Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali
nelle aree urbane.
Legge 28 giugno 1991, n. 208 (in: Gazz. Uff., 16 luglio, n. 165)
Art. 1
1. E' costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo
per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di
itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il
1993.
Art. 2
1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente
legge i comuni capoluoghi di provincia nonchè quelli individuati,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su
proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche
orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e
del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione
turistica e termale, nonchè della presenza di istituzioni
universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le
regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di
provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati,
nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree
urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto
di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il
1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o
pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni
più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico
veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto
collettivo.
2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono
realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato
planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o
sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli
impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso
e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la
progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree
necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario
relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di
costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica
dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonchè le
misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese,
le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti
interessati.
3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il
programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni
successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi
delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancata
deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di
sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il
silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed
è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree
urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1
trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree
urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli
interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali
proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le
modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito
temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si
applicano le procedure previste dalla presente legge.
5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi primo, quarto
e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 3
1. Esaurita la procedura di cui all'art. 2, il Ministro per
il problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni
dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in
conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base
dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il
provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto
del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione
degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al
comma 4 dell'art. 2.
2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione
della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i
problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i
problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento
del costo complessivo dell'opera.
3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal
presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di
avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa
spesa.
Art. 4
1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi
per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni, dello specifico accantonamento "Interventi volti alla
realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree
urbane" iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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