Interventi per la
promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, attraverso la
realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che
agevolino il traffico ciclistico.
Legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 (in: B.U. della Regione
Piemonte N. 17 del 24/4/1990)
Articolo 1
Finalità della legge
1. La presente legge, in aderenza alla Risoluzione del Parlamento
Europeo del 13 marzo 1987 riguardante: "Misure comunitarie nel
quadro della politica comune dei trasporti per la promozione della
bicicletta come mezzo di trasporto", detta norme per l'adeguamento
del sistema della viabilità di interesse regionale.
2. La legge ha validità limitatamente alle strade provinciali e
comunali di cui alla legge n. 126 del 12 febbraio 1958, artt. 4 e
7, e alla legge 105 del 28 febbraio 1967, e si propone il fine di:
a) sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto
alternativo ai mezzi motorizzati;
b) agevolare il traffico ciclistico.
3. La Regione promuove, in accordo con l'Ente Ferrovie dello
Stato, le Aziende di trasporto pubblico locale, iniziative per
organizzare ed incentivare il trasporto della bicicletta al
seguito sui treni e sugli altri mezzi di trasporto collettivo.
Articolo 2
Programmazione degli interventi
1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 deve essere
prevista la realizzazione di una rete di piste ciclabili o di
percorsi che agevolino il traffico ciclistico e di adeguati spazi
per il parcheggio delle biciclette:
a) negli atti di pianificazione territoriale, paesistica ed
urbanistica degli Enti locali;
b) negli atti di programmazione e realizzazione di opere
pubbliche della Regione, degli Enti locali, degli Enti di gestione
dei Parchi;
c) nei Regolamenti igienico-edilizi dei Comuni.
2. La Giunta Regionale, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge approva con propria deliberazione
norme tecniche per le Piste Ciclabili al fine della realizzazione
e segnalazione di una rete di piste ciclabili o di percorsi che
organizzino e agevolino il traffico ciclistico, prevedendone varie
tipologie in sede urbana ed extraurbana.
3. L'Amministrazione Regionale verifica, in sede di approvazione
degli strumenti urbanistici e dei progetti di opere pubbliche, di
concessione dei contributi e di formulazione dei pareri, la
conformità delle proposte alle finalità della presente legge ed
alle Norme Tecniche per le Piste Ciclabili di cui al comma 2.
Articolo 3
Caratteristiche delle Piste Ciclabili
1. Ai fini della presente legge, per piste ciclabili o percorsi
che agevolino il traffico ciclistico, si intende:
a) sedi viabili proprie dedicate esclusivamente al traffico
ciclistico, realizzate in ambito urbano ed extraurbano;
b) "strade residenziali" dove i mezzi motorizzati devono
circolare ad una velocità non superiore ai 20 km./h.;
c) strade " a velocità moderata ", dove i mezzi motorizzati,
attraverso opportune modificazioni fisiche della sede stradale,
devono circolare ad una velocità non superiore di 30 km./h.;
d) piste ciclabili collocate sulla sede stradale che ospita il
normale traffico automobilistico, adeguatamente separate con
protezioni e/o segnalazioni che ne permettano l'esercizio in
condizioni di sicurezza;
e) piste ciclabili, adeguatamente segnalate, collocate in zone
pedonali.
2. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, provvede a realizzare e diffondere una
cartografia, da aggiornare periodicamente, della viabilità
ciclistica regionale.
Articolo 4
Programma Piste Ciclabili
1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori
dei Parchi e delle Riserve naturali in attuazione delle Norme
Tecniche per le Piste Ciclabili, di cui all'art. 2, comma 2,
presentano alla Regione il " Programma Piste Ciclabili", corredato
da planimetrie e preventivi di massima per la realizzazione, in
condizioni di sicurezza, delle opere di cui all'art. 3, comma 1,
in modo da incentivare:
a) nei centri abitati l'uso quotidiano della bicicletta come
mezzo di trasporto ordinario;
b) nei parchi urbani, lungo i corsi d'acqua e nelle aree
destinate a Parco e Riserve naturali regionali l'uso della
bicicletta come mezzo per la frequentazione delle suddette aree
nel rispetto delle specifiche caratteristiche ambientali;
c) nella viabilità extraurbana l'uso della bicicletta a servizio
di collegamenti tra due o più Comuni.
2. La Giunta Regionale predispone analogo programma lungo i corsi
d'acqua di pertinenza del demanio regionale.
3. Il Programma Piste Ciclabili indica i collegamenti con la rete
della viabilità urbana ed interurbana e con il sistema dei
trasporti pubblici.
4. L'esecuzione del Programma avviene attraverso la realizzazione
di progetti esecutivi di lotti funzionali.
Articolo 5
Progetti esecutivi
1. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli Enti gestori
dei Parchi e delle Riserve naturali approvano i progetti esecutivi
delle opere di cui all'art. 3, comma 1. I progetti esecutivi sono
costituiti da stralci funzionali del Programma Piste Ciclabili di
cui all'art. 4 e sono redatti in osservanza alle Norme Tecniche
per le Piste Ciclabili di cui all'art. 2.
2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione entro
il 31 luglio di ogni anno, per la concessione dei contributi di
cui al successivo art. 8.
3. I progetti di cui al comma 1 sono considerati opere di
interesse pubblico.
Articolo 6
Partecipazione
1. La Regione assicura la partecipazione delle Associazioni
ciclistiche all'iter di formazione delle decisioni di cui alla
presente legge.
2. Le Associazioni ciclistiche coadiuvano gli Amministratori
locali nella scelta delle soluzioni più idonee a garantire la
possibilità di utilizzo del mezzo ciclistico proponendo programmi
di intervento e progetti.
3. Gli Enti locali competenti consultano le Associazioni
ciclistiche maggiormente rappresentative in merito ai programmi e
progetti predisposti ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5, prima
dell'approvazione degli stessi e forniscono alle Associazioni
ciclistiche la più ampia informazione sull'attuazione dei progetti
approvati e sulle modalità di gestione delle piste ciclabili.
4. Al Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e della
viabilità, di cui all'art. 17 della legge regionale 29 gennaio
1986, n. 1, sono invitati, per esprimere parere consultivo su
materie rilevanti ai fini della presente legge, due rappresentanti
delle Associazioni ciclistiche maggiormente rappresentative di cui
uno per le Associazioni sportive.
Articolo 7
Parcheggi, noleggio e custodia dei cicli
1. Nei parcheggi per autoveicoli deve essere prevista una
adeguata area attrezzata per il parcheggio delle biciclette.
2. Devono essere previsti parcheggi per biciclette, adeguatamente
attrezzati, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo,
gli edifici pubblici ed a servizio delle piste ciclabili.
3. I Comuni aggiornano i Regolamenti Edilizi con norme per la
previsione di parcheggi per le biciclette sia in caso di nuova
edificazione sia in caso di ristrutturazioni edilizie od
urbanistiche.
4. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli
Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali,
nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, assumono
iniziative per incentivare l'attività di noleggio e custodia delle
biciclette.
Articolo 8
Contributi
1. La Regione concede annualmente ai Comuni, singoli o associati
e alle Province contributi in conto capitale sino al 50% dei costi
relativi alla progettazione e costruzione di piste o percorsi
ciclabili, della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati
secondo programmi ed i progetti di cui ai precedenti artt. 4 e 5.
2. Il contributo di cui al comma I è elevato al 100% per gli Enti
di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali.
3. La Giunta Regionale individua le priorità per la concessione
dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. La Regione nell'ambito del Fondo regionale dei trasporti
individua ogni anno i fondi per i contributi alle Aziende di
trasporto pubblico locale che presentano progetti per il trasporto
della bicicletta al seguito.
5. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo le domande dovranno essere presentate alla
Regione entro il 31 luglio di ogni anno.
6. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili
con altri contributi erogati allo stesso titolo.
Articolo 9
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno
finanziario 1990 la spesa complessiva di L. 200.000.000.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione,
di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo
di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per
l'anno finanziario 1990 e mediante l'istituzione, nello stesso
stato di previsione, dei sottoindicati capitoli con la
denominazione:
a) "Spese per la redazione dei progetti per le piste o percorsi
ciclabili ", con la dotazione di L. 20.000.000 in termini di
competenza e di cassa;
b) "Contributi per la redazione dei progetti per le piste o
percorsi ciclabili ", con la dotazione di L. 30.000.000 in termini
di competenza e di cassa;
c) "Concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione dei progetti di piste o percorsi ciclabili, della
relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzati", con la dotazione
di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per gli anni 1991 e successivi si provvederà in sede di
predisposizione dei relativi bilanci di previsione, con adeguati
stanziamenti.
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