BAUDHAUS – ASSOCIAZIONE CULTURALE

PER LO SVILUPPO DEI NUOVI MEDIA

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro, apartitica e non confessionale, denominata "Baudhaus – Associazione culturale per lo sviluppo dei nuovi media", siglata brevemente come "Associazione Baudhaus".

Art. 2 - Scopi

I fini istituzionali della "Associazione Baudhaus" sono:

* perseguire l'incremento dell'utilizzo e l'impulso alla diffusione dell'uso delle nuove tecnologie multimediali nella comunicazione;

* promuovere e gestire attività di ricerca, formazione all’uso e realizzazione di opere riguardanti le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

* promuovere e gestire attività culturali, ricreative, formative e di servizio che tendano alla crescita umana, culturale e civile dei soci tutti, nell’ambito di uno spazio di confronto libero e di partecipazione attiva, aperta e democratica in cui i soci possano sviluppare le proprie aspirazioni nel clima costruttivo della struttura associativa;

L’Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune al conseguimento degli scopi sociali.

All’Associazione è consentito svolgere inoltre attività commerciali secondo fini, modalità e limitazioni stabilite dal Decreto Legislativo 460 del 27 novembre 1997, leggi successive e circolari attuative.

Art. 3 - Durata e sede

La durata della "Associazione Baudhaus" è prevista fino al 2048, con possibilità di proroga anche in relazione alle esigenze di realizzazione degli scopi istituzionali.

La sede legale è in Torino, via delle Rosine 3, presso la sezione del Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi.

La "Associazione Baudhaus" si riserva di aprire altre sedi operative, in risposta alle necessità sorgenti dalla sua attività.

 

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

Art. 4 - I Soci

Sono Soci le persone fisiche, le società, le associazioni, gli enti e le altre eventuali persone giuridiche pubbliche e private che intendano partecipare, senza scopo di lucro, alle attività svolte dalla "Associazione Baudhaus" per il conseguimento dei fini istituzionali le cui domande di iscrizione siano state accolte dal Consiglio di Gestione.

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Art. 5 - Categorie

I soci dell’Associazione sono tutti coloro per i quali il Consiglio di Gestione abbia approvato la domanda di iscrizione.

Oltre ad essi, possono essere invitati a partecipare ad alcune attività dell’Associazione i membri onorari individuati dall’Assemblea dei Soci a cui non è riconosciuto lo status di socio e che non godono del diritto di partecipazione attiva e di voto nella stessa.

Art. 6 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento dell'Associazione e le loro eventuali modifiche, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi. Ai soci sono inoltre richiesti il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto delle regole di civile convivenza.

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare all'attività istituzionale secondo i limiti espressi nel Regolamento per ciascuna categoria.

In particolare hanno diritto a:

Art. 8 - Iscrizione, durata e cessazione

Le procedure da seguire per ottenere l'iscrizione sono demandate al Regolamento. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, con giudizio insindacabile, il Consiglio di Gestione, il quale comunica all'interessato la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende tacitamente respinta.

L'iscrizione è effettuata su base annuale. I termini della stessa vengono fissati per deliberazione dell’Assemblea dei Soci Iscritti e secondo quanto predisposto dal regolamento. La qualità di associato non è trasmissibile.

L'iscrizione cessa:

a) per morte o estinzione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche;

b) per recesso;

c) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme istituzionali;

d) per mancato rinnovo annuale;

e) per revoca da parte del Consiglio di Gestione, nei soli casi di perdita dei requisiti per ottenere l'iscrizione.

In ogni caso di cessazione, i Soci devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Associazione. La cessazione di appartenenza alla "Associazione Baudhaus" comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa. In caso di recesso o di esclusione il socio non ha diritto a chiedere la divisione del fondo comune, né il rimborso della quota associativa versata, né la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a qualsiasi titolo.

 

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO

Art. 9 - Composizione dell'Associazione

L'Associazione è composta dai seguenti organi sociali:

1) l'Assemblea dei Soci

2) il Consiglio di Gestione;

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

1) Composizione

È composta dai soci in regola con il pagamento della quota. Ciascun socio ha un solo voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

2) Convocazione e validità

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione da affiggersi presso tutte le sedi dell'Associazione e da comunicarsi a mezzo lettera, o con altro mezzo idoneo, agli aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea ordinaria e 5 per la riunione di quella straordinaria.

In mancanza di convocazione, da parte del Presidente o da chi ne fa le veci, può essere convocata con le stesse modalità da almeno un decimo dei Soci Iscritti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo quanto previsto nei seguenti due casi:

* modifica dello Statuto: delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci presenti;

* scioglimento anticipato dell'Associazione: delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario, nominato appositamente da chi presiede, e adeguatamente pubblicizzato secondo quanto prescritto da regolamento.

3) Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per:

a) delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

b) approvare la relazione tecnica e morale del Presidente sull'attività svolta;

c) approvare la relazione previsionale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;

d) eleggere il Presidente, il Vicepresidente alla scadenza del mandato triennale;

e) eleggere i consiglieri del Consiglio di Gestione

f) deliberare sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

a) elegge il Presidente, il Vicepresidente nelle ipotesi di decadenza verificatasi prima della scadenza del mandato;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;

c) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;

d) delibera sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea ordinaria.

Art. 11 - Il Consiglio di Gestione

1) Composizione e competenze

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell’Associazione e da un minimo di tre consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci iscritti all’Associazione da più di un anno. La precedente norma non ha validità per le elezioni immediatamente successive all’approvazione del presente Statuto.

Il numero dei consiglieri viene elevato di due per ogni duecento soci, fino ad un massimo di sette consiglieri.

I consiglieri del Consiglio di Gestione durano in carica per un anno.

I membri del Consiglio di Gestione non hanno diritto a compenso, salvo che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente; ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio di Gestione predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea dei Soci e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. Riunisce in sé tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Gestione cura la gestione del fondo e predispone il rendiconto economico preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario, nominato appositamente da chi presiede, e adeguatamente pubblicizzato secondo quanto prescritto da regolamento.

2) Convocazione e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la metà più uno dei membri appartenenti al Consiglio di Gestione.

Deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno.

Il voto, sempre palese, non è suscettibile di delega.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità, dopo un supplemento di discussione, si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione è tenuto ad astenersi dal voto al momento della deliberazione.

3) Decadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione decade:

a) per scadenza del mandato;

b) per mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della relazione tecnico-morale o di quella finanziaria;

c) per il venire meno, a prescindere dalle cause, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione.

Art. 12 - Le cariche istituzionali

Le cariche istituzionali dell’Associazione sono:

* Il Presidente dell’Associazione

* Il Vicepresidente dell’Associazione

Il Presidente

Rappresenta legalmente l’Associazione.

Convoca e presiede gli organi sociali.

Il Vicepresidente

Coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in sua assenza.

Art. 13 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche istituzionali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno soltanto dei requisiti di cui al punto precedente, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Tutti i componenti gli organi sociali sono rieleggibili nelle loro cariche.

L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle proprie funzioni e salvo che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente al momento delle elezioni.

Art. 14- Candidature

Coloro che intendano concorrere a rivestire cariche sociali elettive (Consigliere del Consiglio di Gestione, Presidente e Vicepresidente) devono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento.

Le candidature sono raccolte da persona a ciò appositamente individuata dal Consiglio di Gestione fra i suoi membri e devono essere formalizzate in apposite liste, suddivise per carica, alle quali viene data pubblicità a norma del Regolamento.

 

TITOLO QUARTO

FONDO COMUNE, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15 - Fondo comune

Il fondo comune della "Associazione Baudhaus" è costituito dalle quote associative, dai beni con queste acquistati, dal fondo di riserva, nonché da tutte le somme e i beni che pervengono all'Associazione senza specifica destinazione e da ogni suo futuro incremento.

Tutti i beni oggetto del fondo comune devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno e tenuto da un Amministratore Tesoriere appositamente individuato dal Consiglio di Gestione tra i suoi membri.

Art. 16 - Mezzi finanziari

Alle spese occorrenti per il finanziamento dell'Associazione si provvede con le entrate derivanti da:

* quote di associazione;

* contributi provenienti da Enti o da privati;

* incassi di manifestazioni e iniziative culturali eventualmente promosse dall'Associazione;

* qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio di Gestione.

Art. 17 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – Rendiconto economico

Gli esercizi dell’Associazione chiudono al 31 di agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico preventivo ed uno consuntivo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare sull’approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’esercizio trascorso e su quello preventivo dell’esercizio in corso.

I rendiconti economici devono restare a disposizione presso la sede dell’Associazione e diffusi presso i soci con le modalità ritenute più opportune nei dieci giorni precedenti la riunione dell’Assemblea chiamata a deliberare su di essi.

 

TITOLO QUINTO

CONTROVERSIE

Art. 19 - Vincolo di giustizia

Gli iscritti si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 del c.p.c. e che siano originate dalla loro attività associativa.

Il Regolamento dispone le modalità di svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Consiglio di Gestione, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. La mancanza di un espresso e motivato diniego di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta fa presumere l'accoglimento della stessa.

 

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 20 - Funzionamento dell'Associazione

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, le modalità ed i limiti di fruizione dei servizi da parte degli associati, nonché altri specifici aspetti riguardanti i rapporti con i soci e tra i soci, dovranno essere disciplinati da un Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio di Gestione e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Con Regolamento potranno essere stabiliti le mansioni ed il tipo di trattamento economico di eventuali dipendenti e collaboratori dell'Associazione, anche non soci.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti non commerciali aventi la stessa natura o fini di pubblica utilità.

L’Assemblea dei Soci nominerà altresì uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e l'eventuale compenso.

Art. 22 - Riferimenti per quanto non previsto dallo Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Regolamento e alle norme di legge.