Roberto Giuliani

Su alcuni aspetti nodali
della Riforma degli studi musicali

(Testo già pubblicato in Suonosud, XI, 1998, nn. 35-36, pp. 89-95
e trasmesso all'A.N.I.Mus. il 25 febbraio 2000)
 

Quando questo intervento verrà letto, sarà passato ormai quasi un anno dal 5 novembre 1997, giorno nel quale la Commissione Cultura della Camera approvò il testo di riforma in sede legislativa in rappresentanza dell'intera aula. Il fatto che potrebbe ancora non essere stato licenziato dalla corrispondente Commissione del Senato fornirebbe utili spunti di riflessione sui tempi del Parlamento o sulla mancanza di coordinamento tra i due rami dello stesso, mancanza che se da una parte è prova certa di autonomia e dibattito democratico, dall'altra rischia di vanificare sforzi pluriennali. Se invece il Senato avesse compiuto i propri lavori, potrebbe sussistere la speranza di approdare a un qualche risultato prima della fine della ennesima legislatura.
Dopo la premessa temporale, quella di merito: il disegno di legge Sbarbati non è, per ammissione dei suoi stessi estensori, la migliore legge che si possa immaginare per le accademie e i conservatori, ma fermarne il percorso significherebbe rinviare sine die la riforma, essendo questo testo quanto di meglio abbiano saputo produrre un dibattito pluridecennale, un percorso parlamentare pluriennale, oltre quattrocento emendamenti discussi dalla Commissione Cultura della Camera nello scorso anno, oltre 100 audizioni parlamentari (dai soggetti più qualificati e rappresentativi a quelli più autoreferenziali), un confronto approfondito nei luoghi interessati (si pensi agli innumerevoli convegni, all'attività dei Comitati per la riforma dei conservatori e alla mole di documenti prodotti).
A fronte di tale attività, soprattutto negli ultimi tempi, si deve constatare con rammarico un'attenzione della stampa spesso più legata all'esternazione da titolo a cinque colonne che a una riflessione approfondita, tanto più necessaria nel momento in cui un testo di legge potrebbe essere migliorato con interventi critici costruttivi, anziché attaccato con bordate sterili e distruttive quali quelle di taluni musicisti che, essendosi disinteressati in passato della situazione dei conservatori, non hanno alcun interesse ad assicurare alle nostre istituzioni la possibilità di rinnovarsi, migliorare e affiancarsi alle scuole europee di alta formazione, produzione e ricerca.
La stragrande maggioranza degli operatori è favorevole a una riforma di queste istituzioni, che consenta loro di liberare le migliori energie, così come è assolutamente contraria all'ipotesi di distinguere la normativa relativa alle accademie da quella dei conservatori, essendo uno dei principi ispiratori della riforma proprio quello di dar vita con l'istituzione degli Istituti Superiori della Arti (ISdA) a un Politecnico che abbia possibilità di proficua interazione didattica e produttiva nei settori delle arti; già si ritiene sia stato un errore espungere dalla riforma il Centro nazionale di cinematografia, viste le possibile interazioni, per esempio, nella produzione di scenografie e colonne sonore.
Possibilità di migliorare, si accennava poc'anzi, ed è probabilmente questo il nocciolo della riforma: i conservatori di alta cultura ai quali pensiamo nel momento del dibattito sono proprio quelli che vorremmo costruire con gli strumenti forniti dal disegno di legge, ma senza questi strumenti le istituzioni non solo non potranno migliorare, ma saranno destinate a rapida agonia: l'assenza della autonomia completa in un mercato della cultura dominato ormai da investimenti e bilanci, o l'impossibilità di rilasciare agli allievi titoli finali validi a livello europeo, sono solo due dei problemi letali.
Altri ve ne sono, e per affrontarli da un punto di vista tecnico, sarà opportuno ordinare la materia nei seguenti punti: 1) autonomia, 2) Consiglio Nazionale delle Arti (CNdA), 3) articolazione delle fasi scolari e riforma dei cicli, 4) altre proposte di legge (Berlinguer e Veltroni), 5) equipollenza dei diplomi, 6) docenti, 7) collaborazioni con le Università.
1) Autonomia.
L'art. 2 c. 3 della Sbarbati affida all'ISdA "autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile", essi sono inoltre "sede primaria della ricerca e della produzione artistica". Nel frattempo, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche si è occupata anche la Legge n. 59 del 15.3.97 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, meglio conosciuta come Legge 'Bassanini 1; dell'istruzione si parla all'articolo 21, dedicato all'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, alla possibilità di superamento dell'unità oraria della lezione e dell'unitarietà della classe, all'ampliamento dell'offerta formativa. Dell'istruzione artistica si tratta solo al comma 11, che prevede la concessione, attraverso regolamenti, della personalità giuridica e dell'autonomia alle accademie e ai conservatori, il tutto seguendo i principi generali sopra esposti per gli altri ordini di scuole.
