INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE TRAMITE CONVENZIONI
In virtù dell'art.13 l.68/99, gli Uffici competenti hanno facoltà di concedere alla base dei programmi presentati e nei limiti di disponibilità i seguenti incentivi:
a) Fiscalizzazione dei contributi al 100% per un max di 8 anni:
- per ogni disabile dalla capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;
- per ciascun lavoratore con handicap intellettivo e psichico (disabili psichici) assunto in base alla legge indipendentemente dalle % di invalidità, previa definizione da parte delle Regioni dei criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della loro quota di competenza
b) Fiscalizzazione dei contributi nella misura del 50% per un max di 5 anni:
- per ogni disabile dalla capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra
c) Rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per l'adeguamento del posto di lavoro dei disabili assunti:
- per ogni disabile con una capacità lavorativa inferiore al 50%.
Dopo 5 anni gli Uffici competenti verificano il persistere delle condizioni che danno diritto alla prosecuzione delle agevolazioni concesse.
Si ricorda che le aziende soggette agli obblighi di cui alla l.68/99, a prescindere dalla loro adesione alla convenzione, possono chiedere al Centro per l'Impiego territorialmente competente, gli elenchi nominativi di lavoratori iscritti alle liste speciali di cui agli artt.1e18 l.68/99.
Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)
Link utili
http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina