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LE COMPETENZE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale, ricevuta la domanda, effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio lavori ed alla verifica di congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e cioè entro il 31 marzo, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno complessivo del Comune, calcolato in relazione all'importo complessivo dei contributi quindi forma l'elenco delle domande, che deve essere trasmesso alla Regione, presso il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della provincia di appartenenza (L. 13/89 art. 10).
Entro il 30 aprile, la Regione determina il proprio fabbisogno ed invia al Ministero dei Lavori Pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche. Tale fondo viene annualmente ripartito tra le regioni in proporzione al fabbisogno le quali devono provvedere, a loro volta, alla ripartizione tra i comuni richiedenti e ad essi dare comunicazione di quanto a loro attribuito (L. 13/89 art. 11 comma 5). I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità, assegnano i contributi ai richiedenti (L. 13/89 art. 10 comma 3).
Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono di efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (es. trasferimento del richiedente). Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, ferme restando eventuali precedenze riconosciute (CM 1669/UL/89 punto 4.17). La comunicazione dell'assegnazione non coincide con l'erogazione del contributo, che è concessa solo dopo la presentazione delle fatture dei lavori eseguiti.
Il contributo deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture quietanzate, previo accertamento del compimento dell'opera e la conformità della stessa con quanto indicato nella domanda (L. 13/89 art. 10 comma 5 - CM 1669/UL/89 punto 4.18).
L'assegnazione riconosce il diritto del richiedente al contributo e consente di iniziare i lavori, con la sicurezza di ottenere la copertura totale o parziale della spesa sostenuta.
Le somme attribuite al Comune devono essere utilizzate unicamente per i richiedenti, pertanto, eventuali somme non spese per rinuncia dei richiedenti, devono essere restituite alla Regione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:


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