SANZIONI
L'art. 15 L.68/99 prescrive che in caso di inadempienza del datore di lavoro, le Direzioni Provinciali del Lavoro commineranno le seguenti sanzioni:
- per il ritardato dell'invio del prospetto informativo la sanzione prevista è di Euro 516 più Euro 26 per ogni giorno di ritardo
- per la mancata/e assunzione/i trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo la sanzione di Euro 52 al giorni per ogni lavoratore disabile non occupato.
Al responsabili di inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore disabile, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)
Link utili
http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina