DATORI DI LAVORO OBBLIGATI ALLE ASSUNZIONI
Sono soggetti agli obblighi del collocamento disabili di cui all'art.3 della l.68/99 tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. Il mancato adempimento agli obblighi di legge viene verbalizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e comunicato all'Autorità Giudiziaria.
Le quote di riserva per le assunzioni obbligatorie sono le seguenti:
- datori di lavoro che occupano fino a 14 dipendenti: non hanno nessun obbligo
- datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti: per essi sorge l'obbligo di assumere n.1 lavoratore disabile (l'obbligo è scattato a partire dal 18/01/00).
L'assunzione n.1 disabile è nominativa ed è obbligatoria solo in caso di nuove assunzioni dopo il 18/01/00 (per es. in caso di assunzione del 16esimo dipendente il 6/6/00 per le aziende che al 18/01/00 ne avevano 15). L'obbligo di assumere n.1 disabile dovrà essere adempiuto entro 12 mesi dalla data della prima nuova assunzione (se, nel caso in esempio, il 16esimo dipendente viene assunto il 6/6/00, il datore di lavoro avrà tempo fino al 6/6/01 per l'assunzione di un disabile). Nel caso di seconda assunzione, il termine per adempiere si riduce a 2 mesi dalla data della seconda assunzione stessa (se, nel caso in esempio, il 6/9/00, viene assunto il 17esimo dipendente, il datore di lavoro avrà tempo solo fino al 6/11/00 per assumere n.1 disabile).
- datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: per essi sorge l'obbligo di assumere due lavoratori disabili di cui un'assunzione nominativa e una numerica.
- datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti: per essi sorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati e un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all'art. 18 L.68/99. Le assunzioni saranno nominative nella misura del 60% della quota di riserva e numeriche nel restante 40%.
- datori di lavoro che occupano oltre 150 dipendenti: per essi sorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati e l'1% dei lavoratori occupati a favore dei lavoratori appartenente alle categorie protette di cui all'art. 18 L.68/99. Le assunzioni saranno nominative nella misura del 60% della quota di riserva e numeriche nel restante 40%.
Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)
Link utili
http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina