Regione Lombardia
Legge regionale N. 95 del 5/8/1992
(Interventi regionali per favorire
l'integrazione ed il potenziamento del trasporto ciclomotoristico nel
sistema dei trasporti pubblici della Regione Lombardia)
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge promuove la diffusione, nell'ambito dello sviluppo
intermodale tra i vari mezzi di trasporto, dell'uso della bicicletta e
dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree
urbane.
Art. 2 (Intese)
1. Per i fini di cui al precedente art. 1 la Giunta regionale promuove
intese con l'Ente Ferrovie dello Stato e la S.p.A. Ferrovie Nord Milano
Esercizio allo sopo di attuare il trasporto combinato passeggeri -
cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e di facilitare la
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Art. 3 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni della regione Lombardia sedi di istituzioni ferroviarie o
di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane
prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la
realizzazione di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli
e motocicli con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette o,
in alternativa, prevedono la realizzazione di parcheggi anche non
custoditi, in aree di interscambio o adiacenti ad esso, dotate di
copertura e attrezzate con depositi individuali.
2. Per la realizzazione dei depositi o parcheggi di cui al precedente
comma, i Comuni stipulano convenzioni, di concerto con le aziende che
gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od
automobilistiche.
3. I Comuni che non gestiscono direttamente le attrezzature di
deposito e noleggio di cui al presente articolo assegnano
prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative di
solidarietà di cui alla L.R. 27.11.1989, n. 67, ovvero alle imprese
giovanili finanziabili ai sensi della L.R. 10.12.1986, n. 68, nonché
alle imprese cooperative di cui alla L.R. 7.8.1986, n. 32.
Art. 4 (Contributi regionali)
1. La regione Lombardia concede alle amministrazioni comunali
contributi in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa
ammissibile per la realizzazione di depositi e parcheggi per
biciclette e motocicli e per l'acquisto di biciclette per il noleggio
di cui al precedente art. 3, secondo criteri e priorità definite con
deliberazione della Giunta regionale.
2. In prima applicazione della presente legge le domande di contributo
devono essere presentate dalle Amministrazioni comunali alla Giunta
regionale - Settore Trasporti e Mobilità entro 150 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere
corredate da indicazione planimetrica dell'ubicazione dell'area da
destinare a deposito o parcheggio, progetto di massima, numero di
posti di biciclette e motocicli previsti, tempi di realizzazione,
costi complessivi, modalità di gestione ed eventuale numero di
biciclette da destinare a noleggio.
3. La deliberazione di Giunta di cui al precedente comma dovrà tener
conto anche dell'integrazione delle strutture di deposito con i
progetti di rete ciclopedonale in corso di realizzazione.
Art. 5 (Studi ed attività informative)
1. La Giunta regionale pubblica la cartografia della rete ciclabile
lombarda, con particolare riferimento all'interconnessione con il
sistema del trasporto pubblico e promuove studi e attività informative
nel settore del trasporto ciclistico.
Art. 6 (Adeguamento regolamenti edilizi)
1. I Comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la
realizzazione di spazi comuni, negli edifici adibiti a residenza e
attività terziarie, per il deposito di biciclette.
2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di
consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni.
Art. 7 (Modifica alla L.R. 65/89)
Omissis.
Art. 8 (Norma finanziaria)
Omissis.
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