Vittorio Aprato

IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE
SULLE SCUOLE MEDIE SPERIMENTALI
AD INDIRIZZO MUSICALE


Il nuovo D. M. del 13/02/1996 deriva dalla discussione tra il Ministero, i Sindacati naz., l'UNAMS, e l'A.N.I.S.M. (Ass. naz. dei Doc. di Strum. della Sperimentazione). Esso vorrebbe procedere ad un riordino "[...] della regolamentazione [...] sia nell'intento di valorizzare i relativi corsi e la professionalità docente [sic], sia per adeguare l'impianto normativo al mutato contesto socio-culturale, alle attese dell'utenza, e alle variazioni intervenute nel quadro legislativo generale di riferimento". Ecco dunque una prima considerazione: il nuovo D.M. non istituzionalizza la S. M. Mus. Sperim., ma solo adegua ai tempi il processo di sperimentazione! Chissà, però, che non convenga a tutti: continuando a sperimentare, lo Stato risparmia e la Scuola evita di dover subire definitivamente l'attuale disagio, frutto di scelte e compromessi di legislatori incompetenti o indifferenti all'urgenza di una riforma generale ed articolata dell'insegnamento musicale.

L'art.1, interpreta l'insegnamento dello Strum. come "[...] parte integrante del processo metodologico-didattico della scuola media [...]", realizzato "[...] nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei Consigli di classe e del Collegio docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media."; esso, pur non essendo prevalentemente specialistico, non esclude "[...] una valenza funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali." e concorre "[...] a promuovere la formazione globale dell'individuo [...] attraverso una più compiuta applicazione ed esperienza musicale [...]" oltre che a "[...] fornire [...] ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di svantaggio." In sostanza, si è voluto inserire i Corsi nel quadro didattico generale della S.M. dell'obbligo, eliminando, almeno in apparenza, ogni possibile connotazione specialistica e privilegiante. Intesi come ampliamento dell'Ed. Musicale curricolare, essi vogliono giustificarsi più per l'utilità sociale che per i contenuti didattici specifici, sorvolando sul fatto che quella, per essere vera, non può che derivare da questi.

Ogni Corso sperimentale si articola su almeno tre strumenti scelti tra i soliti 4 gruppi: a tastiera - a corda - a fiato - a percussione. A parte la discutibile classificazione degli strumenti e a parte il fatto che il primo gruppo è praticamente riferibile al solo Pf., il fatto grave è che gli strum. a corda sono rappresentati quasi sempre dal Vl. e dalla Ch., poiché al Vc.llo è concessa, su scala nazionale, una presenza marginale e la V.la, ma per motivi più comprensibili, sembra bandita del tutto. Tra i fiati poi solo Fl. e Cl. la fanno da leoni, mentre il 4o gruppo sembra dimenticato.

Il Corso, che occupa le tre classi (1a, 2a, 3a) di un'unica sezione, prevede all'interno di ogni classe un gruppo di almeno 5 o 6 alunni per ciascuno strum.; poiché una classe è normalmente composta da 24 allievi, sulla sezione possono essere attivati normalmente solo 4 strum. per evitare una riduzione di orario cattedra ai rispettivi Docenti, soluzione non gradita all'Autorità scol. e ai Docenti stessi che si vedrebbero così ridotto lo stipendio. E anche l'alternanza di strumenti ogni tre anni non permetterebbe di avere una "comunità" strumentale completa stabile in ogni scuola abilitata alla Sperimentazione.

Curiosa è la contraddittorietà dell'Art.3, il quale al comma 1 dice "Le classi del corso [...] sono formate con gli stessi criteri, anche numerici, previsti per le classi normali.", mentre, obbligato dalla peculiarità della Sperimentazione, con il comma 4 limita l'esperienza agli alunni che "[...] abbiano superato l'apposita prova orientativo-attitudinale, funzionale al raggiungimento delle finalità della sperimentazione [...]" e con il n. 6 consente "[...] l'ammissione di alunni alla seconda o alla terza classe [...] previo esame integrativo nelle discipline musicali". Bisogna poi notare che nessun punto del D.M. si occupa del destino degli alunni respinti al termine di un anno scol. o di quelli che rivelano gravi difficoltà nello studio dello strum. (l'anno di prova, tanto utile per i ragazzi e per le loro famiglie, sembra far inorridire il buon legislatore). E' vero che la normativa della scuola dell'obbligo è una patata bollente; ma non si capisce perché i Corsi Sperimentali debbano per forza configurarsi come scuola dell'obbligo.

