Il Ministero della Salute ha precisato che per la valutazione dell'invalidità dei soggetti minori di 18 anni , le Commissioni sanitarie sono tenute ad accertare e ad indicare nei propri verbali se le minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali da cui sono affetti, ovvero l'handicap intellettivo di cui sono portatori, determinino, ai soli fini del collocamento al lavoro, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di grado tale da corrispondere a invalidità superiore al 45%.
Sono interessati anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 l.68/99. Tra questi lavoratori ci sono gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio nonché i figli e i coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei profughi italiani rimpatriati. I predetti soggetti aventi i requisiti di cui agli art. 1 e 18 l.68/99 ovvero i disabili e gli appartenenti alle categorie protette, qualora siano in cerca di lavoro, possono iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio rivolgendosi al Centro per l'impiego territorialmente competente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il requisito anagrafico utile ai fini dell'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è quello minimo di 15 anni e quello massimo di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini (età pensionabile fissata dall'ordinamento per il lavoro pubblico e privato).
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.454/98, ai cittadini immigrati sono stati riconosciuti, anche ai sensi dell'art.2 del T.U. D.Lgs. 286/98, che stabilisce la piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani, i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie.
Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)