
LA DOMANDA
Il portatore di handicap o chi ne esercita la tutela o la potestà può presentare la domanda per ottenere un contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'edificio dove il disabile ha la residenza (CM 1669/UL/89 punto 4.2).
La Regione Piemonte ha definito una diversa modulistica per adeguarla alle nuove disposizioni inerenti la semplificazione delle procedure burocratiche. In particolare ha predisposto due moduli distinti: uno da compilarsi a cura della persona disabile l'altro a cura del tutore di persona interdetta oppure da parte del genitore del minorenne disabile. Inoltre, al fine di semplificare le procedure, è stato eliminato il modulo distinto per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, accorpando tale dichiarazione alla domanda.
La persona disabile ha diritto al contributo se al momento della presentazione della domanda è residente nell'immobile oggetto di richiesta, ovvero se si impegna a trasferire la sua residenza prima dell'erogazione del contributo (DGR n. 10-23314, 1/12/97 punto 2).
La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, da identificarsi nel soggetto onerato dalle spese che, se diverso dalla persona disabile o il suo tutore, deve controfirmare la domanda. (Nel caso in cui le spese siano sostenute dal condominio, nella domanda dovrà essere indicato il nominativo dell'amministratore) (CM 1669/UL/89 punto 4.3).
Pertanto possono verificarsi i seguenti casi:
- le spese sono sostenute dalla persona disabile, in tal caso la domanda deve essere presentata dalla persona disabile
- le spese sono sostenute dai genitori o dal tutore di una persona disabile, in tal caso la domanda deve essere presentata da un genitore o dal tutore
- le spese sono sostenute da una persona diversa dal disabile o dai genitori o dal tutore di una persona disabile, in tal caso la domanda deve essere presentata dalla persona disabile (o da un genitore o dal tutore) e controfirmata dalla persona che sostiene le spese (proprietario, figlio, ecc.)
- le spese sono sostenute dal condominio, in tal caso la domanda deve essere presentata dalla persona disabile o dai genitori o dal tutore e controfirmata dall'amministratore del condominio in qualità di rappresentante dello stesso
- le spese sono sostenute dall'istituto residenziale in cui abita la persona disabile, in tal caso la domanda deve essere presentata dalla persona disabile o dal suo tutore e controfirmata dal responsabile della struttura.
Nel caso in cui il cittadino si trovi nell'impossibilità di firmare i moduli richiesti, per motivi fisici (es. non muove le braccia), deve presentare personalmente la domanda oppure recarsi all'anagrafe, con un documento in corso di validità affinché l'impiegato, preposto a ricevere la domanda o dell'anagrafe, possa accertare l'identità dell'interessato ed indicare la motivazione dell'impossibilità a firmare in calce alla domanda stessa (DPR 445/00 art. 4).
Se la domanda è presentata da una persona diversa dal diretto interessato, nella domanda stessa devono essere indicate anche le generalità della persona disabile.
La domanda deve essere presentata, in carta da bollo, oppure su foglio di carta semplice con marca da bollo da € 10.33 (£ 20.000), al Sindaco del Comune dove è ubicato l'immobile in cui si intendono eseguire i lavori, entro il 1° marzo di ogni anno e deve riguardare opere non ancora realizzate (CM 1669/UL/89 punto 4.1 e 4.5, L. 13/89 art. 13 ).
Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, i seguenti documenti:
Preventivo di spesa delle opere da eseguire e una descrizione dei lavori
Non è necessario un preventivo analitico né che questo sia redatto da un tecnico abilitato, è sufficiente l'indicazione, anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente con la descrizione delle opere. Si ricorda che il contributo viene erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute, ma non è previsto che vengano assegnate somme superiori a quanto indicato sulla domanda a titolo di contributo. Pertanto per spese minori rispetto alla somma richiesta il contributo coprirà solo l'effettivo onere sostenuto, mentre spese superiori vengono coperte solo per l'importo previsto al momento della domanda (CM 1669/UL/89 punto 4.2).
Certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione sostitutiva
Le disposizioni regionali prevedono in modo esplicito che la persona disabile che fa richiesta di un contributo debba essere residente presso l'immobile oggetto della richiesta, in assenza della residenza viene meno il diritto al contributo stesso.
Qualora non sia possibile produrre il certificato di residenza al momento della presentazione della domanda, questo deve comunque essere presentato prima della liquidazione del contributo (DGR n. 10-23314 del 1/12/94 punto 2).
In sostituzione del certificato di residenza può essere può essere presentata una dichiarazione sostitutiva (DPR n. 445/00 art. 46).
Certificato medico in carta semplice attestante l'handicap
La domanda di contributo può essere effettuata in favore di persone con difficoltà motorie indipendentemente dal riconoscimento di una percentuale di invalidità civile. È necessario presentare un certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico, anche generico, dal quale risultino: l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende, e le difficoltà alla mobilità che ne discendono, specificando ove occorre se l'handicap si concretizza in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente (L. 13/89 art. 10 comma 4, CM 1669/UL/89 punto 4.6).
I soggetti richiedenti riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla commissione medico-legale competente hanno diritto di prelazione rispetto agli altri. Per esercitare tale diritto è necessario esibire una copia autenticata del verbale di invalidità (L. 13/89 art. 10 comma 4, CM 1669/UL/89 punto4.6).
Fotocopia autenticata del verbale di invalidità
La legge 13/89 non esclude che possano ottenere contributi persone con disabilità che non siano state riconosciute invalide dalle competenti commissioni medico-legali purché abbiano le condizioni sanitarie previste dalla legge certificate dal medico curante (si veda punto precedente), ma introduce la priorità di accesso al contributo per le persone con un'invalidità totale (100% di invalidità). Pertanto, se si vuole usufruire di tale priorità, è necessario allegare alla domanda una copia autenticata del certificato di invalidità dal quale risulti la percentuale del 100% (L. 13/89 art. 10 comma 4, CM 1669/UL/89 punto 4.6).
Si ricorda che l'autenticazione del certificato di invalidità può essere effettuato direttamente dall'ufficio competente a ricevere la domanda se si esibisce l'originale; nel caso in cui non si possieda l'originale l'autenticazione può essere effettuata solo dall'ente che ha emesso il certificato stesso.
Nel caso in cui l'interessato sia in attesa di accertamento per ottenere l'invalidità o l'aggravamento della sua condizione di invalido parziale, può presentare la fotocopia del certificato definitivo di invalidità in un momento successivo alla presentazione della domanda.
Benestare del proprietario dell'immobile in carta semplice
Questo documento è necessario solo nel caso in cui i lavori siano da effettuare all'interno di un alloggio affittato.
Fotocopia del verbale dell'Assemblea di condominio
Da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio in cui è ubicata l'abitazione dell'interessato.
La domanda deve essere firmata dall'interessato persona disabile oppure dal tutore o dal rappresentante legale di persona disabile interdetta o minorenne.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
- Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669 "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."
- Deliberazione Giunta Regionale 1 dicembre 1997, n. 10-23314 "Legge 9.1.89, n. 13. Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Definizione di ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi ai Comuni."
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”