Regolamento

 

TITOLO I

LE NORME GENERALI

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TITOLO IV

LA GESTIONE FINANZIARIA

TITOLO II

I SOCI

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

TITOLO V

CONTROVERSIE

 

 

 

TITOLO PRIMO

LE NORME GENERALI

Art. 1 - Eleggibilità

Possono essere eletti a cariche istituzionali solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dall' art. 14 dello Statuto. Ogni candidato non può ricoprire più di una carica.

Art. 2 - Candidature

Le candidature alle cariche istituzionali devono essere comunicate al Segretario, a mezzo lettera, o altro mezzo idoneo, almeno 7 giorni prima dell'assemblea nel corso della quale avranno luogo le elezioni.

Scaduti i termini prescritti, il Segretario provvede alla compilazione delle liste, suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico. Provvede inoltre a rendere pubbliche le liste predette con ogni mezzo idoneo a darne la maggiore divulgazione possibile.

Le candidature alla qualifica di Consigliere del Consiglio di Gestione possono essere presentate anche contestualmente alla Riunione del Collegio dei Soci Attivi che dovrà provvedere all'elezione degli stessi.

I membri uscenti di qualsiasi organo sono candidati d'ufficio per lo stesso organo, a meno che non dichiarino per iscritto alla segreteria di voler rinunciare alla candidatura. I medesimi dovranno invece seguire le procedure previste dal Regolamento, qualora intendessero concorrere per cariche diverse da quelle già ricoperte.

Art. 3 - Principio della proroga

La continuità dell'amministrazione dell'Associazione deve essere sempre assicurata. Nel caso di decadenza di un organo lo stesso rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione fino a rinnovo delle cariche, salvo espresse deroghe previste dal presente Regolamento.

Art. 4 - Diritto di voto

Il diritto di voto nella Assemblea ordinaria e straordinaria spetta esclusivamente ai soci iscritti ed ai soci attivi.

I soci appartenenti alle altre categorie hanno facoltà di intervenire alle adunanze dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto e senza diritto all'avviso di convocazione.

La partecipazione ed il diritto di voto nel Collegio dei Soci Attivi ordinario e straordinario spetta esclusivamente ai Soci Attivi.

Il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio di Gestione hanno la possibilità di invitare soci iscritti, onorari e sostenitori a partecipare in via del tutto eccezionale ad una riunione del Collegio dei Soci Attivi, senza diritto di voto, per la discussione di particolari problemi o casi riguardantili posti all'ordine del giorno.

 

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TITOLO SECONDO

I SOCI

 Art. 5 - Categorie

1. Soci fondatori.

Sono i Soci aderenti all'Associazione all'atto della sua costituzione. Sono iscritti tra i soci attivi, salvo loro espressa rinuncia.

 2. Soci iscritti.

Sono i soci che hanno ottenuto l'accoglimento della domanda di iscrizione di cui al successivo art. 2. Si limitano ad usufruire dei servizi e delle opportunità messe loro a disposizione dall'ente senza partecipare attivamente alla programmazione e alla realizzazione delle attività istituzionali.

Hanno potere propositivo nelle Assemblee dei Soci Attivi, alle quali possono intervenire senza diritto di voto.

3. Soci attivi.

Sono i soci fondatori, che non abbiano espressamente rinunciato alla qualifica e quanti, tra i soci iscritti, abbiano conseguito tale qualifica da parte del Collegio dei Soci Attivi. La qualifica di socio attivo può essere conferita dal Collegio dei Soci Attivi a coloro che, avendo presentato richiesta scritta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

* siano maggiorenni;

* si siano distinti particolarmente per il loro concorso allo svolgimento delle attività interne e alla promozione delle finalità dell'Associazione;

* pur non avendo ancora contribuito fattivamente allo sviluppo delle iniziative istituzionali, presentino un progetto di particolare interesse alla cui realizzazione intendano partecipare personalmente.

Il riconoscimento dei requisiti di cui sopra è comunque demandato all'insindacabile giudizio del Collegio dei Soci Attivi che, deliberando a maggioranza, ha facoltà di respingere immotivatamente la domanda del socio.

I Soci Attivi sono i soli a poter essere investiti di deleghe specifiche, su decisione del Consiglio di Gestione, in merito allo svolgimento di determinate attività e funzioni interne.

 4. Soci onorari.

Sono coloro che vengono proclamati tali dal Collegio dei Soci Attivi su proposta del Consiglio di Gestione, a seguito di particolari benemerenze acquisite.

La qualifica di Socio Onorario può essere vitalizia o a tempo determinato e non comporta il versamento della quota associativa.

 5. Soci sostenitori.

Sono coloro che pur non partecipando alle attività istituzionali, sono stati ammessi a far parte dell'Associazione al fine di contribuire, con il pagamento della quota annuale, al sostegno economico delle iniziative promosse.

 Art. 6 - Domanda di iscrizione

Chiunque intenda diventare socio iscritto o socio sostenitore deve presentare domanda, al Consiglio di Gestione, corredata dalla firma di presentazione di almeno due soci, dichiarando di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento e le eventuali modificazioni, nonché di impegnarsi al pagamento della quota annuale.

