"BAUDHAUS, ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LO SVILUPPO DEI NUOVI MEDIA"

 

REGOLAMENTO

 

TITOLO PRIMO

LE NORME GENERALI

Art. 1 - Candidature alle cariche di presidente e vicepresidente

La candidatura alla carica di Presidente ed a quella di Vicepresidente avviene mediante la presentazione di una lista. La presentazione delle liste è libera e non soggetta ad alcuna restrizione, salvo l’obbligo di indicare un programma di intenti. La lista e il programma devono essere comunicati al segretario elettorale indicato dal Consiglio di Gestione, come specificato all'articolo 6 del presente Regolamento.

Ogni lista dovrà proporre un candidato per ciascuna delle due cariche. Le liste devono essere comunicate almeno sette giorni prima dell’Assemblea nel corso della quale avranno luogo le elezioni.

Art. 2 - Candidature alla carica di consigliere del consiglio di gestione

La candidatura alla carica di consigliere del Consiglio di Gestione avviene a titolo personale.

Le candidature devono essere comunicate al segretario elettorale, a mezzo lettera, o altro mezzo idoneo, almeno 7 giorni prima dell’Assemblea in cui avranno luogo le elezioni.

Scaduti i termini, il segretario elettorale provvede alla compilazione della lista, elencando ed enumerando i candidati per ordine alfabetico. Provvede inoltre a rendere pubblico l’elenco con ogni mezzo idoneo a darne la maggior diffusione possibile.

Art. 3 - Modalità di elezione dei consiglieri del consiglio di gestione

L’elezione dei consiglieri del Consiglio di Gestione avviene per scrutinio segreto, tramite l’indicazione di un numero di preferenze pari al numero di posti disponibili. Nel caso in cui per due o più candidati si registrino lo stesso numero di voti, si procede ad un ulteriore turno di ballottaggio.

Art. 4 - Modalità di elezione sostitutiva di un consigliere del consiglio di gestione

In caso di decadenza di un Consigliere di Gestione, per qualsiasi motivo, si dovrà procedere alla convocazione di una Assemblea straordinaria nel corso della quale avverranno le elezioni. Le modalità di elezione e di presentazione delle candidature sono quelle specificate agli articoli 4 e 5.

Art. 5 - Principio della proroga

La continuità dell'amministrazione dell'Associazione deve essere sempre assicurata. Nel caso di decadenza di un organo lo stesso rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione fino a rinnovo delle cariche, salvo espresse deroghe previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Segretario elettorale

Quando vengono indette elezioni per una qualsiasi delle cariche, il Consiglio di Gestione deve delegare uno dei suoi membri a svolgere ruolo di segretario elettorale. Il nome del segretario deve essere indicato nell'atto di indizione delle elezioni.

TITOLO SECONDO

REGOLAMENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE E DEL TESSERAMENTO

Art. 7 - Domanda di iscrizione

Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda, al Consiglio di Gestione, dichiarando di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento e le eventuali modifiche, nonché di impegnarsi al pagamento della quota annuale.

L'iscrizione si considera formalizzata all'atto del versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Gestione, salvo i casi in cui lo stesso Consiglio di Gestione non esprima parere negativo. Se il Consiglio di Gestione non pone opposizione all’iscrizione entro trenta giorni dal versamento della quota associativa, l’iscrizione è da ritenersi accettata.

Il mancato versamento della quota di iscrizione annuale, decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito a regolarizzare la propria posizione, inviato con lettera raccomandata a cura del Consiglio di Gestione, determina l'automatica esclusione del socio moroso.

Art. 8 - Tesseramento dei Soci

L’Associazione Baudhaus rilascia al socio una tessera associativa che funge da documento di riconoscimento per consentirne l’accesso ai locali ed alle attività dell’Associazione.

Responsabile del rilascio delle tessere è il Consiglio di Gestione che potrà delegare un socio ad occuparsi della questione. Fino al rilascio della tessera, l’avvenuta iscrizione sarà comprovata dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa.

Art. 9 - Adesione all’ARCI Nuova Associazione

Per potersi iscrivere all’Associazione Baudhaus i soci devono aderire all’ARCI Nuova Associazione. L’associazione Baudhaus, affiliata alla sezione provinciale di Torino, provvederà d’ufficio a tesserare all’associazione ARCI i soci che non soddisfacessero al suddetto requisito.

Nel caso in cui il nuovo socio avesse già aderito all’ARCI per l’anno in corso presso un circolo o un’altra associazione affiliata, allo stesso verrà scontata dalla quota associativa annuale una quota parte della stessa il cui ammontare deve essere deliberato annualmente dal Consiglio di Gestione.

TITOLO TERZO

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Norme per la convocazione dell’Assemblea dei soci

L’avviso di convocazione deve essere affisso presso i locali della sede e deve contenere l’indicazione di giorno, luogo e ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata a tutti i soci a mezzo posta o tramite posta elettronica per quanti ne siano provvisti.

Art. 11 - Determinazione dell’ordine del giorno e conduzione delle riunioni

L’ordine del giorno dell’Assemblea è predisposto dal Presidente dell’Associazione. Il Presidente ha il potere di integrare nell’ordine del giorno argomenti di particolare importanza ed urgenza ed eventualmente di rinviare la discussione di alcuni dei punti prestabiliti. L’ordine dei punti può essere modificato in modo da assicurare maggior spazio alla discussione degli aspetti più rilevanti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, che in tale evenienza assume tutte le prerogative del Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, l’Assemblea è presieduta dal socio più anziano d’età presente all’Assemblea.

Le medesime norme valgono anche per le riunioni del Consiglio di Gestione.

Art. 12 - Verbali delle Assemblee

Per ciascuna riunione del Consiglio di Gestione e per ciascuna Assemblea deve essere redatto un rendiconto. Il rendiconto, redatto a cura del Segretario della riunione e controfirmato dal Presidente, deve riportare data e ora della riunione, elenco dei presenti, delibere votate: Possono essere verbalizzate anche altre questioni discusse e non votate.

I verbali del Consiglio di Gestione devono essere redatti su apposito libro dei verbali del Consiglio di Gestione che deve essere conservato in sede e mostrato ai soci che ne facciano richiesta. I verbali dell’Assemblea dei Soci devono essere redatti su apposito libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci che deve essere conservato in sede e mostrato ai soci che ne facciano richiesta.

Art. 13 - Mantenimento della disciplina

Al Presidente dell’Associazione (o a chi ne fa le veci) spetta il mantenimento dell’ordine e l’assicurazione del buon andamento delle riunioni assembleari. A tale scopo il Presidente può effettuare richiami all’ordine e può allontanare dalla riunione chi ne disturbasse il corretto svolgimento.

In caso di infrazioni particolarmente gravi, il Presidente può richiedere la verbalizzazione dei richiami e dell’eventuale allontanamento di un socio. La verbalizzazione costituisce prova di comportamento scorretto, passibile di sanzione disciplinare da parte dell’Assemblea.

Le medesime norme valgono relativamente al Consiglio di Gestione.

TITOLO QUARTO

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO E DELLA CASSA

Art. 14 - Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dell'Associazione deve essere condotta sulla base del Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea e di eventuali programmi pluriennali.

Art. 15 - Cassa e Conto Corrente

La gestione ordinaria della cassa dell’Associazione e del Conto Corrente Bancario è prerogativa del Presidente dell’Associazione. In relazione al Conto Corrente Bancario, con gestione ordinaria si intendono tutte le operazioni di versamento, prelievo ed emissione di titoli di pagamento. Il Presidente può richiedere all'Istituto e utilizzare tutti gli strumenti bancari atti a facilitare le operazioni di prelievo e pagamento.

La operatività straordinaria è subordinata ad apposite delibere del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può attribuire, per giustificato motivo, le stesse competenze del Presidente ad uno o più altri soci. In tal caso, i soci cui è attribuita l’operatività ordinaria avranno comunque il diritto ad agire disgiuntamente, salvo diversa disposizione del Consiglio di Gestione.

Il Presidente dell’Associazione può attribuire, con apposita delega da presentare all’Istituto Bancario presso il quale è operativo il conto corrente dell’Associazione, ad un socio o ad altra persona di sua fiducia, la possibilità di svolgere talune operazioni da specificare in dettaglio nella delega stessa. La delega può avere validità temporale limitata. La delega deve essere prontamente comunicata al Consiglio di Gestione e verbalizzata sul libro dei verbali.

TITOLO QUINTO

LE CONTROVERSIE

Art. 16 - Collegio arbitrale

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi sono nominati uno da ciascuna delle due parti.

La nomina dell'arbitro di parte deve essere comunicata per conoscenza al Consiglio di Gestione e con lettera r.r. all'altra parte, la quale, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, deve provvedere a nominare il proprio arbitro con le medesime modalità.

Gli arbitri così nominati provvedono di comune accordo a designare il Presidente da scegliersi tra i Soci dell’Associazione.

In difetto di accordo, decorsi quindici giorni dalla data dell'ultima nomina, la designazione del Presidente è demandata, su richiesta anche solo di una delle parti, al Consiglio di Gestione, il quale dovrà anche provvedere alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.

Il collegio arbitrale è costituito con la conclusione delle formalità di nomina.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe, e depositato per l'esecuzione, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso il Consiglio di Gestione che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.