
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a circa € 2.582,28 (5.000.000 di £); è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 (25.000.000 di £), e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 (100.000.000 di £). Ad esempio per una spesa per una spesa € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57 cioè è di € 3.873,43 oppure per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14 più il 5% di € 28.405,13 cioè è € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.420,26 ovvero ammonta a € 6.584,83) (L. 13/89 art. 9).
Se la spesa è pari o superiore a € 51.645,69 il contributo è comunque di € 7.101,28.
L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori, non all'importo complessivo degli stessi. (costo lavori = importo complessivo meno l'I.V.A.).
Pertanto l'I.V.A. resta a carico di chi effettua la spesa, va comunque precisato che l'imposta deve essere calcolata con l'aliquota del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. 633/72, Tabella A - Parte seconda - punto 41 ter).
Il contributo è cumulabile con altri concessi per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta, In questo caso il contributo previsto ai sensi della L. 13/89 viene calcolato sulla base dell'effettiva spesa residua non coperta da altri contributi (L. 13/89 art. 9 comma 1).
Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda può riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente connesse (CM 1669/UL/89 punto 4.3).
Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile, volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (per esempio: portone d'ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, deve formularsi un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo per il compimento delle varie opere funzionalmente connesse.
Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad es.: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere, nell'arco di un anno, due contributi, uno per ciascuna tipologia di intervento, presentando una diversa domanda per ognuna di esse (DGR n. 10-23314 1/12/97 punto 3).
Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (CM 1669/UL/89 punto 4.6).
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Decreto del Presidente dalla Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", Tabella A – Parte seconda – punto 41 ter.
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
- Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669 "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."
- Deliberazione Giunta Regionale 1 dicembre 1997, n. 10-23314 "Legge 9.1.89, n. 13. Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Definizione di ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi ai Comuni."