CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITÀ DELLE UNITÀ AMBIENTALI
Residenza:
- Accessibilità da parte di persone su sedia a ruote alla zona di soggiorno, pranzo e ad un servizio Igienico
Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione:
- almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile da persone con ridotta o impedita capacità motoria
- posti riservati per persone con ridotta capacità motoria in numero pari ad almeno 2 posti per ogni 400 posti
- spazi liberi, nella stessa percentuale, riservati a persone su sedia a ruote con dimensioni tali da garantire le manovre
- accessibilità ad almeno un servizio igienico
- nelle sale per la ristorazione, almeno una zona deve essere raggiungibile mediante percorso continuo o con rampe
Strutture ricettive:
- stanze accessibili in numero pari ad almeno 2 ogni 40 stanze o frazioni di 40
- arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso di tali stanze da parte di persone su sedie a ruote
- parti e servizi comuni accessibili
- opportunità in tutte le stanze di apparecchi per la segnalazione di allarme
- preferibile ubicazione delle stanze accessibili nei piani bassi dell'immobile
- accessibilità, nei villaggi turistici e campeggi, di almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo
Luoghi per il culto:
- Accessibilità di almeno una zona della sala per le funzioni religiose
Altri luoghi aperti al pubblico:
- Accessibilità degli spazi di relazione
- Almeno un servizio igienico accessibile in locali superiori ai 250 mq di superficie utile
Arredi fissi:
- Gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento a persone con ridotte o impedite capacità motorie
Visitabilità condizionata:
- apposito pulsante di chiamata e simbolo di accessibilità in prossimità degli ingressi degli edifici non sottoposti a ristrutturazione, ma nei quali sia possibile fruire di personale di aiuto
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Decreto Ministeriale 236/89
- Decreto del Presidente della Repubblica 503/96