L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno 28 del
mese di ottobre, alle ore 10.30, si sono riuniti, nei
locali del Conservatorio di Musica "A. Boito"
di Parma, i rappresentanti dei Conservatori di musica
di ADRIA, BOLOGNA, BRESCIA, CASTELFRANCO VENETO, GENOVA,
LA SPEZIA, MANTOVA, PARMA, PESARO, PLACENZA, ROVIGO,
UDINE, VENEZIA, VICENZA per discutere delle problematiche
connesse all'interpretazione del Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, e adottare un comportamento
il più uniforme possibile in sede di applicazione
dello stesso.
La discussione ha avuto ad oggetto l'esame dei seguenti
punti problematici:
Art. 676 Quali sono le disposizioni che non vengono abrogate dal Testo Unico in quanto non contrarie o incompatibili con lo stesso.
Si tratta di un problema generale, la cui risoluzione
non può prescindere dall'analisi delle singole
fattispecie. In mancanza di una norma conclusiva che
indichi esplicitamente tutte le norme da ritenersi
abrogate a seguito dell'entrata in vigore del Testo
unico il quale ha natura innovativa e non meramente
compilativa, in base a quanto previsto dall'art. 1
della legge 26 aprile 1993, n.. 126 l'articolo in
questione complica notevolmente l'opera dell'interprete.
Teoricamente, tutte le disposizioni non incompatibili
e contrarie con quelle contenute nel Testo unico si
dovrebbero ancora applicare. Tuttavia, se alcune norme
sono palesemente e direttamente in contrasto o incompatibili
con quanto previsto dal Decreto legislativo n.297/1994,
molte altre sono solo indirettamente in contrasto con
esso o ancora, dovrebbero applicarsi fino a quando
non vengano emanati i numerosi regolamenti di attuazione
cui lo stesso Testo unico fa riferimento.
Con regolamento dovranno essere, infatti, stabiliti:
i requisiti necessari per l'ammissione (art. 239, 3o
comma);
l'insegnamento (art.240, 1o. comma);
la normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti
musicali (art. 247, 6o e 7o comma);
i periodi di tempo che devono intercorrere fra gli
esami (art. 250, 2o comma);
gli orari e i programmi di insegnamento e di esame
(art. 251);
le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio
preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti
contabili, nonché il riscontro della gestione
finanziaria, amministrativa e patrimoniale ed il controllo
dei costi (art. 255, 4o comma).
Nel tentare una soluzione di alcuni problemi interpretativi
che presentano carattere di massima urgenza, i rappresentanti
dei Conservatori qui intervenuti chiedono, pertanto
al Ministro della pubblica istruzione di voler provvedere,
con la massima urgenza, alla redazione ed emanazione
di tali regolamenti.
Art. l74, 2o comma Se è ancora applicabile il
Decreto che determinava la separazione delle Scuole
Medie annesse dai Conservatori e imponeva la doppia
iscrizione degli allievi in Conservatorio e nella Scuo1a
Media o, viceversa, se si è tornati al vecchio
sistema di integrazione del programma della Scuola
Media con i programmi del Conservatorio.
Se, in tale ultimo caso, è obbligatoria la presenza
dei docenti di Conservatorio negli scrutini e negli
esami di licenza media.
Si ritiene che il disposto degli artt. 174, 2o comma,
e 239, 5o comma, del Testo Unico), secondo cui funzionano
presso i Conservatori di musica delle scuole medie
annesse ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico,
non innovi nulla e non si ponga in contrasto con il
contenuto del Decreto ministeriale 13 maggio l992 che
ha disposto l'assorbimento dell'insegnamento di Educazione
musicale nelle scuole e nelle materie complementari
obbligatorie del conservatorio ed ha operato una netta
separazione tra quest'ultimo e la Scuola Media
I docenti di Conservatorio non dovranno pertanto partecipare
agli scrutini e agli esami di licenza media.
Il collegamento tra Conservatorio e scuola media rileva
esclusivamente per ciò che concerne il pagamento
delle tasse scolastiche.
Sono infatti esonerati dal pagamento delle stesse, ai
sensi dell'art. 253, 1o comma, gli studenti del Conservatorio
che frequentino la scuola media annessa.
Al riguardo, si rileva che il riferimento, per l'importo
delle tasse, alla legge finanziaria 1986 è del
tutto errato.
Si decide pertanto di richiedere una rettifica dell'art.
253, 2o comma, nella parte in cui non ne prende in
considerazione gli importi aggiornati (si veda l'art.
4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990, pubblicato in G.U. n.
1 18 del 23 n1aggio 1990).
Art. 50 Consiglio d'istituto Se sia ancora esistente
nei Conservatori tale Consiglio, considerato che l'articolo
in questione esclude l'applicazione delle norme sugli
organi collegiali della scuola proprio ai Conservatori
di musica, con 1e uniche eccezioni costituite dal Comitato
di valutazione, dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e, nell'ambito di quest'ultimo, dei Consigli
di disciplina e per il contenzioso.
Nel Capo IV del Titolo VI relativo all'Istruzione artistica
non si cita, infatti, in alcun modo, il Consiglio d
istituto.
In argomento, si ritiene che la nuova normativa non
imponga più l'esistenza di un Consiglio di istituto
all'interno dei Conservatori e delle Accademie.
Che non si tratti di una mera dimenticanza da parte
del legislatore si ricava, infatti, non soltanto dall'art.50
(che ripete la formulazione dell'art.40 del D.P.R.
31 maggio 1974, n.417), ma anche da una serie di altre
norme del Testo unico che attribuiscono ad altri organi
le competenze già spettanti al Consiglio di
istituto. Si pensi, a tale riguardo, al secondo comma
dell'art. 242 che riconosce al Collegio dei docenti
quella funzione di assistenza del direttore che già
spettava, in applicazione della disciplina previgente,
al Consiglio di istituto.
Nessuno dei Conservatori presenti procederà,
pertanto, all'elezione dei membri del predetto organo
collegiale.
Ciò non esclude che, in alcuni Istituti, il direttore
possa decidere di circondarsi di collaboratori da lui
stesso discrezionalmente nominati (e allo stesso modo
da lui revocabili), i quali lo assistano nell'espletamento
dei suoi compiti, eventualmente riunendosi anche in
forma collegiale.
Art. 239, 4o comma É attualmente diritto dell'allievo ripetere non più di una volta ogni anno di corso? Sembra. infatti, definitivamente superata la disposizione che consentiva tale ripetizione soltanto per una volta nell'ambito dei periodi di compimento inferiore e medio.
Si ritiene inequivocabile il contenuto della disposizione
in esame e si concorda, pertanto, di consentire la
ripetizione per una sola volta di ogni anno di corso,
sia esso principale o complementare.
Si ricorda in particolare, che il possibile, aberrante
effetto di una simile interpretazione, vale a dire
il consentire che per l'ottenimento di un qualsiasi
diploma di strumento un allievo possa studiare in Conservatorio
un numero di anni che è doppio rispetto a quello
normalmente previsto, può essere agevolmente
evitato attraverso un corretto esercizio del potere
di valutazione riconosciuto ai docenti in sede di esame.
Art. 240, 2o comma Che fine fanno tutte le scuole di strumento avviate presso i Conservatori dopo l'entrata vigore del R.D. n. l945/1930? All'elenco ufficiale contenuto in tale articolo viene infatti aggiunta soltanto la scuo1a di chitarra e non quelle di. Canto (ramo didattico), Direzione d'orchestra, Clavicembalo, Composizione polifonica vocale, Musica corale e direzione di coro, Strumentazione per banda, Strumenti a percussione, Fisarmonica, Sassofono, Basso tuba, Jazz, Liuto, Flauto dolce, Musica vocale da camera, Mandolino, Musica elettronica, Prepolifonia, Viola da gamba, Didattica.
