
STRUMENTI PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Affinché venga garantita la reale integrazione sociosanitaria sono necessarie una collaborazione stretta tra gli enti che a vario livello si occupano di sanità e assistenza e la realizzazione di atti normativi ed amministrativi che consentano l'integrazione di risorse.
Le competenze normative in questa materia sono state trasferite quasi integralmente alle regioni, lasciando allo Stato compiti di programmazione e di indirizzo sono, pertanto, le regioni i primi promotori dell'integrazione sociosanitaria.
Compito della regione è la creazione di atti normativi che consentano agli enti gestori delle funzioni socioassistenziali (comunità montane, consorzi di comuni e comuni singoli) e alle aziende sanitarie locali di attivare procedure finalizzate alla presa in carico integrata delle persone con disabilità.
Ad oggi, in una fase in cui si è in attesa che la Regione Piemonte predisponga un piano sociosanitario o due piani, sanitario e socioassistenziale, e promulghi gli atti normativi ed amministrativi necessari per dare applicazione alle legge 328/00 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") ed alla legge regionale 1/04 ("Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento."), gli strumenti a disposizione sono gli stessi già definiti in passato:
Le convenzioni sono accordi tra l'azienda sanitaria locale e l'ente gestore delle funzioni socioassistenziali, operanti in un territorio definito e coincidente, finalizzati a regolare i rapporti tra gli enti competenti nell'erogazione di prestazioni sociosanitarie.
Le convenzioni dovrebbero definire le modalità con le quali viene garantita la presa in carico integrata della persona, gli interventi per i quali è necessaria l'integrazione e la ripartizione della spesa relativa a tali interventi.
La commissione di valutazione (Unità di Valutazione Handicap), che ha come finalità la valutazione integrata, sanitaria e assistenziale, degli interventi rivolti a persone disabili che prevedano l'inserimento in strutture residenziali o diurne.
La commissione, istituita dalle aziende sanitarie (allora USL o USSL), si compone di almeno:
- 1 medico (neurologo o psichiatra o neuropsichiatra infantile)
- il coordinatore socioassistenziale o un suo delegato
- 1 educatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 "Atto di indirizzo e coordinamento alla regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978 , n. 833"
- Legge 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 1993, 147-23154 "Comunità alloggio e centri diurni per soggetti handicappati. Adeguamento della normativa regionale alla legge 5 febbraio 1992, n. 104"
- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"
ARGOMENTI CORRELATI:
- Presa in carico integrata
- Commissione di valutazione