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PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

I datori di lavoro, soggetti al collocamento dei disabili, sono tenuti ad inviare agli Uffici competenti appositi prospetti informativi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I datori di lavoro con un numero di dipendenti tra i 15 e i 35 non sono tenuti a presentare il prospetto entro il 31 gennaio, bensì entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assumere un disabile. Tuttavia, assolto l'obbligo nei termini sopra descritti, per gli anni successivi si osserverà la scadenza prevista dalla normativa generale ovvero 31 gennaio.

L'Ufficio competente è l'Ufficio del Servizio Lavoro della Provincia dove sono ubicate le unità produttive. In caso di sedi in diverse province, va inviato un prospetto a ciascun servizio provinciale interessato ed un prospetto complessivo al servizio provinciale al quale fa capo la sede legale.

I prospetti informativi dovranno contenere i seguenti dati:

  1. il numero complessivo dei dipendenti in forza e il numero dei dipendenti su cui computare la quota di riserva, da quest'ultima entità numerica vanno esclusi: i disabili già in forza, i dirigenti, gli assunti a termine con contratto di lavoro non superiore a 9 mesi, i soci delle cooperative, i contratti di formazione lavoro, gli apprendisti, i contratti di reinserimento, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero, le vedove e gli orfani nei limiti della percentuale prevista dalla normativa, i lavoratori interinali occupati presso l'impresa utilizzatrice, i lavoratori socialmente utili assunti
  2. il numero ed i nominativi dei lavoratori disabili occupati, con l'indicazione del sesso , dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro (data di assunzione)
  3. il numero dei lavoratori disabili assunti con contratto a termine, con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) e con contratto di reinserimento; inoltre deve essere comunicato il numero dei lavoratori occupati a domicilio, con modalità di telelavoro, i lavoratori socialmente utili e quelli che prestano la loro opera in forza di un tirocinio
  4. il numero complessivo dei lavoratori occupati appartenenti alle categorie delle vedove e degli orfani, ecc.
  5. i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili
  6. i datori di lavoro privati devono inoltre indicare il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro. Inoltre vanno indicate numericamente i lavoratori coinvolti distinti per sesso e per età
  7. le autorizzazioni concesse o richieste di esonero parziale presentate.

Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)

Link utili

http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina

 


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