramite protocollo FTP, salvo diverso accordo accettato da entrambe le parti coinvolte in uno scambio.

I dati delle dichiarazioni ed i certificati sono scambiati utilizzando il formato ASCII-ANSI, con campi a lunghezza fissa, secondo i tracciati riportati nel seguito dell'allegato.

Ogni posizione corrisponde ad un byte.

Tutti gli importi della dichiarazione sono espressi in migliaia di lire e sono interi positivi di 7 posizioni. Gli importi della certificazione sono, invece, espressi in lire e sono interi di 10 posizioni.

Le date sono di 8 posizioni nel formato: AAAAMMGG.

I campi logici sono di una posizione e contengono:
a) il valore "0" (con il significato di "falso" ovvero "no")
b) il valore "1" (con il significato di "vero" ovvero "si").

I campi di tipo "percentuale" e quelli di tipo "parametro" sono in formato numerico di 5 posizioni, di cui due cifre decimali.

2. Dichiarazione sostitutiva
3 . Certficazione

 



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