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SICUREZZA ED ADATTAMENTO AL POSTO DI LAVORO

La sicurezza e l'adattamento al posto di lavoro trovano finalmente un riscontro nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" dove, al comma 4 dell'art. 30, si precisa che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

Detto obbligo vige, in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap (L. 626/94 art.30 comma 5).

Relativamente ai luoghi di lavoro utilizzati prima del 1° gennaio 1993, si prevede l'adozione di misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione limitatamente ai servizi sanitari e di igiene personale (L. 626/94 art.30 comma 6).

 


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