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DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Dal 1971 la L. 118 del 30 marzo si occupa soprattutto di assistenza economica e sanitaria, riconosce per la prima volta il diritto all'istruzione nella scuola comune e dispone provvedimenti per assicurarne la frequenza (art. 28).

Per i mutilati ed invalidi civili, che frequentano la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato, si prevede il trasporto gratuito, l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle sedi scolastiche e l'assistenza durante gli orari scolastici per i casi più gravi.

Si precisa inoltre che: ”l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive e da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere difficoltoso l'apprendimento nelle predette classi normali (art. 28, comma 2)."

L'art.28, comma 3 precisa inoltre che sarà “ facilitata” la frequenza delle scuole medie superiori e delle università, istituzioni prescolastiche e doposcuola.

La L.118/71purtroppo non abroga le norme precedenti sulle classi differenziali e sulle scuole speciali e consente la possibilità di istituire classi normali distaccate presso istituti o centri di riabilitazione.

Dal 1975 le circolari ministeriali incominciano a fornire indicazioni sempre più precise sull'inserimento dei “portatori di handicap” nelle scuole comuni. La 227/75 prevede il raggruppamento di scuole materne, elementari e medie specificatamente attrezzate per attivare esperienze di inserimento, indipendentemente dalla tipologia della minorazione. Inoltre prevede la costituzione presso i provveditorati agli studi di appositi Gruppi di lavoro con compiti di coordinamento e di consulenza sulle esperienze in atto.

Nello stesso anno viene emanato il D.P.R. 31/10/75, n.970 che introduce gli organi collegiali nelle scuole speciali e detta le prime norme per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati inseriti nelle scuole comuni e consente che gli insegnanti delle scuole speciali siano assegnati a scuole normali per “interventi di natura integrativa sia generalizzata che specifica”.

Finalmente nella L. 517 del 4 agosto 1977 si delinea un quadro preciso per la scuola elementare e la media inferiore: l'art. 2 stabilisce 2 che la scuola attua forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicap…."che devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio psicopedagogico e forme particolari di sostegno".

L'art. 7 stabilisce che le classi che accolgono alunni handicappati siano costituite "con un massimo di 20 alunni" (oggi tale norma è abolita) e dispone l'abrogazione delle classi differenziali nella scuola media.

Inoltre l'art. 10 stabilisce l'istruzione obbligatoria per i sordomuti nelle classi normali con adeguato supporto; è sottolineata l'importanza di interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni, prevede attività di gruppo anche fra classi diverse, consente di svolgere attività integrative nell'ambito della programmazione educativa ed indica criteri per l'utilizzazione degli insegnanti di sostegno.

A differenza delle disposizioni precedenti, non parla più di “inserimento”, ma introduce il termine “integrazione”, e fa riferimento a tutte le categorie di handicap, senza distinzione.

Successivamente alla L. 517, nel 1979 viene emanata la C.M. 199 che anticipa diverse disposizioni della L.104:

La C.M. 199 evidenzia l'esigenza della collaborazione tra scuola e servizi del territorio (sanità, EELL, distretto, gruppo di lavoro del Provveditorato).

Successivamente il DM 26/8/81 prevede la possibilità agli alunni handicappati di sostenere l'esame di licenza media con prove differenziate: nel tempo tale possibilità non comporterà neppure la menzione specifica di tali prove sui documenti attestanti il superamento di detto esame.

Nel 1983 la C.M. 258 e nel 1985 la C.M. 250 riprendono e meglio specificano alcuni dettati della L.517/77: in particolare l'esigenza di una stretta collaborazione tra scuola ed EELL per l'assistenza, servizio sanitario nazionale per le certificazioni di handicap, famiglie per una naturale continuità educativa. Si ribadisce soprattutto l'opportunità di stabilire Intese tra gli Enti al fine di attuare “progetti educativi individualizzati” (la L. 104 trasformerà tali Intese in accordi di Programma più specifici soprattutto a livello economico), la figura dell'insegnante di sostegno rimane un punto di riferimento importante ( la L. 270 del 1982 introduce il ruolo organico per i posti di sostegno nella scuola dell'obbligo ed istituisce il sostegno didattico nella scuola materna) ed infine “ non devono essere confuse le situazioni di svantaggio culturale , che richiedono un ampliamento delle opportunità educative, dalle situazioni di handicap che necessitano di documentazioni ed interventi più specifici”.

Per quanto riguarda la scuola superiore la C.M. 129/82 prende atto di alcune problematiche riguardanti la rimozione delle barriere architettoniche e la possibilità di attuare forme di comunicazione orale e scritta più idonee al portatore di handicap fisico e o sensoriale. Anche gli esami di maturità per tali alunni possono prevedere modalità differenziate o prove equipollenti.

Solamente nel 1987 con la sentenza della Corte Costituzionale si dichiara illegittima la parte dell' art.28 della L. 118/71 che afferma che la frequenza scolastica alla scuola media superiore sarà facilitata invece di disporre che è “assicurata”.

La traduzione amministrativa di questa sentenza sarà la C.M. 262/88 che detta disposizioni riprese sostanzialmente dalla L. 104 e la costituzione di un Osservatorio permanente per le problematiche connesse all'handicap a livello di Ministero Pubblica istruzione.

