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CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI

Ai sensi degli art.12 l.68/99 e art.10 DPR 333/00 è possibile stipulare convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l'impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti.
La stipula della convenzione è condizionata dall'impegno del datore di lavoro ad affidare alle cooperative sociali o a disabili liberi professionisti, commesse di lavoro in quantità sufficienti a garantire la totale copertura dei costi derivanti dall'applicazione del CCNL e dai relativi obblighi contributivi.
La durata massima della convenzione è fissata in 24 mesi.

Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)

Link utili

http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina

 


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