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ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

L'insieme di norme che ha per oggetto l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, trae origine dalla legge 9 febbraio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Successivamente alla legge 13/89 sono state approvate disposizioni di modifica, di integrazione e di applicazione:

Queste disposizioni nel loro complesso costituiscono il riferimento normativo per la progettazione e la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di edifici privati e degli spazi esterni di pertinenza, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, pubblica, sovvenzionata ed agevolata, privi di barriere architettoniche (DM 236/89).
In base alle norme citate gli edifici privati soggetti alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche sono (DM 236/89):

Con riferimento ai concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità, i criteri generali di progettazione possono essere così sintetizzati (DM 236/89 art. 3 Allegato A - Criteri generali di progettazione):

 
EDIFICI RESIDENZIALI
 
ADATTABILE
VISITABILE
ACCESSIBILE
Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni
  •  
   
Plurifamiliari con non più di 3 livelli fuori terra Unità immobiliari
  •  
  •  
 
Parti comuni
  •  
 
  •  
Plurifamiliari con più di 3 livelli fuori terra Unità immobiliari
  •  
  •  
 
Parti comuni    
  •  
 
 
EDIFICI NON RESIDENZIALI
 
ADATTABILE
VISITABILE
ACCESSIBILE
Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)
  •  
  •  
  •  
Riunione o spettacolo e ristorazione Collocamento non obbligatorio
  •  
  •  
  •  
Collocamento obbligatorio
  •  
  •  
  •  
Ricettivi e pararicettivi Collocamento non obbligatorio
  •  
  •  
  •  
Collocamento obbligatorio
  •  
  •  
  •  
  Culto
  •  
  •  
  •  
Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie Collocamento non obbligatorio
  •  
  •  
  •  
Collocamento obbligatorio
  •  
  •  
  •  
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico Collocamento non obbligatorio
  •  
  •  
  •  
Collocamento obbligatorio
  •  
  •  
  •  

  • Adattabilità - Possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servoscala)
  • Accessibilità - Deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l'accessibilità

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

  • Legge 13/89 sono state approvate disposizioni di modifica, di integrazione e di applicazione:
  • Legge 62/89
  • Decreto Ministeriale 236/89
  • Circolare Ministeriale 1669/89