I rappresentanti dei Conservatori presenti ritengono
che il legislatore non abbia in realtà voluto
eliminare o, comunque degradare a corsi straordinari,
insegnamenti che sono ormai in funzione da decenni
e che trovano largo consenso in tutto il territorio
nazionale.
Si ritiene pertanto un'evidente dimenticanza la mancata
previsione di tali scuole nell'articolo in esame, di
cui tutti i Conservatori presenti si impegnano a richiedere
al più presto una rettifica.
Art. 241, 4o, 5o e 6o comma Si dispone in tale articolo
che il direttore è assunto per pubblico concorso
per titoli ed esami e che ove i posti di direttore
non sono coperti dai titolari essi possono essere affidati
dal dirigente preposto all'istruzione artistica per
incarico temporaneo ad uno dei docenti del Conservatorio.
Ci si chiede al riguardo se i direttori incaricati che
non sono di ruolo presso il Conservatorio dove svolgono
il loro incarico temporaneo saranno rimossi e se è
stata abrogata l'ordinanza che prevede l'eleggibilità
dei direttori.
Se è vero che l'interpretazione delle disposizioni
in esame tocca decisioni di competenza del Ministero
della pubblica istruzione, bisogna tuttavia sottolineare
come in alcuni dei Conservatori qui rappresentati potrebbe
in futuro trovare applicazione l'Ordinanza Ministeriale
n.211 del 30 giugno 1993, che prevede il conferimento
dell'incarico di direzione su designazione elettiva.
Ci si chiede, in particolare, se le disposizioni di
tale ordinanza e della relativa circolare applicativa
n.242 del 4 agosto 1994, non siano in contrasto con
il Testo unico, lì dove prevede che il direttore
sia assunto per pubblico concorso e, soltanto, nel
caso in cui non siano coperti tutti i posti di direttore,
per incarico temporaneo, ad uno dei docenti del Conservatorio.
Si potrebbe sostenere, a riguardo, che l'ordinanza in
esame sia stata abrogata dal Testo unico o, invece,
ritenere che la
designazione elettiva prevista dalla stessa rappresenti
una delle forme con le quali il dirigente preposto
all'istruzione artistica può consentire si proceda
all'assegnazione di un incarico. temporaneo, facendo
leva sull'argomento che i risultati dell'elezione devono
essere comunque recepiti in un procedimento formale
del Ministro.
Sebbene tale ultima interpretazione non sia condivisa
dalla maggioranza dei presenti (basti pensare che l'Ordinanza
in esame non contiene nessun riferimento all'eventualità
di un concorso pubblico, ma sembra contenere l'unica
disciplina applicabile in caso di vacanza del posto
di direttore o ancora, al fatto che l'Ordinanza conferisce
la competenza per l'emissione del provvedimento di
nomina al Ministro e non al dirigente preposto all'istruzione
artistica) si decide di rinviare la risoluzione del
problema al momento in cui sarà necessario procedere
in ogni singolo Conservatorio alla nomina di un nuovo
direttore.
Si suggerisce l'applicazione, in tal caso, dell'art.
17,1o e 2o comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3,
contenente la disciplina del c.d. diritto di rimostranza.
Art. 242 Collegio dei docenti Se compongano tale collegio
gli accompagnatori al pianoforte e, nei Conservatori
presso i quali è attivato un quinquennio sperimentale,
i docenti di materie culturali.
Se, accanto ad Collegio dei docenti "generale",
vi siano più collegi distinti in base alla scuola
di appartenenza dei docenti.
Si ritiene, a riguardo della composizione del Collegio
dei docenti, che vi facciano sicuramente parte, nei
Conservatori presso i quali è attivato un quinquennio
sperimentale, i docenti di materie culturali. Il quinquennio
sperimentale non è, infatti. qualcosa di separato
rispetto al Conservatoria ma è lo stesso Conservatorio
che si fa anche liceo, per evitare odiose situazioni
di biscolarità. I docenti di materie culturali
comandati presso tali quinquenni sono, dunque, a pieno
titolo, docenti di Conservatorio e, come tali hanno
il diritto e il dovere di partecipare alle attività
del Collegio dei docenti di quest'ultimo.
