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Legge 28 Luglio 1989, n. 263
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile." "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1989, n. 176" Nota bene: la Legge ha convertito il Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202 che riportiamo di seguito nel testo vigente
Nota bene: circa gli aspetti relativa all'Imposta sul Valore aggiunto vedi anche il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in particolare la
Tabella A - parte II); per gli aspetti relativi alle imposte sui redditi si veda, invece
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria
dell'imposta sul valore aggiunto, di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto
1987, di prorogare il termine per gli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
a carico di taluni enti locali, nonché di modificare l'aliquota dell'imposta di consumo
sul gas metano usato come combustibile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26
maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto: b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento; c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento; d) tabacco da fumo 55,28 per cento; e) tabacco da masticare 26,28 per cento; f) tabacco da fiuto 26,28 per cento. 3. Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi. 3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97 (1)(1bis).3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento (1).
3-quater. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui
al comma 3-ter, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (1).
(1) Questo comma è stato aggiunto in fase di conversione dalla legge 28 luglio
1989, n. 263. b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990. 3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri. 4. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento (2). 5. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988. 6. La disposizione dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. 7. All'onere conseguente alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1989, in lire 35 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (3).
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appotare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(3) Il comma è stato così modificato, in fase di conversione, dalla 28 luglio
1989, n. 263.
4. 1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è
aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |