Statuto

 

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

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TITOLO IV

LE CARICHE ISTITUZIONALI

TITOLO II

I SOGGETTI

TITOLO V

FONDO COMUNE, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

TITOLO III

ORDINAMENTO

TITOLO VI

CONTROVERSIE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

CAPO II

ORGANI SOCIALI

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

 

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

 Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "BAUDHAUS, associazione culturale per lo sviluppo dei nuovi media", siglata brevemente come "Associazione Baudhaus".

 Art. 2 - Scopi

I fini istituzionali della "BAUDHAUS, associazione culturale per lo sviluppo dei nuovi media" sono:

* perseguire l'incremento dell'utilizzo e l'impulso alla diffusione dell'uso delle nuove tecnologie multimediali nella comunicazione;

* promuovere e gestire attività di ricerca, formazione all'uso e realizzazione di opere riguardanti le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

* promuovere e gestire attività culturali, ricreative, formative e di servizio che tendano alla crescita umana, culturale e civile dei soci tutti, nell'ambito di uno spazio di libero confronto e di partecipazione attiva, aperta e democratica in cui i soci possano sviluppare le proprie aspirazioni nel clima costruttivo della struttura associativa;

* compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune al conseguimento degli scopi sociali.

 Art. 3 - Durata e sede

La durata della "BAUDHAUS, associazione culturale per lo sviluppo dei nuovi media" è prevista fino al 2047, con possibilità di proroga anche in relazione alle esigenze di realizzazione degli scopi istituzionali.

La sede legale è in Torino, C.so Rosselli n. 33, presso il consorzio interuniversitario "FORCOM, Formazione per la Comunicazione".

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TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

Art. 4 - I Soci

Sono Soci le persone fisiche, le società, le associazioni, gli enti e le altre eventuali persone giuridiche pubbliche e private che intendano partecipare, senza scopo di lucro, alle attività svolte dalla "BAUDHAUS" per il conseguimento dei fini istituzionali, le cui domande di iscrizione siano state accolte dal Consiglio di Gestione.

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e, comunque, non godono del diritto di voto in Assemblea.

Art. 5 - Categorie

1) Soci fondatori.

Sono i soci aderenti all'Associazione all'atto della sua costituzione. Sono iscritti tra i soci attivi, salvo loro espressa rinuncia.

2) Soci iscritti

Sono quelli per i quali il Consiglio di Gestione ha accolto la domanda d'iscrizione.

3) Soci attivi

Sono i soci fondatori, che non abbiano espressamente rinunciato alla qualifica e quanti, tra i soci iscritti, abbiano conseguito tale qualifica da parte dell'organo a ciò preposto da regolamento. I Soci Attivi sono i soli a poter essere investiti di deleghe specifiche, su decisione del Consiglio di Gestione, in merito al compimento di determinate attività interne.

4) Soci onorari

Sono coloro che vengono proclamati tali dall'Assemblea dei Soci Attivi su proposta del Consiglio di Gestione, a seguito di particolari benemerenze acquisite.

5) Soci sostenitori

Sono coloro che, pur non partecipando alle attività istituzionali, sono stati ammessi a far parte dell'Associazione al fine di contribuire, con il pagamento della quota annuale, al sostegno economico delle iniziative promosse.

Art. 6 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento dell'Associazione e le loro eventuali modificazioni, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi. Ai soci sono inoltre richiesti il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto delle regole di civile convivenza

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare all'attività istituzionale secondo i limiti espressi nel Regolamento per ciascuna categoria.

In particolare hanno diritto:

* a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

* a partecipare alle attività promosse dall'Associazione anche senza risiedere nel luogo di svolgimento delle iniziative, essendo insita nell'oggetto sociale la promozione e l'utilizzo di mezzi di compresenza e telelavoro;

* di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dall'Associazione.

Art. 8 - Iscrizione, durata e cessazione

Le procedure da seguire per ottenere l'iscrizione sono demandate al Regolamento. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide, con giudizio insindacabile, il Consiglio di Gestione, il quale comunica all'interessato la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende tacitamente respinta.

L'iscrizione è valida per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno. La qualità di associato non è trasmissibile.

L'iscrizione cessa:

a) per morte o estinzione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche;

b) per recesso;

c) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme istituzionali;

d) per mancato rinnovo annuale;

e) per revoca da parte del Consiglio di Gestione, nei soli casi di perdita dei requisiti per ottenere l'iscrizione.

In ogni caso di cessazione, i Soci devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Associazione. La cessazione di appartenenza alla "BAUDHAUS" comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa. In caso di recesso o di esclusione il socio non ha diritto a chiedere la divisione del fondo comune, né il rimborso della quota associativa versata, né la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a qualsiasi titolo.

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TITOLO TERZO

ORDINAMENTO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 9 - Composizione dell'Associazione

L'Associazione è composta dai seguenti organi sociali:

1) l'Assemblea dei Soci Iscritti

2) il Collegio dei Soci Attivi;

3) il Consiglio di Gestione;

4) il Collegio di Controllo.