Per ciò che concerne, invece, gli accompagnatori
al pianoforte, l'art. 248. del Testo unico, utilizzando
a loro riguardo la dizione "posto; piuttosto
dl quella "cattedra" utilizzata per
i docenti di Conservatorio e ribadendo che essi "coadiuvano"
i docenti di canto e dunque, non esplicano un'autonoma
funzione docente, essendo sottoposti, tra l'altro,
alle direttive di questi ultimi e del direttore, sembra
escluderli dal novero dei docenti di Conservatorio.
Si decide, pertanto, di non ammetterli, almeno per il
momento, alle riunioni del Collegio, chiedendo, tuttavia,
nel contempo, istruzioni al Ministero per ciò
che concerne il comportamento da tenersi nel prossimo
futuro.
Si ritiene, poi, che, nonostante il decreto ministeriale
24 settembre 1994, relativo alle nuove scuole di didattica
della musica, musica elettronica, jazz, prepolifonia,
musica vocale da camera e flauto dolce, sembri fare
riferimento, all'art. 1, lett. a), punto 4, all'esistenza
di più collegi distinti per scuola di appartenenza
dei docenti, il Collegio dei docenti sia unico.
A tale unico collegio spetterà, pertanto, ai
sensi del 2 comma dell'art. 249. Ia valutazione dell'idoneità
degli studenti stranieri.
Si invita. pertanto, il Ministero della pubblica istruzione
a voler adeguare, in parte qua, il contenuto del decreto
sopra citato alle previsioni del Testo unico.
Art. 252 Esami Se possano essere ancora ammessi candidati
esterni agli esami di diploma e di licenza che si svolgono
nei Conservatori di musica.
Se la presenza di un commissario esterno sia obbligatoria
per tutti i tipi di esame previsti nel 1o comma dell'art.
252 o soltanto per gli esami di diploma.
Secondo quali programmi devono essere sostenuti gli
esami di promozione e di idoneità fino a quando
non verranno emanate ai sensi dell art. 251, nuove
norme in materia.
A riguardo della possibilità di ammettere candidati
esterni agli esami di licenza e di diploma, si ricorda
come alcuni Conservatori la neghino, sostenendo che
l'intenzione del legislatore di escludere da tali esami
i privatisti emergerebbe da altri provvedimenti emanati
dal Ministro della pubblica Istruzione nello stesso
arco temporale in cui è stato pubblicato il
Testo unico. Si fa riferimento, in particolare, al
decreto ministeriale 24 settembre 1994. relativo alle
nuove scuole di Didattica della musica, Musica elettronica,
Jazz Prepolifonia, Musica vocale da camera e Flauto
dolce, in cui si prevede che agli esami di diploma
non siano ammessi candidati esterni.
Tale interpretazione non sembra tuttavia da condividere.
Innanzitutto, lo stesso Testo unico prevede esplicitamente
che, allo stesso modo in cui gli alunni dell'istituto
possono accedere agli anni successivi di corso mediante
esami di promozione, i candidati esterni lo possano
fare mediante esami di idoneità.
La norma dedicata specificamente ai privatisti, poi,
non contiene alcuno specifico divieto di ammissione
all'esame di diploma o di licenza dei candidati esterni,
con l'unica eccezione degli esami di licenza dell'Accademia
di belle arti. Si potrebbe citare, a questo punto,
il noto brocardo secondo cui ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit. L'unico caso in cui la legge non
ha voluto ammettere dei candidati privatisti agli esami
quello degli esami di licenza delle Accademie di belle
arti è stato infatti previsto esplicitamente.
Se, dunque, il legislatore avesse voluto veramente
escludere i candidati privatisti dagli esami di licenza
e diploma in Conservatorio avrebbe dovuto farlo esplicitamente.
