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EDIFICI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

Norme particolarmente severe intervengono in merito all'accessibilità degli edifici privati aperti al pubblico (ristoranti, bar, negozi, ecc.) soggetti ad opere di ristrutturazione, anche parziale, e di modifica di destinazione d'uso (L. 104/92 art. 24).
Viene attribuita al progettista la responsabilità, anche penale, di dichiarare la conformità delle opere edilizie riguardanti edifici privati aperti al pubblico alle leggi inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.
La concessione edilizia ed il certificato di agibilità ed abitabilità riguardanti opere edilizie di edifici privati aperti al pubblico non possono essere rilasciati in assenza di una dichiarazione, sotto forma di perizia giurata, di un tecnico abilitato attestante che le disposizioni in tema di eliminazione delle barriere architettoniche sono state rispettate (L. 104/92 art. 24 comma 4).
Qualora le opere edilizie realizzate negli edifici privati aperti al pubblico siano state eseguite in difformità dalle disposizioni vigenti e siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera stessa da parte di persone handicappate, sono dichiarate inagibili e il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità e il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili e penalmente perseguibili (L. 104/92 art. 24 comma 7).
Anche nel caso in cui un edificio privato aperto al pubblico sia stato oggetto di una modifica di destinazione d'uso, senza specifici interventi edilizi, il proprietario è tenuto a presentare la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in tema di eliminazione di barriere architettoniche. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile (L. 104/92 art. 24 comma 6).

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

 


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