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Legge 9 aprile 1986, n. 97
"Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con
aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi."
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1986, n. 85" 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul
valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento (1).
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle
importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato
in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni
dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso
in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato
con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a
norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
(1a)
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza
tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per
il veicolo acquistato (2).
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e
le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.(3)
(1) Comma così modificato dall'art. 27, della Legge 5
febbraio 1992, n. 104.
(1b) Il comma 3 dell'articolo 8 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, ha esteso le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della
presente norma anche ai mezzi adattati alla locomozione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità
motorie a prescindere dalla titolarità di patente di guida.
(2) Comma aggiunto dall'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. (3) Vedi Decreto Ministeriale 16 maggio 1986
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