Di questo provvedimento legislativo, da alcuni salutato come risolutivo anche per i destini dell'istruzione artistica, andranno certo valutati i possibili risvolti positivi. Non può però non sollevare perplessità il fatto che tale concessione di autonomie all'istruzione artistica - che già ne possedeva parte - sia relegata in un minuscolo paragrafetto e innestata nel contesto generale della scuola anziché collegata alle potenzialità della normativa universitaria, tipiche dei gradi di istruzione superiori. Il solo provvedimento sull'autonomia non sembra insomma sufficiente a gettare le basi per un profondo rinnovamento degli studi musicali nel loro complesso, soprattutto in assenza di un quadro globale quale solo una riforma organica può dare. Di fatto, la 'Bassanini 1' non garantisce all'istruzione artistica quelle autonomie (statutaria, amministrativa, scientifica, di produzione artistica e di specializzazione all'insegnamento) ritenute indispensabili dagli operatori del settore, e non consentirà neppure di rilasciare titoli di studio finali di livello europeo, rischiando di bloccare ancora una volta conservatori e accademie nel loro limbo.
2) Il Consiglio Nazionale delle Arti (CNdA).
La necessità di un Consiglio Nazionale delle Arti è stata ampiamente dibattuta e condivisa sia da tutti i docenti, sia da tutti i gruppi parlamentari; pur tuttavia aspre sono state le critiche mosse dai colleghi universitari all'autonomia di questo organismo, che essi avrebbero volentieri visto confluire nel CUN (Consiglio Universitario Nazionale). La risposta da parte dei conservatori è stata però sempre molto chiara: essendo scarsa la rappresentanza delle discipline umanistiche all'interno del CUN e addirittura inesistente quella delle discipline artistico musicali, il CNdA rappresenterebbe una possibile area privilegiata di discussione di temi artistici all'interno del Ministero dell'Università, sia per i docenti delle accademie e dei conservatori, sia per i loro colleghi universitari di musica cinema e teatro, che dovrebbero quindi salutare con soddisfazione l'istituzione di un Consiglio Nazionale delle Arti.
A ciò si aggiunga che, dovendo il CNdA occuparsi dell'intera riorganizzazione anche territoriale delle istituzioni e dei loro percorsi di studio (materia che, nelle sue articolazioni, non può certo essere affrontata dal Parlamento), è necessario che esso sia un organismo agile e soprattutto composto da rappresentanti competenti del settore. Al proposito va rilevato come l'inserimento, operato nell'ultima seduta alla Camera, di emendamenti relativi a vincoli del CUN nei confronti del CNdA nei campi di competenza artistica degli ISdA rischia ora di vanificare l'attuabilità dell'intera riforma. Delle due l'una, o ci sono rappresentanze del CUN nel CNdA, come è previsto dalla Sbarbati, oppure c'è la consultazione tra i due organismi, ambedue le condizioni o peggio la presenza di pareri vincolanti genererebbero una sorta di dipendenza. Se inoltre dovesse risultare invasiva la presenza del CUN nel CNdA, i docenti di conservatori e accademie sarebbero logicamente portati a richiedere proprie rappresentanze nel CUN, con analoghe funzioni.
3) Articolazione delle fasi scolari e riforma dei cicli.
Il maggior problema dell'intera dibattito sulla riforma, a opinione di chi scrive, è sempre stato quello di garantire una presenza della musica, adeguatamente articolata, in tutti i gradi scolari. Questa necessità, ravvisata sin dalla scuola primaria, era stata infatti evidenziata sia nei documenti del Coordinamento Nazionale dei Comitati per la Riforma (organismo che rappresenta i Comitati presenti nei Conservatori), sia nel più ampio documento dal titolo Riordino degli studi musicali. Principi essenziali e proposte per la riforma, elaborato nel 1995 dal Comitato per la Riforma del Conservatorio di Roma e approvato dal Collegio dei docenti.
Certamente una disseminazione di corsi in scuole primarie, scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali, conservatori riformati in ISdA, consentirebbe a chiunque, e non solo a chi abita nell'attuale piccolo bacino di utenza del conservatorio, di formarsi correttamente. Una scuola così riformata fornirebbe sbocchi lavorativi ai migliori diplomati di strumento, a garanzia dell'alto livello necessario anche nei primi gradi dello studio musicale, rappresenterebbe la cura ricostituente della quale la nostra debilitata cultura musicale ha bisogno, e colpirebbe anche, risultato da non sottovalutare, il malcostume del privatismo, consentendo quel pieno diritto allo studio che va garantito dalla scuola pubblica attraverso un servizio equilibrato sul territorio. Sarebbe inoltre confermata la tendenza, più che auspicata dalla maggioranza degli operatori, a non far seguire allo strumentista un unico percorso formativo dall'asilo alla laurea, bensì un percorso più articolato, che metta l'allievo in grado di confrontarsi con più metodi, più scuole, più modi di pensare, fatti salvi i peculiari ritmi dell'apprendimento strumentale.
Nell'ambito non professionalizzante poi, una scuola di base ridisegnata con all'interno maggiori spazi per la musica, potrebbe essere inoltre in grado anche in Italia di creare ascoltatori attenti, attivando anche le funzioni sociali e socializzanti della musica, a patto però di utilizzare dei professionisti dell'insegnamento, come per esempio i diplomati in didattica della musica, che stentano invece a trovare adeguati spazi d'intervento, insidiati continuamente dall'italica propensione a utilizzare il soprannumerario tuttologo per rispetto della spesa pubblica e dispregio della formazione dell'allievo.
Tornando al percorso dei musicisti, la legge Sbarbati prevede un Raccordo tra istruzione secondaria artistica e ISdA (art. 9) che garantirebbe la necessaria duttilità del percorso, soprattutto in un momento nel quale si sta dibattendo anche della rimodulazione dei percorsi universitari, oltre che del sistema dei crediti formativi. Nel corso del dibattito parlamentare però, accantonata dai legislatori l'ipotesi di intervenire nella scuola primaria, si è passati da una stesura dell'articolo 10 che prevedeva una scuola media a indirizzo musicale per ogni distretto e un liceo musicale in ogni provincia, a un'ultima stesura che rinvia la soluzione al riordino dei cicli scolastici.
4) Altre proposte di legge (Berlinguer e Veltroni).
Nel 1997, il Ministro Berlinguer ha presentato una Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, che prevede tra l'altro che uno dei sei indirizzi del ciclo secondario sia musicale. Questo progetto sembra attualmente languire, fors'anche a causa del disaccordo degli interessati o per la delicatezza degli equilibri politici legati al dibattito sui finanziamenti alla scuola privata, ipotesi quantomeno peregrina in un paese che deve ancora risanare la sua scuola pubblica. Ecco allora lo stesso Berlinguer, forse finalmente sensibilizzato ai problemi della musica, presentare in Consiglio dei Ministri uno Schema di disegno di legge concernente "Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche". L'art. 1 riguarda l'attivazione di corsi e indirizzi musicali e coreutici nella scuola secondaria, e assorbe le iniziative sin qui condotte a carattere sperimentale in medie e licei, prevedendo l'immissione in ruolo dei docenti sinora operanti nei 465 corsi delle medie a indirizzo musicale, e l'assunzione a tempo determinato per la fascia liceale. Nella relazione tecnica allegata allo schema, si precisa la volontà di istituire "corsi di liceo musicale in ogni ambito provinciale", ma nella tabella relativa alle spese per il personale sembra prevedersi solo un insegnante per liceo, fino a un massimo (anno finanziario 2003, a regime, passati cinque anni dal 1998) di tre insegnanti per provincia, il che vorrebbe dire però solo tre discipline musicali offerte come possibilità di studio. Sembra questa una contraddizione da sanare, ma resta senz'altro la positività dell'articolo.
Maggiori perplessità sorgono alla lettura del secondo articolo (il terzo e ultimo riguarda solo le Norme di copertura) che prevede un finanziamento di 500 milioni annui al conservatorio di Pesaro per le sue particolari situazioni di funzionamento (ma quale conservatorio non ne ha?), nonché un finanziamento annuale di 5 miliardi "per sostenere gli istituti ed enti non statali che svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo nel settore delle arti visive e musicali".
Sembra questa una versione breve di quanto previsto dalla Disciplina generale dell'attività musicale promossa dall'On. Veltroni, laddove all'art. 22 si stabilisce che "Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo ... sono individuate e riconosciute ... istituzioni di alta formazione musicale ed operistica", da finanziare adeguatamente. Si tratterebbe qui prevedibilmente di una resa incondizionata dello Stato a quei privati che, anziché adoperarsi a migliorare la situazione scolare italiana, hanno costruito, in alcuni casi con merito, in altri con destrezza, una propria fortuna sull'onda del successo personale; inaccettabile è poi la discrezionalità della scelta, affidata a una Commissione decisa dall'Autorità di governo, non trattandosi di normali corsi, ma addirittura di quelli di alta formazione.
E' peraltro un aspetto ricorrente della proposta Veltroni quello di ignorare università e conservatori, ambedue soggetti che sembrerebbero invece necessari in una legge che riconosce la musica come bene culturale Da una parte infatti esistono le facoltà di Beni Culturali, con le quali sembrerebbe d'obbligo l'interazione (nella sola università di Lecce sono già attivati ben 18 insegnamenti specifici, dalla teoria e storia del restauro dei beni musicali, all'informatica applicata ai beni musicali, allo studio delle fonti audiovisive, ecc.). Dall'altra vi sono i conservatori, che per sale da concerto, competenze dei docenti, potenzialità produttive degli allievi, sono essi stessi beni culturali e organismi potenzialmente produttivi (ma quest'ultima ipotesi sembra turbare qualche sonno: se i conservatori divenissero infatti soggetti della produzione, oltre che accedere ai finanziamenti pubblici, probabilmente produrrebbero a maggior qualità e a minor costo di tanti altri, e potrebbero raccordare la propria produzione con quella di istituzioni concertistico-sinfoniche, festival e teatri di tradizione).
Si pensi inoltre ai beni materiali, al patrimonio bibliografico, sonoro e strumentale, per operare sui quali è necessario un deciso potenziamento dei finanziamenti per la ricerca, nonché la definizione di figure professionali, che andrebbero per lo meno citate all'interno della legge Veltroni per poi consolidarle nella nuova legge sul Ministero per i beni e le attività culturali: operatore dei beni musicali, bibliotecario musicale, restauratore e conservatore di strumenti, archivista audiovisivo, esperto del trattamento e restauro del sonoro e del video, visto peraltro l'interesse dimostrato all'art. 3 per la "formazione di un archivio della musica in video" (ma poi perché solo in video?, pericoloso indice di innamoramento del presente e di rinuncia alla conservazione del passato, per la quale dovrebbe invece essere decisamente potenziata l'attività della Discoteca di Stato).
5) Equipollenza dei diplomi.
Una levata di scudi da parte di una minoranza degli studenti universitari è stata tentata contro i loro meno fortunati colleghi dei conservatori, a proposito della ventilata equipollenza dei diplomi (art. 6 della Sbarbati). In realtà gli istituti confluenti negli ISdA sarebbero chiamati con la riforma, fatto salvo il requisito della maturità, a rilasciare diplomi finali di laurea così come già ora rilasciano diplomi finali di accademia o di conservatorio.
Tali diplomi sono già equiparati ai diplomi di laurea dai bandi per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento (D.M. 28.3.1997 relativo alle classi di concorso nella secondaria), da più sentenze del Consiglio di Stato, nonché dall'art. 17 c. 117 della Legge 'Bassanini 2' n. 127/97, che equipara i diplomi di conservatori e accademie e le lauree universitarie per l'accesso alle scuole di specializzazione.
Inoltre, sempre per quanto riguarda i titoli finali, l'art. 5 c. 1 della legge Sbarbati prevede, per le attività delle scuole di specializzazione, la stipula di convenzioni con gli ISdA, gestite però dalle università. Sarà qui necessario, nella fase emendativa del dibattito, introdurre un concetto paritetico di gestione della specializzazione musicale, che non preveda un ruolo subordinato delle istituzioni artistiche nella formazione degli insegnanti di discipline artistiche, e che salvaguardi un diploma specifico come quello di Didattica della musica, che si ottiene al termine di un quadriennio di specializzazione post diploma, dopo un percorso globale di studio musicale della durata di ben 14 anni.
6) Docenti.
Al grido di "non penseranno di diventare tutti docenti universitari!", ogni sorta di contumelia è stata rovesciata sui professori delle accademie e dei conservatori. In realtà questo personale docente sarebbe inquadrato dalla nuova legge "in ruoli ad esaurimento" (art. 8 c. 3), rimarrebbe bloccato per cinque anni nell'attuale situazione (c. 5), e solo al termine di questo periodo sarebbe possibile per i docenti ridefinire il proprio ruolo, attraverso auspicabili verifiche produttive. D'altra parte, nell'attaccare ingenerosamente e indistintamente la categoria, gli spiriti critici dimenticano spesso che i docenti attualmente in ruolo nei conservatori, oltre ad aver formato generazioni di ottimi concertisti, hanno superato regolari concorsi nazionali per titoli (di studio, servizio e artistico-professionali, all'interno dei quali vengono valutati anche quelli scientifici, con procedura analoga ai concorsi per professori ordinari), oppure concorsi per titoli ed esami, ben più complessi delle procedure previste per i professori associati, e comprendenti prove pratiche, di analisi, traduzione, ecc. Inoltre molti degli stessi colleghi universitari sono passati nei ranghi universitari ope legis, dopo aver avuto un semplice incarico dalla propria facoltà, come documenta il puntuale studio di R. Meo e P. Varvaro che riferisce come l'80% dei professori associati siano passati in ruolo nell'università non per concorso ma con un giudizio di idoneità ("Belfagor", 1992, n. 47, p. 603).
