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RAPPORTO DI LAVORO

L'art.10 l.68/99 precisa che al lavoratore disabile deve essere riconosciuto il normale trattamento economico previsto dalla legge e dai CCNL.
Il disabile deve essere adibito a mansioni che siano compatibili con le sue minorazioni e può richiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni svolte con il proprio stato di salute.
Il datore di lavoro può chiedere l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile al fine di stabilire la prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'Azienda.
La cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore disabile deve essere comunicata agli Uffici competenti nel termine di 10 giorni.

Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)

Link utili

http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina

 


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