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LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI E LA RISTRUTTURAZIONE DI INTERI EDIFICI

Tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o la ristrutturazione di interi edifici (siano essi destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche contenute nel DM 36/89 (L. 13/89 art. 1, L. 104/92 art. 24).
Tale decreto entra nel merito, con precise indicazioni tecniche, della progettazione di edifici accessibili definendo gli standard cui il progettista si deve attenere. Per i criteri di progettazione si veda il paragrafo sulle definizioni.
La normativa appare chiara per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di nuovi edifici, mentre alcune difficoltà interpretative rendono di difficile applicazione le disposizioni inerenti la ristrutturazione di interi edifici.
Le difficoltà interpretative si riferiscono a cosa si intende con il termine "interi edifici" e di conseguenza in quali casi siano da applicarsi le disposizioni previste dalla normativa inerente l'eliminazione delle barriere architettoniche e in quali casi, non trattandosi di ristrutturazione di interi edifici, si possa intervenire senza tenere conto di tale normativa. Interpretazione più restrittive limitano l'applicazione delle norme inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche solo quando gli interventi edilizi riguardano interi immobili.
Altre interpretazioni, rifacendosi al concetto di edificio contenuto nel DM 236/89, ampliano notevolmente il campo di applicazione (DM 236/89 art. 2). Tale interpretazione della normativa è peraltro supportata anche dal parere di alcuni membri della Commissione Interministeriale ex art. 12 DM 236/89, tra cui ricordiamo quello espresso dall'arch. Vescovo nel libro "Progettare per tutti senza barriere architettoniche" Università degli studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Architettura Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo, 1997 Maggioli Editore, Rimini, pagina 17:
"Per le applicazione delle norme tecniche, inoltre, va fatta la massima attenzione alla definizione di "edificio" contenuta nell'art. 2.
Essa amplia notevolmente il campo di operatività della normativa stessa. Infatti, ad integrazione dei "criteri di minima" già previsti dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, viene precisato che per "edificio" deve intendersi "una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro". Pertanto, per le finalità che la legge intende perseguire, deve considerarsi "edificio" anche una sola porzione di un più vasto complesso immobiliare con differenti destinazioni d'uso. Ad esempio, se esistono locali per attività di ristorazione o ricreative, culturali, di spettacolo, ecc., qualora tali attività usufruiscano di accesso autonomo rispetto ad unità residenziali ubicate ai piani superiori e servite da altro accesso, si applicano le norme se si effettuano opere relative a detti locali.
Perciò nel caso in cui si effettuino lavori di "ristrutturazione" per la sola attività extra residenziale è fatto obbligo di applicare le prescrizioni del D.M. 236/89. Il campo di applicazione è stato successivamente ampliato da quanto prescritto nella legge n. 104/92, art. 24 di cui si riferirà in seguito. Dalla stessa definizione si evince altresì che si considera "edificio" un insieme di appartamenti, serviti da un corpo scala, anche se questo costituisce solo una parte di un immobile di più grandi dimensioni.

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

 


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