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CAPO II

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci Iscritti

1) Composizione

È composta dai Soci in regola con il pagamento della quota. I Soci onorari e quelli sostenitori possono partecipare all'Assemblea in qualità di auditori senza diritto di voto. Ciascun socio ha un solo voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2) Convocazione e validità

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione da affiggersi presso la sede dell'Associazione e da comunicarsi a mezzo lettera, o con altro mezzo idoneo, agli aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea ordinaria e 5 per la riunione di quella straordinaria.

In mancanza di convocazione, da parte del Presidente o da chi ne fa le veci, può essere convocata con le stesse modalità da almeno un decimo dei Soci Iscritti.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto, salvo quanto previsto nei seguenti due casi:

* modifica dello Statuto: è costituita validamente con la presenza, personale o per delega, dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci presenti;

* scioglimento anticipato dell'Associazione: delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci attivi.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario, o suo sostituto nominato appositamente da chi presiede.

3) Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per:

a) ascoltare la relazione tecnica e morale del Presidente sull'attività svolta;

b) ascoltare la relazione previsionale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;

c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente.

d) eleggere il Collegio di Controllo;

e) deliberare sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

a) elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Collegio di Controllo nelle ipotesi di decadenza verificatasi prima della scadenza del mandato;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;

c) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;

d) delibera sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea ordinaria.

Art. 11 - Il Collegio dei Soci Attivi

1) Composizione.

E' composta dai Soci Attivi in regola con il pagamento della quota. Ciascun socio attivo ha un solo voto. Le votazioni sono sempre palesi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

I soci attivi possono farsi rappresentare soltanto da altri soci attivi mediante delega scritta e non in bianco, fermi restando i seguenti limiti e divieti:

* ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio;

* ogni delega può essere conferita solo per singole riunioni del Collegio, con effetto anche per le convocazioni successive;

* i Soci Attivi che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee ordinarie e a più di due riunioni del Collegio, perdono tale qualifica.

2) Convocazione e validità

Il Collegio può essere ordinario e straordinario. I Collegi sono convocati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione da affiggersi presso la sede dell'Associazione e da comunicarsi a mezzo lettera, o con altro mezzo idoneo, agli aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione del Collegio ordinario e 5 per la riunione di quello straordinario.

In mancanza di convocazione, da parte del Presidente o da chi ne fa le veci, può essere convocato con le stesse modalità da almeno un decimo dei Soci Attivi.

Il Collegio, tanto ordinario che straordinario, è valido in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Il Collegio delibera validamente a maggioranza dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto, salvo in caso di modifica del Regolamento interno, in cui il Collegio è costituito validamente con la presenza, personale o per delega, dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci presenti;

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario, o suo sostituto nominato appositamente da chi presiede.

3) Attribuzioni del Collegio

Il Collegio ordinario deve essere convocato almeno una volta all'anno per:

a) approvare i programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale, con il relativo bilancio di previsione;

b) approvare il bilancio d'esercizio con il relativo conto economico e relazione del Presidente;

c) approvare il Regolamento e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie rispetto alla stesura iniziale;

d) eleggere 5 membri del Consiglio di Gestione, indicando per ognuno di essi la delega attribuitagli fra quelle previste dalle funzioni del Consiglio di Gestione;

e) eleggere altri 2 membri del Consiglio di Gestione, qualora lo ritenesse opportuno, indicando anche per essi una precisa delega operativa;

f) deliberare sugli altri oggetti posti all'ordine del giorno;

Il Collegio straordinario viene convocato per:

a) deliberare sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio di Gestione;

b) nominare su proposta del Consiglio di Gestione i Soci Onorari.

c) escludere dall'Associazione chi sia stato sottoposto a procedimento istruttorio da parte del Consiglio di Gestione

d) deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno dal Presidente.

Il Collegio straordinario, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocato anche in concomitanza di un Collegio ordinario.

Art. 12 - Il Consiglio di Gestione

1) Composizione e competenze

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci Attivi, e da cinque o sette consiglieri con delega operativa, eletti dal Collegio dei Soci Attivi. Salvo in caso di decadenza anticipata, il Consiglio di Gestione dura in carica per un anno.

Le deleghe assegnate necessariamente ai consiglieri dal Collegio dei Soci Attivi sono alla gestione di:

* Segreteria,

* Amministrazione,

* Risorse Documentali,

* Attività Didattiche,

* Iniziative Promozionali.

I membri del Consiglio di Gestione non hanno diritto a compenso, salvo che il Collegio dei Soci Attivi non deliberi diversamente; ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio di Gestione predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dal Collegio dei Soci Attivi e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. Riunisce in sé tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2) Convocazione e validità delle deliberazioni.

Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci e almeno tre o quattro consiglieri, a seconda che l'organo sia composto da sette o nove membri.

Deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno.

Il voto, sempre palese, non è suscettibile di delega.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità, dopo un supplemento di discussione, si procede a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione è tenuto ad astenersi dal voto al momento della deliberazione.

3) Decadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione decade:

a) per scadenza del mandato;

b) per mancata approvazione da parte del Collegio dei Soci Attivi della relazione tecnica, morale e finanziaria;

c) per il venire meno, a prescindere dalle cause, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione.

 Art. 13 - Il Collegio di Controllo

1) Composizione e competenze

Il Collegio di Controllo è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci Iscritti tra tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Salvi i casi previsti da Statuto di decadenza anticipata, il Collegio di Controllo dura in carica per un anno.

I membri del Collegio di Controllo non hanno diritto a compenso, salvo che il Collegio dei Soci Attivi non deliberi diversamente; ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio di Controllo ha il compito di:

a) vigilare sull'osservanza della legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;

b) controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;

c) accertare la regolare tenuta della contabilità;

d) verificare almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa;

e) procedere a verifiche specifiche su istanza di almeno tre Soci Attivi.

Il Collegio di Controllo regola il suo funzionamento mediante apposito Regolamento interno da esso stilato e non soggetto ad alcuna approvazione da parte degli altri organi sociali.

 2) Convocazione e validità delle deliberazioni.

Il Collegio di Controllo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente e due membri, ancorché supplenti.

Della riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, da depositare presso il Segretario che ne cura la conservazione.

3) Decadenza del Collegio di Controllo.

Il Collegio di Controllo decade:

a) per scadenza del mandato;

b) per mancata riunione a due Collegi consecutivi;

c) per il venire meno, a prescindere dalle cause, di tre dei cinque membri del Collegio di Controllo.

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TITOLO QUARTO

LE CARICHE ISTITUZIONALI

Art. 14 - Le cariche istituzionali

Le cariche istituzionali dell'Associazione sono:

* Il Presidente dell'Associazione

* Il Vicepresidente dell'Associazione

Il Presidente

È eletto dall'Assemblea dei Soci Iscritti. Rappresenta legalmente l'Associazione. Convoca e presiede gli organi sociali.

Il Vicepresidente

Coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in sua assenza.

 Art. 15 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche istituzionali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini maggiorenni;

b) siano annoverati tra i soci attivi.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno soltanto dei requisiti di cui al punto precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Tutti i componenti gli organi sociali sono rieleggibili nelle loro cariche.

L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle proprie funzioni e salvo che l'Assemblea dei Soci Attivi non deliberi diversamente al momento delle elezioni.

Art. 16 - Durata delle cariche

Le cariche assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di un anno.

Art. 17 - Candidature

Coloro che intendano concorrere a rivestire cariche sociali elettive devono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento.

Il Segretario raccoglie le candidature e le formalizza in apposite liste, suddivise per carica, alle quali dà pubblicità a norma del Regolamento.

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TITOLO QUINTO

FONDO COMUNE, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 18 - Fondo comune

Il fondo comune della "BAUDHAUS, associazione culturale per lo sviluppo dei nuovi media" è costituito dalle quote associative, dai beni con queste acquistati, nonché da tutte le somme e i beni che pervengono all'Associazione senza specifica destinazione e da ogni suo futuro incremento.

Tutti i beni oggetto del fondo comune devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno e tenuto dall'Amministratore Tesoriere.

Art. 19 - Mezzi finanziari

Alle spese occorrenti per il finanziamento dell'Associazione si provvede con le entrate derivanti da:

* quote di associazione;

* contributi provenienti da Enti o privati;

* incassi di manifestazioni e iniziative culturali eventualmente promosse dall'Associazione;

* qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio di Gestione.

Art. 20 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio di Gestione nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

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TITOLO SESTO

CONTROVERSIE

 Art. 21 - Vincolo di giustizia

Gli iscritti si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 del c.p.c. e che siano originate dalla loro attività associativa.

Il Regolamento dispone le modalità di svolgimento del giudizio arbitrale.

Il Consiglio di Gestione, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. La mancanza di un espresso e motivato diniego di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fa presumere l'accoglimento della stessa.

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TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22 - Funzionamento dell'Associazione

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, le modalità ed i limiti di fruizione dei servizi da parte degli associati, nonché altri specifici aspetti riguardanti i rapporti con i soci e tra i soci, dovranno essere disciplinati da un Regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio di Gestione e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci Attivi.

Con regolamento potranno essere stabiliti anche i poteri e le mansioni del Segretario, dell'Amministratore, dei Consiglieri del Consiglio di Gestione e dei soci attivi investiti di particolari deleghe, nonché le mansioni e il trattamento economico di eventuali dipendenti e collaboratori dell'Associazione, anche non soci.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci Attivi, con la maggioranza stabilita dall'art.10, deciderà sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e, comunque, per scopi di pubblica utilità.

L'Assemblea dei Soci Iscritti nominerà altresì uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e l'eventuale compenso.

Art. 24 - Riferimenti per quanto non previsto dallo Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Regolamento e alle norme di legge.

 

All'originale firmato:

ALESSANDRO OBINO

Presidente dell'Associazione Baudhaus

FRANCESCO LUCA BRANDA

Segretario dell'Associazione Baudhaus

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