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COMPENSAZIONI TERRITORIALI

L'art.5 comma 8 della l. 68/99 coś come integrato dall'art.5 DPR 333/00, prevede la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati che siano titolari di aziende aventi diverse unità produttive, di operare compensazioni territoriali tra il numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio che sono tenuti ad assumere.
I datori di lavoro possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive ubicate nella medesima regione o in regioni diverse.
Qualora la compensazione territoriale sia richiesta tra unità produttive situate nella stessa regione, la domanda di autorizzazione va presentata al competente servizio provinciale ovvero alla Provincia di Torino, Sezione Lavoro.
Qualora la compensazione territoriale sia richiesta tra unità produttive situate in regioni diverse, la domanda di autorizzazione va presentata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale per l'Impiego.

Fonte: Provincia di Torino – Servizi per l'impiego (le indicazioni operative sono valide per la Provincia di Torino)

Link utili

http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/disabili/disciplina

 


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