CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA BASE OCCUPAZIONALE
Agli effetti della determinazione dell'organico occupazionale aziendale, al fine di determinare il numero di soggetti disabili da assumere, l'art. 4 l.68/99 così come integrato dall'art.3 DPR 333/00 e dalla Circolare Min. Lav. 41/00 stabilisce che devono essere computati:
- i lavoratori assunti a tempo indeterminato
- i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo superiore a 9 mesi
- i lavoratori in prova
- i lavoratori part-time in proporzione al lavoro effettivamente svolto riferito all'orario considerato normale dalla contrattazione collettiva di settore (le frazioni superiori al 0,50 sono considerate unità).
Non devono essere computati:
- i lavoratori disabili già occupati (anche a domicilio o con telelavoro) e i lavoratori appartenenti alle categorie protette
- le categorie di cui all'art. 18, c.2 l.68/99 (orfani, profughi ed equiparati), nei limiti delle percentuali previste dalla legge 68/99 (1 soggetto per fascia 51-150 dip.; 1% oltre 150 dip.)i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi
- i lavoratori divenuti inabili in costanza di rapporto di lavoro quando ci sia una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 60%; tali lavoratori sono da escludere dalla base di calcolo, e da includere nella quota di riserva come disabili assunti ( la validità di tale circostanza è subordinata alla mancanza di responsabilità, in capo al datore di lavoro, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro)
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. In caso di lavoro stagionale, si computano effettive giornate lavorative nell'anno di riferimento, anche non continuative (art. 3, c.6 DPR 333/00)
- i soci di cooperative di lavoro, anche se non iscritte nella apposita sezione per le cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio (Circ. Min. Lav. 41/2000)
- i dirigenti
- i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro
- gli apprendisti
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento
- i lavoratori socialmente utili assunti (art. 7, c.7 D. Lgs 81/00)
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero per la durata di tale attività.
Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)
Link utili
http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina