L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nazionale e regionale.
Analogo concetto è stato mutuato dalla recente normativa socioassistenziale, in particolare la legge 8 novembre 2000, n. 328 all'articolo 22 indica quali prestazioni debbano intendersi “livello essenziale” rinviando per un maggiore dettaglio delle singole voci al Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
La Regione, ai sensi della vigente normativa, ha i maggiori poteri in materia sanitaria e in materia socioassistenziale e l'attuazione delle disposizioni nazionali contenute nei piani, che sempre di più assumono un valore di mero indirizzo, possono essere ridefinite a livello regionale o specificate là dove la normativa nazionale lascia un margine di discrezionalità alle regioni.
Per quanto riguarda i livelli essenziali in ambito sanitario, in assenza di un Piano nazionale si è giunti alla loro definizione attraverso un accordo tra le regioni ed il Governo sotto forma di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 29 novembre 2001) successivamente confermati dalla legge finanziaria 2003.
Tale atto assume rilevanza anche nell'ambito della normativa socioassistenziale in quanto comprende le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria tra i livelli essenziali sanitari.
I livelli essenziali socioassistenziali sono ulteriormente definiti per grandi voci dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003.
Sia i livelli essenziali in ambito sanitario sia quelli in ambito sociale, sono in attesa di trovare una concreta applicazione attraverso specifiche disposizioni regionali di tipo programmatorio.
Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 per la definizione dei livelli essenziali di assistenza utilizza una griglia articolata su tre dimensioni:
Le aree di intervento, individuate in base ai bisogni rispetto ai quali il sistema deve garantire una risposta, sono definite come segue:
Le tipologie di servizi e prestazioni rappresentano una articolazione, per macro categorie, degli interventi che possono essere programmati e realizzati per rispondere ai bisogni ed in particolare sono ricondotte alle seguenti:
Le direttrici per l'innovazione nella costrizione della rete degli interventi e dei servizi, intendendosi con il termine “direttrici per l'innovazione” le modalità con le quali si realizzano le reti e l'integrazione tra gli attori coinvolti nella definizione e nell'attuazione delle politiche sociali, sono così delineate:
Per un'ulteriore specificazione dei livelli essenziali socioassistenziali si deve attendere l'emanazione di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri annunciata dalla legge finanziaria del 2003.
Con la stessa legge si dispone che le risorse destinate a finanziare le prestazioni socioassistenziali da erogare su tutto il territorio nazionale sono garantire alle Regioni attraverso la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali. Si prevede inoltre, che alle Regioni che non provvederanno a spendere quanto loro assegnato entro il 30 giugno dell'anno successivo venga revocato il finanziamento che sarà reinvestito nel fondo dell'anno successivo.