SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI: IVA AGEVOLATA
Al momento dell'acquisto di sussidi tecnici e informatici, le persone disabili possono godere dell'Iva agevolata (4%).
L'agevolazione riguarda tutti quei sussidi (di serie o appositamente realizzati) utili a facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone disabili quali, ad esempio, computer, ausili, periferiche, tecnologie per il controllo dell'ambiente domestico, ecc. per conseguire una delle seguenti finalità:
- assistere la riabilitazione
- facilitare la comunicazione interpersonale
- facilitare l'elaborazione scritta o grafica
- facilitare il controllo ambientale
- facilitare l'accesso all'informazione e alla cultura
Hanno diritto all'agevolazione quei soggetti per i quali gli ausili tecnici o informatici servono a compensare limitazioni funzionali derivanti da menomazioni di natura:
- motoria
- visiva
- uditiva
- del linguaggio.
Non sono previsti limiti di tempo per richiedere successive agevolazioni, va però ricordato che per ottenere il beneficio fiscale è necessario ogni volta presentare al venditore nuova prescrizione relativa al sussidio per il quale si chiede l'agevolazione.
Non è necessario che il rivenditore sia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per manutenzione e riparazioni non sono previsti benefici fiscali.
Al momento dell'acquisto dei sussidi è necessario presentare i seguenti documenti:
- certificato attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva, e del linguaggio) e il carattere permanente della stessa, rilasciato dall'ASL competente (certificato di invalidità)
- prescrizione rilasciata da un medico specialista della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che evidenzi il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.
Può essere opportuno rilasciare al commerciante un'autocertificazione dove l'acquirente dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% in base all'art. 2, comma 9 del Decreto Legge n. 669 del 31/12/1996 (convertito dalla Legge n. 30/97).
Questa stessa dicitura dovrà essere riportata nella fattura rilasciata dal commerciante all'atto dell'acquisto.
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