L'iscrizione si considera formalizzata all'atto del versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Gestione, cui farà seguito l'annotazione sul libro dei soci a cura del Segretario.

L'iscrizione è valida per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno.

Il mancato versamento della quota di iscrizione annuale, decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito a regolarizzare la propria posizione, inviato con lettera raccomandata a cura del Segretario, determina l'automatica esclusione del socio moroso.

 

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TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

Art. 7 - Il Presidente

È eletto dall'Assemblea dei Soci. Indirizza le politiche dell'Associazione in quanto stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni degli organi da lui presieduti. Rappresenta l'associazione e svolge opera di relazioni pubbliche, promuovendo l'attività dell'Associazione verso l'esterno.

Art. 8 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne svolge le funzioni assumendo la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vicepresidente convoca, entro 20 giorni, l'Assemblea straordinaria, che provvede all'elezione del nuovo Presidente nei 10 giorni successivi.

Art.9 - L'Assemblea dei Soci

E' composta dai soci attivi in regola con il pagamento della quota.

All'Assemblea dei Soci Attivi possono intervenire, con potere propositivo e senza diritto di voto, i soci appartenenti a una qualunque delle altre categorie.

L'avviso di convocazione, da affiggersi presso i locali della sede e da comunicarsi esclusivamente agli aventi diritto al voto con le modalità previste dallo Statuto, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

 Art.10 - Il Collegio dei Soci Attivi

Ha il potere deliberativo sulle questioni presenti all'ordine del giorno, stabilito dal Presidente dell'Associazione, e su le questioni emergenti in sede di dibattito.

Elegge 5 Consiglieri del Consiglio di Gestione, attribuendo espressamente ad ognuno di essi una delega operativa. Le deleghe sono:

 1) Segretario

Gestisce la segreteria dell'associazione, mantenendo documentazione degli iscritti e delle attività della stessa. Provvede alle comunicazioni relative al buon andamento delle attività ed al funzionamento degli organi assembleari e di gestione. Redige i verbali delle riunioni degli stessi e,

dopo che questi sono stati approvati dal Presidente, ne da comunicazione con i mezzi ritenuti idonei da apposita delibera dell'assemblea e ne consegna copia al responsabile della documentazione.

Il Segretario inoltre deve:

* intervenire, con diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Attivi e del Consiglio di Gestione redigendone e sottoscrivendone il relativo verbale; in sua assenza viene nominato un sostituto tra i presenti, a cura di chi presiede la riunione;

* predisporre le liste dei candidati in occasione del rinnovo delle cariche istituzionali;

* adempiere alle ulteriori formalità che lo Statuto e il presente Regolamento riconoscono essere di sua competenza.

 2) Amministratore - Tesoriere

Amministra ed è il responsabile della disponibilità di cassa dell'associazione. Provvede ad effettuare i pagamenti, ad emettere le relative fatture e al disbrigo di tutte le pratiche relative. Incassa le quote sociali e i corrispettivi pagati all'Associazione per le sue funzioni commerciali, nonché le donazioni che ad essa venissero effettuate.

Ha inoltre il compito di:

* redigere l'inventario iniziale;

* aggiornare annualmente il libro degli inventari entro 2 mesi dalla data di approvazione del bilancio;

* tenere la contabilità dell'Associazione;

* adempiere alle formalità di natura amministrativa, cui l'Associazione è assoggettata dalla vigente normativa.

 3) Responsabile della documentazione

Provvede a inventariare la documentazione sulle attività dell'Associazione. Procura l'informazione necessaria alla corretta valutazione delle questioni all'ordine del giorno del Consiglio di Gestione e alla tempestiva conoscenza dei bandi di concorso e della legislazione riguardante il settore di competenza dell'Associazione. Gestisce gli abbonamenti a riviste e l'acquisizione di libri, nonché di tutti i loro corrispettivi elettronici.

 4) Responsabile della didattica

Promuove, progetta e gestisce i corsi formativi dell'Associazione, del cui andamento detiene in prima persona la responsabilità. Partecipa alla definizione progettuale dei servizi e delle consulenze esterne, nonché dei supporti, a carattere didattico, con particolare responsabilità di supervisore della metodologia pedagogica.

 5) Responsabile della promozione

Analizza lo stato del mercato dei servizi dei nuovi mezzi di comunicazione, effettuando regolari monitoraggi, in modo da proporre gli adeguamenti necessari all'azione commerciale dell'Associazione. Mantiene il controllo, inoltre, del settore della formazione specializzata, anche in questo caso al fine di suggerire l'adeguamento dell'attività associativa e della comunicazione della stessa. È il responsabile della comunicazione esterna di tipo pubblicitario e promozionale, operando in prima persona nella definizione e nella messa in opera della stessa.

Qualora Il Collegio dei Soci Attivi individui altre funzioni può procedere all'elezione di altri 2 membri del Consiglio di Gestione, per un totale di 7 Consiglieri, in modo che il numero totale dei componenti risulti comunque dispari. Anche per essi è necessario che sia dichiarata espressamente la delega affidatagli.

