DEFINIZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli interventi previsti dalla normativa vigente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche sono distinti in base alla tipologia di edifici, e pertanto vanno differenziati a seconda che si riferiscano a:
- edifici, spazi e servizi pubblici
- edifici privati, edifici privati aperti al pubblico e edilizia residenziale pubblica
Occorre tuttavia precisare che a partire dal 1996, con il D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503 " Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", i criteri per una progettazione priva di barriere sono stati unificati per tutte le tipologie di edifici.
Il Decreto citato nell'abrogare le precedenti disposizioni tecniche inerenti gli edifici e spazi pubblici, dispone l'adozione per questi ultimi degli stessi criteri di progettazione previsti per gli interventi di ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici privati indicati nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n° 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" (DPR 503/96 art. 1 comma 6).
Le definizioni e i criteri di progettazione riportati nel Decreto Ministeriale sono pertanto da adottarsi obbligatoriamente sia che si tratti di edifici pubblici sia che si tratti di edifici privati.
Per barriere architettoniche si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Per unità ambientale si intende:
- uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
Per unità immobiliare si intende:
- una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
Per edificio si intende:
- una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
Per parti comuni dell'edificio si intendono:
- quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
Per spazio esterno si intende:
- l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
Per accessibilità si intende:
- la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Per visitabilità si intende:
- la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Per adattabilità si intende:
- la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Per ristrutturazione di edifici si intende:
- la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978
Per adeguamento si intende:
- l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Decreto del Presidente della Repubblica 503/96
- Decreto Ministeriale 236/89