Decreto 29 luglio 1999
"Approvazione dei modellitipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109."
"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06-09-1999, n. 209, Supplemento Ordinario n. 169."
Testo tratto dal sito del
Comune di Jesi, gazzette ufficiali
ALLEGATO A parte seconda
Modello-tipo di certificazione e note esplicative
(riservato agli enti erogatori, ai comuni e ai centri di assistenza fiscale)
NOTE ESPLICATIVE PER LA CERTIFICAZIONE ED ESEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO AI FINI DELLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'
1. Questioni di carattere generale
La certificazione è rilasciata, a domanda del richiedente, dall'ente
erogatore la prestazione sociale agevolata, ovvero dai comuni o dai centri di assistenza
fiscale, quantunque non eroghino la prestazione medesima, qualora gli enti erogatori
abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.
E' perciò possibile che il richiedente sia in possesso di una
certificazione rilasciata per una certa prestazione e che la esibisca ad un altro ente
erogatore per le prestazioni agevolate di quest'ultimo. In tal caso, l'ente cui il
richiedente si rivolge deve verificare se nella certificazione presentata si fa
riferirnento allo stesso nucleo familiare e se è stato utilizzato un identico sistema di
calcolo per la valutazione del patrimonio. Diversamente, l'ente dovrà provvedere ad una
nuova determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, e a
rilasciare, se richiesto, una nuova certificazione. L'ente erogatore è tenuto ad
utilizzare i dati presenti nella certificazione: se questi risultano insufficienti,
richiederà la dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione
presentata è stata effettuata e, infine, solo se anche dalla dichiarazione sostitutiva
non emergono tutti gli elementi sufficienti per il nuovo calcolo dell'indicatore,
richiederà una dichiarazione integrativa, relativa esclusivamente ai dati necessari per
il calcolo.
Si richiama l'attenzione degli enti che erogano più prestazioni
sociali agevolate sulla opportunità di utilizzare la facoltà prevista dall'articolo 3
del decreto legislativo n. 109 del 1998 (nonché dall'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Miaistri 7 maggio 1999, n. 221), in modo tale che il
riferimento a nuclei familiari con diversa composizione e l'applicazione di diversi
coefficienti di valutazione del patrimonio avvenga per quanto effettivamente necessario,
in ragione della particolarità delle prestazioni sociali agevolate da erogare. E' infatti
opportuno evitare un eccesso di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni per le
prestazioni agevolate erogate da un medesimo ente e facilitare, per converso, la più
ampia utilizzazione dei medesimi atti da parte dei cittadini richiedenti. Del resto,
l'ente erogatoie può liberamente, in ragione delle proprie esigenze, stabilire diverse
soglie di acceso alle prestazioni sociali agevolate, pur restando identico il sistema di
calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Nel modello-tipo di certificazione le operazioni di calcolo sono
state rappresentate in modo tale da rendere più semplice agli interessati l'effettuazione
del calcolo stesso per proprio conto, qualora intendano verificare la correttezza della
procedura utilizzata.
2. Arrotoadamenti dei valori della certificazione.
I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F16, F19,
F20, F23 della certificazione sono arrotoadati all'unità per difetto, qualora compaiano
decimali; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori eliminando i
decimali (es.: per 1.654,23 indicare 1.654). I valori risultanti dalle operazioni indicate
nelle righe F11, F24 e G9, sono arrotondati alle 1.000 lire per difetto, qualora compaiano
centinaia, decine o unità di lire; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti
valori azzerando centinaia, decine o unità (es.per 1.543 indicare 1.000).
3. Procedure per il calcolo della situazione economica per
gli assegni per il nudeo familiare e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 delle
legge 23 dicembre 1998, n. 448, della misura dei relativi benefici e dell'eventuale ISEE.
Quando il richiedente presenta la dichiarazione per ottenere gli
assegni per il nucleo familiare o di maternità, il calcolo della situazione economica del
nucleo, valevole per la concessione di questi benefici, è effettuato secondo quanto
indicato nei Quadri E, F ed H della certificazione; in particolare, la situazione
economica del nucleo familiare è quella rappresentata nel Quadro H, riga H1. Se il comune
deve procedere, sulla base della dichiarazione dell'interessato, alla determinazione anche
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, occorre
effettuare anche le operazioni di calcolo previste nei Quadri F-bis e G. Questo, perché i
due calcoli (per la situazione economica del nucleo valida per gli assegni per il nucleo e
di maternità e per l'ISEE) sono da effettuarsi con procedura diversa: nella procedura di
calcolo per gli assegni (Quadro F), infatti, occorre "scorporare" dal calcolo
del patrimonio immobiliare la casa di abitazione di proprietà, mentre ai fini dell'ISEE
occorre seguire il sistema ordinario. Lo "scorporo" dal patrimonio immobiliare
della casa di abitazione di proprieta non incide, ovviamente, sulla detrazione di lire
2.500.000 (ovvero di 3.500.000) dal reddito, operazione che, pertanto, segue sempre la
disciplina ordinaria (Quadro E).
3.1. A titolo esemplificativo, e ferma restando la
sussistenza degli altri requisiti di legge relativi alla composizione del nucleo, si
rappresenta di seguito una procedura per individuare se e in che misura spetta l'assegno
per il nucleo familiare. A tal fine e necessario:
a) calcolare la situazione economica del nucleo, secondo quanto indicato
nei Quadri E, F e H: il risultato di queste operazioni è il valore da riportare nel
Quadro H, riga H1 della certificazione;
b) calcolare la "soglia del diritto" e la misura del beneficio
da erogare; per questo calcolo, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 65 della legge n.
448 del 1999 e del regolamento attuativo, si puo procedere nel seguente modo: