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CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIRERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

Per gli interventi di innovazione la legge 13/89 introduce la possibilità, da parte delle persone handicappate, di richiedere un contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione e/o in parti comuni del condominio oppure in edifici adibiti a residenza di persone disabili quali istituti, case di riposo, ecc.
Il contributo è concesso a coloro che sostengono le spese per la realizzazione di interventi volti ad eliminare barriere architettoniche che limitino o impediscano la mobilità di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita oppure che sono affetti da cecità (CM 1669/UL/89 punto 4.3).
Pertanto, hanno diritto al contributo (L. 13/89 art. 9 - DGR n. 10-23313 del 1/1297):

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento all'handicappato (CM 1669/UL/89 punto 4.10).
Anche per la richiesta di contributo, se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione deve essere acquisito il consenso del locatore per interventi all'interno dell'abitazione (CM 1669/UL/89 punto3.4).
Nel caso in cui i lavori siano da effettuarsi in parti comuni è necessario richiedere l'autorizzazione dell'assemblea condominiale e dell'eventuale proprietario, in caso di locazione, fermo restando quanto già descritto in merito alla possibilità di effettuare alcuni interventi anche in assenza dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea di condominio e/o del proprietario dell'immobile.
Alcune norme specifiche riguardano richieste di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti ai vincoli storico-artistici o ambientali, oppure costruzioni ubicate in zone sismiche.
Per i primi due casi è necessario richiedere l'autorizzazione all'intervento, mentre nel terzo caso si deve adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (L. 13/89 artt. 4 e 5).
In definitiva, è possibile apportare delle modifiche usufruendo del contributo previsto dalla L.13/89 purché queste non siano di pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non comportino un'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, non limitino all'uso o al godimento anche di un solo condomino delle parti comuni.
Secondo la DGR n. 10-23314 del 1/12/97 (punto 3) non è consentito il finanziamento:

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:


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