BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI
La normativa inerente l'accessibilità degli edifici e spazi pubblici trova prima origine nella legge 30 marzo 1971 n° 118 "Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971 n° 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" (L. 118/71 art. 27).
Tale norma prevede che:
- l'accesso a luoghi pubblici o aperti al pubblico non può essere vietato ai disabili
- gli edifici pubblici o aperti al pubblico, le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità con quanto disposto dalla Circolare su citata
- i trasporti pubblici, in particolare tram e metropolitane, devono essere accessibili agli invalidi non deambulanti
- in tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche devono essere riservati spazi per le carrozzine
- diritto di prelazione ai disabili con difficoltà di deambulazione nell'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare qualora ne facciano richiesta.
La legge citata prevedeva la successiva emanazione di un Regolamento con forza di legge finalizzato a definire standard tecnici e tipologia degli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico.
Il Regolamento venne approvato con DPR 27 aprile 1978 n° 384, successivamente sostituito con sostanziali modifiche dal DPR 24 luglio 1996 n° 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
Il Regolamento contenuto nel DPR 503/96 prevede che:
- gli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, anche se di carattere temporaneo, e quelli esistenti qualora vengano sottoposti a ristrutturazione o ad altro tipo di intervento edilizio o a quelli soggetti a cambio di destinazione qualora questa sia finalizzata all'uso pubblico debbano essere resi accessibili alle persone con disabilità fisica e sensoriale (DPR 503/96 art. 1 comma 3).
- gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, debbano esporre, ben visibile, il simbolo di "accessibilità" (DPR 503/96 art. 2 comma 2).
- Gli Enti gestori di edifici pubblici, che non siano oggetto di ristrutturazione o interventi edilizi, debbano comunque garantire l'accessibilità apportando tutti gli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità dell'edificio stesso. A questa disposizione non viene, però, dato un termine di tempo entro il quale effettuare la realizzazione di tali adeguamenti (DPR 503/96 art. 1 comma 4).
- Nell'attesa degli accorgimenti di cui sopra, le Amministrazioni pubbliche che utilizzano un edificio non accessibile debbano dotarsi di un sistema di chiamata, posto in un luogo accessibile, per consentire al cittadino con ridotta capacità motoria o sensoriale la fruizione del servizio erogato in quell'edificio. Per questo adempimento è stato fissato il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto stesso. Ciò significa che già dal mese di aprile 1997 presso tutti gli edifici pubblici non accessibili dovrebbero essere attivati sistemi di chiamata (DPR 503/96 art. 1 comma 5).
- Il dispositivo di chiamata debba essere segnalato con il simbolo di "accessibilità condizionata" (DPR503/96 art. 2 comma 3).
- La segnalazione, con relativo contrassegno, debba essere apposta anche in presenza, all'interno di un edificio, di apparecchiature che consentano la comunicazione per i non udenti (DPR 503/96 art. 2 comma3, DPR 503/96 art. 2 comma 4).
- Per le specifiche tecniche di progettazione a cui si devono attenere gli enti proprietari di edifici e spazi pubblici, siano applicabili quelle contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n° 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche" (DPR 503/96 art. 1 comma 6).
Nel 1986 la legge finanziaria, legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", conteneva le seguenti disposizioni:
- l'imposizione alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre "Piani di abbattimento delle barriere architettoniche" per gli edifici di loro proprietà (L 41/86 art. 32 comma 21)
- incentivi finanziari
- i vincoli di non approvare né finanziare con fondi pubblici progetti di costruzione e ristrutturazione di opere pubbliche non conformi al DPR 384/78, oggi DPR 503/96 (L 41/86 art. 32 comma 20)
- l'eventuale commissariamento ad acta delle Pubbliche Amministrazioni inadempienti affinché operassero più celermente ed efficacemente nella predisposizione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici in applicazione di norme peraltro già esistenti ma spesso disattese cui la legge fa esplicito riferimento (in particolare il DPR 384/78).
Anche la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" interviene prevedendo specifiche disposizioni e vincoli in merito agli edifici e spazi pubblici od aperti al pubblico.
In particolare viene imposto che:
- il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e del certificato di agibilità e di abitabilità, per opere riguardanti edifici pubblici o aperti al pubblico sia condizionato all'accertamento, da parte della Commissione competente, del rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche (L.104/92 art. 24 comma 4).
- tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, siano dichiarate inagibili e inabitabili. Sono previste sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità ed il collaudatore qualora vengano accertate inadempienze delle disposizioni vigenti in tema di eliminazione delle barriere architettoniche (L. 104/92 art. 24 comma 7).
- una quota dei fondi, di cui alla citata legge 41/86, siano destinati, dal Comitato per l'Edilizia Residenziale, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 104/92 (L. 104/92 art. 24 comma 8).
- che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 104/92. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi in contrasto con quanto disposto dalla legge 104/92 perdono efficacia (L. 104/92 art. 24 comma 11).
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Legge 118/71
- Legge 41/86
- Decreto Ministeriale 236/89
- Legge 104/92
- Decreto Presidente della Repubblica 503/96