La L. quadro 104/92 costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di Diritto allo studio dei disabili. Per quanto riguarda i principi generali – art.12 e 13- si garantisce l'inserimento in asilo nido di bambini handicappati da 0 a 3 anni ed il proseguimento degli studi anche fino all'università con i necessari supporti educativi ed assistenziali. “L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione , nelle relazioni e nella socializzazione”.

Inoltre “l'esercizio del diritto all'educazione ed all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.”

Infine “ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica…… a tal fine possono essere attiviate classi presso i centri di cura, anche per gli alunni non handicappati, ma impediti a frequentare la scuola comune per motivi di salute.”

L'art.10 dedicato a persone in situazione di handicap molto grave assicura loro il diritto allo studio anche se inseriti presso comunità o centri socio-riabilitativi.

La L. quadro non si limita ad enunciazioni di principio, ma indica le modalità e gli strumenti che rendono operativa l'integrazione.

In particolare, unitamente all'atto di indirizzo del 24/02/94 ed al D.M. 09/07/92 viene dato molto risalto all'urgenza di accordi di programma tra enti territoriali per garantire la necessaria collaborazione e la stesura delle documentazioni utili all'identificazione, segnalazione e certificazione della situazione di handicap.

“All'individuazione dell'alunno in situazione di handicap provvede lo specialista, su segnalazione dei Servizi di base o delle famiglie…” subordinando gli interventi e le forme di sostegno alla esistenza di una situazione di handicap clinicamente accertata, mediante “ diagnosi funzionale (D.F.) per cui si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap” ; alla sua stesura 2 provvede l'unità multidisciplinare composta dai vari specialisti di settore… da cui poi sarà evidenziato un referente del caso che lo seguirà nel tempo… e si occuperà dei rapporti con le famiglie, la scuola anche per la compilazione del profilo dinamico funzionale ( P.D.F. : i tempi e le esatte modalità di invio della documentazione è definita da Circolari regionali.)

Il P.D.F. come afferma l'art. 4 del D.P.R. 24/2/94 “ indica ..il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e medi…..”; viene redatto dal referente del caso e dagli insegnanti dell'alunno in questione con la collaborazione dei familiari…l'alunno è descritto analiticamente rispetto ai parametri di sviluppo e nell'ottica della definizione dei possibili futuri obiettivi.

Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra le conoscenze dell'alunno dal punto di vista sanitario-riabilitativo e quelle familiari e scolastiche per individuare obiettivi, attività e modalità del progetto di integrazione scolastica. E' un atto collegiale da compilare nel primo anno di frequenza scolastica di un alunno in situazione di handicap ed aggiornare almeno ad ogni cambio di scuola.

Un altro documento importante è il Piano educativo individualizzato o personalizzato ( P.E.I.) “nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra di loro, predisposti per l'alunno nella scuola e/o fuori in un determinato periodo di tempo”. E' un piano essenzialmente didattico-educativo-organizzativo degli interventi scolastici ben integrati ed interagenti con quelli extra-scolastici.

Infine gli “Accordi di Programma”, che hanno sostituito i protocolli di Intesa, è uno strumento giuridico per la “definizione ed attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della scuola, Comuni o loro consorzi, Provincia, ASL (L.104, art. 27 comma 1).

"Sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, socio-assistenziali, culturali da realizzare nei vari ordini di scuola e nella Formazione professionale”; sono atti vincolanti per le parti stipulanti che sono pertanto obbligate a rispettare gli impegni assunti.

Nell'ambito delle circolari e dei decreti ministeriali grande risalto viene conferito ai Gruppi di lavoro, quali organismi di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica.

Si suddividono in GLIP con compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli studi in ordine a questioni di politica e scolastica e sociale e di cultura dell'integrazione in senso lato: il GLIP infatti e composto dai rappresentanti della scuola, EELL, ASL, Associazione del territorio.

Inoltre funziona ancora presso i provveditorati il “vecchio” Gruppo H. con compiti più specifici di consulenza rispetto alla definizione degli Organici di sostegno e di consulenza alle scuole: sono costituiti da rappresentanti dei vari ordini di scuola. Nell'ambito di questi Gruppi assume particolare rilevanza la figura dell'ispettore scolastico e del docente o direttivo distaccato dal servizio, per curare presso il provveditorato stesso la segreteria dei Gruppi e l'attuazione dei criteri e delle iniziative proposte.

Presso le singole scuole inoltre sono costituiti Gruppi di lavoro che collaborano all'attuazione dei Piani educativi individualizzati. Sia in questi Gruppi sia in generale, nelle scuole in cui sono presenti alunni in situazione di handicap, assume grande importanza la figura dell'insegnante di sostegno, che in ogni caso condivide le responsabilità e gli impegno educativo-didattici-professionali con gli insegnanti delle classi in opera.

Una osservazione interessante deve essere ancora fatta rispetto alla continuità ( C.M.1/88) educativo-didattica: di fatto ragioni di ordine economico sino ad oggi hanno impedito l'attuazione reale di tale enorme potenzialità: Resta inteso che la continuità deve essere intesa anche in senso metodologico e deve essere garantita anche a fronte di cambiamenti di personale.

 

Riferimenti legislativi:

 


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