Articolo 17
Assegno di accompagnamento.
[Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle
commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola
dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a
tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di
lire 12.000 per tredici mensilità.
A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta
libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro,
alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al
competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di
frequenza.
L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del
minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno].
Articolo 18
Scadenze delle rate.
La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile,
giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre
che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre
competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
Articolo 19
Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche.
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e
invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni,
su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione
sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della
presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e
quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero
dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità
della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che,
dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva
l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a
rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a
decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Articolo 20
Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno.
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i
fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente
legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga
al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra
gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali
vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti
comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
Articolo 21
Accertamenti sulla permanenza dei requisiti.
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può
disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei
confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la
revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità
di cui all'articolo 15.
Articolo 22
Tutela giurisdizionale.
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti
organi ordinari e amministrativi.
Articolo 23
Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale,
lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione.
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a
fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e
riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo
di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su
segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la
percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di
addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e
seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su
segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la
percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di
addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n.
264 , e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare
i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della
sanità.
L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2,
alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle
commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di
particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche
e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere
iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di
particolari attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di
appositi centri di formazione professionale.
Articolo 24
Indennità di frequenza ai corsi.
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di
addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato
di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei
suddetti lavoratori.
L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di
disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
Articolo 25
Sistemi di lavoro protetto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i
provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali
categorie di invalidi.
Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi
di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Articolo 26
Congedo per cure.
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili
cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due
terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a
trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
Articolo 27
Barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o
aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di
nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero
dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere
architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o
già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici
ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non
deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso
ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che
saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi
in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia
economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno
difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate,
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 28
Provvedimenti per la frequenza scolastica.
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o
i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e
viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o
degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la
eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica,
salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da
menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali].
[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole
medie superiori ed universitarie].
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Articolo 29
Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero.
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la
scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media,
o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti
ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni
staccate della scuola statale.
L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento
degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni
caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione
obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte
anche agli alunni non minorati.
Articolo 30
Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica
e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed
ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse
scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti
per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di
servizio e i loro figli.
Articolo 31
Finanziamenti.
Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il
funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello
stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio
finanziario 1971, le seguenti somme annue:
1. Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di
assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27
miliardi;
2. Ministero della sanità:
a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;
b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche
diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.
Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate
per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto
1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n.74;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese
quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche
necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri
sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto
alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo
150 milioni.
Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.