Si ritiene pertanto che nessun ostacolo si frapponga
all'ammissione di tali candidati a qualsiasi tipo di
esame.
A questo punto se è giusto sostenere che si pone
un problema di incompatibilità del decreto ministeriale
sopra citato con le norme del Testo unico, è
necessario concludere che, nel contrasto tra queste
ultime e il decreto, sia il decreto ministeriale 24
settembre 1994 a dover essere disapplicato.
Quanto alla presenza di almeno un membro esterno nelle
commissioni d'esame, sono state proposte due interpretazioni.
La prima la vedrebbe necessaria soltanto negli esami
di diploma, mentre la seconda, collegando la lettura
dell'ultimo comma dell'art. 252 con il primo comma
dello stesso articolo, la riterrebbe necessaria in
ciascuno degli esami che si sostengono in Conservatorio.
A riguardo, considerato che a tale disposizione si dovrà
dare attuazione solo tra qualche mese e, precisamente,
alla fine del presente anno scolastico, si ritiene
più opportuno inviare un quesito al Ministero
della pubblica istruzione, al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, volto a ottenere
chiarificazioni sul significato da attribuire alla
norma in esame, riservandoci, comunque, ove al quesito
non si rispondesse entro la fine del 1994, di riconvocarci
nei primi giorni di gennaio per decidere sul da farsi.
In particolare, il fatto di indirizzare tale quesito
anche al Ministero del tesoro e al Dipartimento per
la funzione pubblica giustifica con il diverso aggravio
per le casse dello Stato che discenderebbe dall'accoglimento
di una delle interpretazioni sopra riportate.
Per ciò che concerne, infine, i programmi degli
esami di promozione e di idoneità, si delibera,
per ciò che concerne gli esami che si terranno
negli anni corrispondenti a quelli di compimento, di
utilizzare i programmi dettati per tali compimenti
e, per gli altri anni, di redigere dei programmi comuni.
A tal fine, ogni Conservatorio invierà un rappresentante
per ciascuna scuola o materia complementare a delle
riunioni che si svolgeranno nel prossimo mese di novembre
e che avranno ad oggetto proprio la. redazione di tali
programmi. Si delibera, poi, di non utilizzare più,
a nessun fine e neppure nelle comunicazioni ufficiali,
la dizione "compimento" e di sostituirla
con la dizione "promozione" o "idoneità"
all'anno sesto o nono. a seconda dei casi. Si invita.
di conseguenza, il Ministero a voler proporre l'aggiunta
di tale nuova dizione a quella di compimento nel testo
dell'art. 246, 3o comma lett. b), operando una opportuna
rettifica dello stesso.
Art 253, 4o comma Se il requisito consistente nell'aver
riportato 8/10 nella valutazione conclusiva degli esami
di corso sia rilevante solo per ciò che concerne
la dispensa dal pagamento delle tasse.
Problemi di diritto transitorio.
Tale requisito è ritenuto rilevante solo per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle tasse. Per quanto riguarda, poi, le iscrizioni ai vari corsi per il presente anno scolastico, tale dispensa spetta anche a quegli allievi che abbiano ottenuto gli 8/10 nella valutazione conclusiva degli esami di corso, non essendo stato possibile, a causa dell'entrata in vigore del Testo unico ben oltre la fine dell'anno accademico, organizzare gli esami di idoneità e promozione previsti dall'art. 252, 3o comma.
Artt. 257, 1o comma, lett. c) e 265 Tabelle organiche
Se le tabelle organiche di cui il Consiglio di amministrazione
propone la variazione siano quelle "di diritto"
o "di fatto".
Modalità procedurali per la richiesta dell'autorizzazione
ministeriale al funzionamento delle classi.
Si ritiene unanimemente che le tabelle organiche di
cui il Consiglio di amministrazione propone la variazione
siano quelle "di fatto". Si sottolinea
del resto come. in realtà, il legislatore in
questo caso si sia limitato a ribadire il contenuto
di una norma già esistente ma negli ultimi tempi
del tutto disapplicata.
