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ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE

Per lo svolgimento di attivitā di sostegno a favore di alunni in situazione di handicap nei vari ordini di scuola, anche superiore, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno in ragione di regola di 1 posto ogni 4 alunni in situazione di handicap. L'autorizzazione alle deroghe a tale rapporto č sottoposta a disposizioni e provvedimenti stabiliti di anno in anno per ogni ordine di scuola. Affiancano gli insegnanti di sostegno operatori assistenziali - previsti dall' Art. 9 della L.104/92 - in numero e per tempi definiti nell'ambito del Piano Educativo Personalizzato di ciascun alunno. Tali operatori possono essere individuati in Cooperative sociali o di servizio con finanziamenti e gestione dei Comuni o del servizio Socio-assistenziale dell'ASL.

 

Riferimenti legislativi:

 


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