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INNOVAZIONI IN EDIFICI RESIDENZIALI

Le modifiche finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali possono riguardare parti comuni oppure singole unità abitative detenute dalla persona disabile a titolo di proprietà oppure di locazione (CM 1669/UL/89 punto 3.1).
Fermo restando che per qualsiasi modifica apportata, in parti comuni o nella propria abitazione, da una persona handicappata che detiene l'immobile a titolo di locazione deve essere preventivamente ottenuto il consenso del proprietario dell'alloggio, particolari disposizioni sono previste per interventi su parti comuni.
Le modifiche di parti comuni possono essere apportate in seguito ad una richiesta scritta, formulata dal diretto interessato, inviata al condominio che è tenuto a deliberare entro tre mesi dalla data della richiesta con le maggioranze previste dall'articolo1136, secondo e terzo comma, del Codice Civile (L. 13/89 art. 2 comma 1).
Il condominio può esprimere parere positivo e provvedere alle modifiche necessarie con la ripartizione delle spese in capo a ciascun condomino in proporzione alla quota millesimale di possesso oppure può non provvedere a deliberare in merito alla richiesta pervenuta o esprimere parere negativo.
Eventuali modificazioni apportate, anche con il consenso del condominio, comunque non possono essere tali da compromettere la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'edificio oppure limitare l'uso o il godimento anche ad un solo condomino (CM 1669/UL/89 punto 3.4).
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni necessarie ad eliminare le barriere architettoniche in parti comuni, le persone handicappate o i loro rappresentati legali, possono installare, a proprie spese, esclusivamente servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori ed alle rampe dei garages (L. 13/89 art. 2 comma 2 - CM 1669/UL/89 punto 3.4).
Possono far valere tale diritto nei confronti del condominio solo coloro che per effetto di patologie invalidanti irreversibili si trovino nell'impossibilità di raggiungere la propria abitazione, detenuta a titolo di proprietà oppure a titolo di locazione, se non con l'aiuto di terze persone oppure a rischio della salute (CM 1669/UL/89 punti 3.2 e 3.3).
Di tale diritto possono avvalersi anche coloro che detengono l'immobile a titolo di locazione, per i quali è esplicitamente prevista la possibilità di effettuare gli interventi in parti comuni anche in mancanza dell'autorizzazione del proprietario (CM 1669/UL/89 punto3.6).
Nel caso in cui siano necessari interventi all'interno dell'abitazione utilizzata a titolo di locazione è, invece necessario ottenere l'autorizzazione del proprietario e le spese sono a carico del conduttore, salvo la possibilità di l'indennità per i miglioramenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1592 del Codice civile (CM 1669/UL punto 3.6).
Sono possibili, inoltre, specifiche deroghe al rispetto della normativa vigente riferita a:

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

 


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