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SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI

La nuova disciplina indica tassativamente le causali che consentono l'accesso all'istituto della sospensione.
Le causali per le quali è concesso il beneficio della sospensione sono le seguenti:
  1. cassa integrazione guadagni straordinaria
  2. amministrazione controllata
  3. contratto di solidarietà
  4. apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo.
In presenza di tali condizioni, potrà essere presentata, alle strutture competenti, una semplice comunicazione con gli estremi del provvedimento amministrativo in forza del quale si chiede la sospensione.
La sospensione sarà concessa per un periodo pari alla durata del provvedimento amministrativo.
L'istituto della sospensione opera anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette.

Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)

Link utili

http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina

 


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