 Art. 11 - Il Consiglio di Gestione

1) Composizione e competenze.

È l'organo di indirizzo politico, in quanto definisce i termini delle questioni da discutere nelle assemblee sociali. Acquisisce e produce a questo scopo tutta la documentazione necessaria. Ad esso spetta la gestione esecutiva dell'Associazione, l'amministrazione economica e l'applicazione delle delibere. Ha potere deliberativo in via definitiva su delega dell'Assemblea dei soci attivi.

Il Consiglio di gestione è composto da un minimo di 7 membri e da un massimo di 9, di cui i primi il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea dei soci iscritti, mentre gli altri 5 o 7 sono eletti dall'Assemblea dei soci attivi.

Il Consiglio di Gestione predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. Riunisce in sé tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare esso:

a) realizza i fini di cui all' art. 2 dello Statuto;

b) amministra i fondi a disposizione dell'Associazione;

c) predispone la relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

e) appronta il Regolamento e le sue eventuali modifiche da proporre per la deliberazione relativa al Collegio dei Soci Attivi;

f) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

g) delibera gli importi di tutte le quote e tasse associative;

h) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e del Regolamento;

i) può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri, determinandone i poteri e le mansioni, sotto l'osservanza delle norme di legge;

l) Individua delle aree funzionali in cui inquadrare ed organizzare l'attività dei soci attivi, indicando per ognuna di esse un responsabile e conferendo una delega di supervisione degli stessi ad un membro del Consiglio stesso.

n) può conferire procure speciali per singoli atti o tipologie di atti a soci attivi;

m) delibera infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare disponendo dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

2) Convocazione e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri, con qualunque mezzo idoneo, in tempo utile per l'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

3) Decadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione decade:

a) per scadenza del mandato;

b) per mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci Attivi della Relazione tecnico-morale e finanziaria;

c) per il venire meno, a prescindere dalle cause, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione;

La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno determinato la decadenza del Consiglio di Gestione è la seguente:

* dimissioni del Presidente: l'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea straordinaria che dovrà essere convocata entro 20 giorni e aver luogo al massimo nei successivi 10;

* impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente: il Vicepresidente deve convocare l'Assemblea straordinaria secondo i termini previsti al precedente punto;

* mancata approvazione della Relazione tecnico-morale e finanziaria: l'intero Consiglio di Gestione resta in carica fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria da convocarsi e tenersi, per il rinnovo delle cariche, nei termini di cui ai punti precedenti;

* mancanza della maggioranza dei componenti: il solo Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui sopra, per la rinnovazione totale del Consiglio di Gestione.

 Art. 12 - Il Collegio di Controllo

1) Validità e convocazione

Il Collegio di Controllo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente e due membri, ancorché supplenti. La convocazione viene effettuta dal Presidente del Collegio di Controllo, con ogni mezzo idoneo, almeno 10 giorni prima della riunione.

Della riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, da depositare presso il Segretario che ne cura la conservazione.

2) Composizione ed attribuzioni

Il Collegio di Controllo è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti. Salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Collegio di Controllo dura in carica per un anno.

I membri del Collegio di Controllo non hanno diritto a compenso, salvo che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente; ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio di Controllo ha il compito di: vigilare sull'osservanza della legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento; controllare la gestione amministrativa dell'Associazione; accertare la regolare tenuta della contabilità; verificare almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza

tra le scritture contabili e la consistenza di cassa; procedere a verifiche specifiche su istanza di almeno tre soci attivi.

 

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TITOLO QUARTO

LA GESTIONE FINANZIARIA

 Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 14 - Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dell'Associazione deve essere condotta sulla base delle direttive approvate dal Collegio dei Soci Attivi, dei programmi pluriennali e del bilancio annuale di previsione redatto dal Consiglio di Gestione.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Presidente deve convocare il Collegio dei Soci Attivi per l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo e dei programmi pluriennali.

Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato dalla relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio di Gestione. Questa deve contenere, oltre alle considerazioni e valutazioni di carattere economico sulla gestione, anche le valutazioni circa lo sviluppo delle attività e il raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

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TITOLO QUINTO

LE CONTROVERSIE

 Art. 15 - Collegio arbitrale

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi sono nominati uno da ciascuna delle due parti.

La nomina dell'arbitro di parte deve essere comunicata per conoscenza al Segretario e con lettera r.r. all'altra parte, la quale, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, deve provvedere a nominare il proprio arbitro con le medesime modalità.

Gli arbitri così nominati provvedono di comune accordo a designare il Presidente da scegliersi tra i Soci Attivi.

In difetto di accordo, decorsi quindici giorni dalla data dell'ultima nomina, la designazione del Presidente è demandata, su richiesta anche solo di una delle parti, al Consiglio di Gestione, il quale dovrà anche provvedere alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.

Il collegio arbitrale è costituito con la conclusione delle formalità di nomina.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe, e depositato per l'esecuzione, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso il Segretario che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

 

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