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DEFINIZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi previsti dalla normativa vigente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche sono distinti in base alla tipologia di edifici, e pertanto vanno differenziati a seconda che si riferiscano a:

Occorre tuttavia precisare che a partire dal 1996, con il D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503 " Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", i criteri per una progettazione priva di barriere sono stati unificati per tutte le tipologie di edifici.
Il Decreto citato nell'abrogare le precedenti disposizioni tecniche inerenti gli edifici e spazi pubblici, dispone l'adozione per questi ultimi degli stessi criteri di progettazione previsti per gli interventi di ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici privati indicati nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n° 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" (DPR 503/96 art. 1 comma 6).
Le definizioni e i criteri di progettazione riportati nel Decreto Ministeriale sono pertanto da adottarsi obbligatoriamente sia che si tratti di edifici pubblici sia che si tratti di edifici privati.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:


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