Detrazione del 41% delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche:
A partire dal 1° gennaio 1998 e fino a tutto il '99 è prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 41% delle spese sostenute, e rimaste effettivamente a carico, per l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti nelle case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato (L. 449/97 art. 1).
Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 150 milioni di lire per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguite le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, da suddividere in cinque anni (o, alternativamente, in dieci); l'importo detraibile per ciascuno degli anni '98 e '99, quindi, sarà al massimo di 61.500.000 lire (41% di 150 milioni) per ogni immobile oggetto di lavori e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese (CM 57/98 punto 2).
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante della spesa, nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
A chi spetta la detrazione:
Trattandosi di una detrazione dall'IRPEF sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (CM 57/E/98 p. 2 - CM 121/E/98 p. 2).
Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.
Hanno quindi diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni), la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
- il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente
- l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo che comunica l'inizio dei lavori.
Ha diritto alla detrazione del 41% anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, con riferimento alle sole spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese anche (CM 57/E/98 p. 4 e 46 - CM 121/E/98 p.7):
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano (legge 1083/71)
- le spese per l'acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Non possono ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione, invece, gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio (CM 57/E/98 p. 7 - CM 121/E/98 p. 8).
Per fruire della detrazione del 41% i contribuenti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
Comunicazione di inizio lavori
Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio (l'elenco è riportato nella pagina seguente), con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, a cui debbono essere necessariamente allegate (CM 57/E/98 p. 6 - CM 121/E/98 p. 7):
- la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia
- i dati catastali o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata l'anno precedente, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non deve essere allegata la fotocopia della ricevuta di pagamento dell'Ici eventualmente detratta sulle stesse;
- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria
- la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario) (CM 121/E/98 p. 7).
In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n.15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
Modalità di trasmissione e di compilazione della comunicazione
Il modulo, reperibile presso il Centro di Servizio di riferimento, deve essere compilato dai soggetti che detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di per l'eliminazione delle barriere architettoniche e che hanno sostenute le spese in questione. Per gli interventi nelle parti comuni il modulo deve essere inviato dall'amministratore del condominio oppure da un condomino (CM 57/E/98 p. 9).
Il modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredato degli allegati, deve essere spedito, in busta chiusa di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo, per raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Centro di Servizio competente per territorio (per i cittadini residenti in Piemonte e in Valle D'Aosta: Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette - Strada della Berilia, 20 10093 Collegno - Torino tel. 011/71881).
Comunicazione alla ASL
Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue i lavori deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni (CM 57/E/98 p. 6 - CM 121/E/98 p. 7):
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
- natura dell'intervento da realizzare
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
- data di inizio dell'intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL.
Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. In proposito si precisa che in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
Inoltre, la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti deve essere irrevocabilmente effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui la spesa viene sostenuta (ad esempio la dichiarazione da presentare nel '99 per le spese sostenute nel '98) (CM 57/E/98 p. 6 - CM 121/E/98 p. 7).
Se le spese vengono sostenute sia nel 1998 che nel 1999, la scelta della ripartizione del beneficio fiscale in 5 o 10 anni non è vincolante per le spese sostenute nel secondo anno; gli interessati possono perciò ripartire in 5 anni le spese sostenute nel 1998 e in 10 anni quelle sostenute nel 1999 o viceversa.
I controlli tramite le banche
Le banche presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare agli uffici finanziari citati in precedenza, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi dei soggetti che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari.
Adempimenti al termine dei lavori
Al termine dei lavori i contribuenti interessati debbono (CM 57/E/98 p. 6 - CM 121/E/98 p. 7):
- per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione
- conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta dagli uffici finanziari).
Casi nei quali può accadere di perdere i benefici
Nelle ipotesi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene recuperato (CM 57/E/98 p. 7 - CM 121/E/98 p. 8):
- la comunicazione non viene trasmessa preventivamente al Centro di Servizio
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento)
- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente
- in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento
- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa all'anno precedente, se dovuta
- non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
- per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'A.S.L. competente, quando obbligatoria
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
Per tutte le spese pagate entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme dettate dall'art.1della legge n.449/1997, la detrazione è consentita anche se queste sono state assolte con strumenti diversi dal bonifico bancario.
Inoltre, in relazione alle violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell'art.4 della legge n.15 del 1968.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Se si usufruisce della detrazione del 41% per gli interventi ristrutturazione finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche la persona disabile o il familiare che ha fiscalmente in carico una persona disabile può usufruire anche della detrazione pari al 19% sull'eventuale importo relativo alla costruzione di rampe, all'installazione di ausili per il sollevamento ed all'adattamento dell'ascensore che superi l'ammontare complessivo sul quale si calcola la detrazione (£ 150.000.000).
Ad esempio: se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche effettuato comporta una spesa a carico del cittadino di £ 55.000.000 di cui 5.000.000 riferito alla costruzione di una rampa, la detrazione spettante è pari al 41% dell'intero ammontare (£ 19.800.000); se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche comporta una spesa a carico del cittadino di £ 155.000.000 di cui 5.000.000 riferito alla costruzione di una rampa, la detrazione spettante è del 41% su 150.000.000 e del 19% su 5.000.000.
Le spese sostenute che possono essere portate in detrazione sono quelle effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Pertanto, se l'interessato ha ottenuto un contributo ai sensi della legge 13/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione, il calcolo della detrazione spettante è calcolato sull'importo delle spese effettivamente rimaste a carico (spese - contributo).
Ad esempio, se per una spesa sostenuta di £ 80.000.000 il contributo erogato dalla Regione ammonta a 12.750.000 (vedi sopra), il calcolo delle detrazioni viene effettuato sull'importo pari a £ 67.250.000 più l'IVA pagata sull'intero importo (80.000.000), che ai fini del contributo regionale non è calcolata, ma è un costo detraibile ai fini della detrazione fiscale del 41% (CM 57/E/98 p. 5).
Qualora il contributo sia erogato in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito di detrazioni in periodi di imposta precedenti (CM 57/E/98 p. 5 - CM 121/E/98 p. 6).