La diffusione sul territorio resta ancora un punto dolente. L'Art.5, comma 1, auspica che le scuole siano "[...] individuate in modo da conseguire un'equilibrata diffusione della sperimentazione stessa nelle singole realtà territoriali, assicurandone tendenzialmente la presenza in ciascun distretto." Ma l'Art.3, comma 2, pone una rigida limitazione affermando che l'attivazione di nuove cattedre, e quindi di Corsi, "[...] deve essere contenuta nei limiti dell'incremento di organico consentito per la globalità delle attività di sperimentazione dell'annuale ordinanza sugli organici.". Così , ad esempio, in tutta la Prov. di Torino risultano autorizzate alla Sperim. Mus. soltanto 3 scuole poiché la percentuale (4%) ammessa per le varie sperimentazioni risulta ormai satura; non si pretende di raggiungere i livelli di abbondanza di altre Provincie, come Milano o Roma, e tuttavia il divario rispetto alla diffusione auspicata (una scuola ogni distretto!) pare davvero abnorme.

Gli Art. 6 e 7 sembrano, per certi aspetti, emblematici dello stato volutamente confusionale del D.M. Con essi. l'insegnamento dello Strum. è ora conferito preferibilmente a Docenti di Ed. Mus.: le pretese e gli interessi dei grandi Sindacati hanno pesato, su questo punto, in modo determinante. Art.6, comma 1: "L'insegnamento di strumento nei corsi sperimentali è conferito a docenti di educazione musicale di ruolo o mantenuti in servizio ai sensi dell'art.44 della Legge 20/05/1982, n.270, ovvero ad aspiranti a supplenze purché i predetti siano in possesso di particolari requisiti artistici, professionali e didattici e del diploma specifico [...]" In sostanza, i Docenti di Strum. sono nominati sulla base di un Elenco Prioritario nel quale si posizionano in funzione dei loro specifici titoli artistici, professionali e didattici. Tuttavia, secondo il comma 4, in tale Elenco "[...] è attribuita precedenza assoluta nella nomina ai docenti di educazione musicale di ruolo [...]" anche se questo privilegio "[...] opera nel solo limite numerico delle eventuali posizioni di soprannumerarietà esistenti nell'organico provinciale di educazione musicale [...]". Ne consegue che se un Docente di Ed. Mus. è incluso nell'Elenco Prioritario, qualora nella Provincia vi sia una situazione di soprannumerarietà di Ed. Mus., egli ha diritto all'insegnamento di Strum. con precedenza assoluta e indipendentemente dalla sua posizione nello stesso Elenco Prioritario. E' evidente che Ministero e Sindacati badano molto ad aspetti assai poco "musicali". Non serve infatti richiedere una serie di titoli specifici, equiparati e molte volte persino superiori a quelli necessari per l'insegnamento in Conservatorio, se poi la professionalità, valutata proprio sulla base di quei titoli, viene prevaricata da altri interessi. Inoltre, i Docenti che non sono di ruolo di Ed. Mus. vengono assunti con contratto a tempo determinato (stipendio solo fino al termine delle lezioni), anche se essi hanno diritto alla riconferma per tutti i 3 anni di validità dell'Elenco Prioritario. Secondo il Ministero, infatti, non essendo l'insegnamento dello Strum. ricopribile di ruolo, poiché si attua in Corsi Sperim., non prevede la nomina di supplenza annuale. Eppure il comma 6 dell'Art.7 ribadisce che l'insegnamento di Strum. "[...] è equiparato [...] all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media.". Insomma: secondo il comodo dello Stato, i Docenti di Strum. sono equiparati ai colleghi di ruolo in Ed. Mus., ma, malgrado la loro professionalità, restano semplici precari.

In conclusione, la Sperim. Mus. reca chiari i segni dell'urgenza della riforma dell'istruzione musicale in Italia. La chiusura di molte S.M. annesse ai Conservatori e il passaggio delle loro competenze alle locali Sperim. Mus. riaccende poi il dibattito sulla necessità di una integrazione reciproca tra Conserv. e Sperim., così come la scarsa considerazione riservata attualmente ai Docenti di quest'ultima può essere risolta solo con una revisione generale dell'inquadramento giuridico ed economico di tutti i Docenti di Strum. di ogni ordine e grado.

Difendere la professionalità - e a chi scrive sembra che ormai sia giustificato farlo in modo assolutamente corporativo - e battersi per un logico progetto di riforma generale risulta essere, al momento, l'unica via per conquistare alla Musica una condizione migliore di quella attuale e per riuscire a spendere meglio i pochi fondi che ad essa lo Stato vuol riservare.