Quanto alla fissazione delle modalità procedurali
per la richiesta dell'autorizzazione ministeriale al
funzionamento delle classi, si precisa che dovranno
essere inviate all'Ispettorato per l'istruzione artistica
con lettera di accompagnamento firmata dal Presidente
del Consiglio di amministrazione le nuove tabelle
organiche contenenti le variazioni proposte da quest'ultimo
che saranno firmate dal direttore dell'Istituto, con
allegato un estratto dal verbale della riunione in
cui è stata deliberata la proposta di variazione.
Art. 263, 2o comma Se i proventi derivanti dalla concessione in uso a privati dei locali in uso all'istituto debbano essere iscritti in bilancio per l'esercizio seguente.
A riguardo si concorda nel richiedere una rettifica del testo, non riuscendosi a rinvenire la ratio di una simile previsione, pur sottolineandosi come, nel frattempo, sia possibile dare attuazione alla norma mediante deposito di tali proventi in un conto fruttifero.
Art. 276 e seguenti Sperimentazione Tenendo conto
che in alcuni Conservatori sono attivati quinquenni
sperimentali (licei), come si accorda la previsione
di un solo esame di conferma in corrispondenza del
biennio del liceo con la necessità introdotta
dal Testo unico che ogni allievo di Conservatorio sostenga
alla fine di ogni anno di corso un esame di promozione?
A fine di evitare ogni discriminazione fra allievi di
liceo e di Conservatorio non sarebbe opportuno prevedere
anche per gli allievi di liceo la possibilità
di ripetere ogni anno di corso?
I rappresentanti dei Conservatori presso i quali è
attivato un quinquennio sperimentale, nel sottolineare
con soddisfazione come l'art. 276 abbia riconfermato
la possibilità del ricorso alla sperimentazione
da parte delle scuole di ogni ordine e grado e, dunque,
anche da parte dei Conservatori concordano nel ritenere
che l'adeguamento delle disposizioni relative a tali
quinquenni alla nuova disciplina contenuta nel Testo
unico debba essere compiuto in sede di rinnovo annuale
della sperimentazione.
Sarà pertanto cura di tutti i Conservatori qui
rappresentati di chiedere, per i prossimi anni scolastici,
l'adeguamento di tali disposizioni già in sede
di approvazione da parte del Collegio dei docenti della
richiesta di rinnovo tentando di introdurre, ad imitazione
di quanto viene in alcuni di essi, una relativa e limitata
disarticolazione temporale tra lo svolgimento dello
studio delle materie culturali e di quelle musicali.
Decreto legge 29 agosto 1994, n.323 Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami della seconda sessione Se anche nei Conservatori è stata abolita la sessione autunnale di riparazione.
Gli intervenuti ritengono che tale decreto non sia in
contrasto con quanto disposto dall'art. 252, 6o comma,
del Testo unico, lì dove si prevede che nell'anno
scolastico si svolgono due sessioni di esame.
La seconda sessione ha infatti carattere suppletivo
e non di riparazione.
Artt. 551, 3o comma e 334 Se l'accesso ai ruoli della II e 1V qualifica funzionale dei Conservatori può rientrare nei concorsi provinciali.
In considerazione di quanto previsto dal 5o comma dell'art.
551 ("accesso ai ruoli della V qualifica")
e visto che l'art. 554 ("accesso ai ruoli della
III e IV qualifica") nulla dispone per il personale
dei Conservatori, si chiede se anche per la terza e
quarta qualifica i concorsi per l'accesso ai ruoli
possano essere svolti in forma decentrata a cura di
uno o più Provveditori agli studi o Sovrintendenti
scolastici regionali appositamente delegati.
Si risolverebbe così un problema che ogni anno
rischia di paralizzare l'attività del Conservatorio
(particolarmente nei mesi di settembre e ottobre).
Infatti in parecchi Istituti il personale A.T.A. di
ruolo si è ridotto ormai a poche unità.