7) Collaborazioni con le università.
Al di là delle diatribe sulle procedure concorsuali, scrivevo già qualche anno fa, ben più gratificanti e ampi spazi si apriranno alla collaborazione con l'università, una volta entrata a regime la riforma: flessibilità degli ordinamenti, convenzioni e scambi, convalide reciproche di esami, mobilità dei docenti e degli studenti, costruzione di percorsi integrati e quant'altro, nell'ottica di una proficua interazione che eviti la creazione di inutili doppioni e concorra serenamente a una rifondazione della cultura musicale nella nostra scuola e nel nostro Paese.
Al proposito sarà utile riportare a conclusione beneaugurale di questa panoramica il documento siglato il 2 marzo 1998 dalla Commissione di studio sulle prospettive dell'istruzione musicale superiore, i cui lavori sono stati volti a prefigurare ipotesi post riforma, nella coscienza di quanto sempre più approfondita debba essere la competenza richiesta ai futuri operatori musicali e di quanto sempre più ridotte saranno, in regime di autonomia, le energie finanziarie concesse alla scuola italiana.
"A seguito del Convegno L'istruzione musicale superiore fra Conservatorio e Università (Venezia, 25 novembre 1995) promosso dalla Fondazione Levi, per iniziativa della stessa Fondazione si è costituita nel luglio 1997 una Commissione di studio formata dalle rappresentanze dell'Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica (proff. F. Della Seta e S. Durante), del Coordinamento Nazionale dei Comitati per la Riforma dei Conservatori di Musica (proff. P. Ghigo e R. Giuliani). e del Comitato Nazionale per la Riforma degli Studi Musicali (proff. M.L. Franco e A. Talmelli).
La Commissione, presa visione del Testo unificato delle proposte di legge 688 e abb. (Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati approvato dalla Camera dei Deputati il 5 novembre 1997, nelle riunioni svolte il 3 luglio, il 27-28 ottobre 1997 e il 2 marzo 1998, ha iniziato un approfondito esame della situazione attuale, nell'intento di produrre una documentazione su alcune delle problematiche relative all'applicazione della futura riforma.
Considerato che l'obiettivo principale degli attuali studi musicali nelle università è di tipo musicologico nella più ampia accezione del termine; che l'obiettivo principale degli attuali studi nei conservatori è di tipo esecutivo, compositivo, didattico (con l'istituzione dal 1966 di corsi di Didattica della musica, oggi presenti in 43 sedi), e più recentemente musicologico nella più ampia accezione del termine (con l'istituzione dal 1983 di due corsi superiori di composizione a indirizzo musicologico);
considerato che di recente (Legge 341/90, art. 4; DPR 470 e 471/96 e Legge 127/97 [Bassanini 2], art. 17 c. 117) è stato attribuito all'università il compito di organizzare i diplomi di specializzazione per la formazione dei docenti della scuola primaria e secondaria, con la possibilità di "stipulare apposite convenzioni" con gli istituti di istruzione artistica e musicale e, "per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica";
si rende necessario impostare un lavoro comune al fine di evitare eventuali conflitti di competenze, che vanno invece tradotti in possibilità di collaborazione e cooperazione, individuando convergenze e aree di interazione e indicando alcune ipotesi alle quali ispirare le fasi attuative della riforma.
La Commissione ha individuato come oggetto di successivo approfondimento i seguenti punti: 1) le competenze professionali richieste dalla configurazione dei sistemi formativo e produttivo nei settori delle discipline musicali; 2) le competenze comuni o distinte acquisibili presso ISdA e Università; 3) i progetti formativi integrati tra ISdA e Università, funzionali ai profili professionali, e le loro modalità attuative; 4) le modalità attuative degli eventuali corsi in regime di convenzione; 5) le possibilità di realizzare progetti, anche integrati, di ricerca scientifica e artistica, e le loro modalità attuative; 6) le iniziative scientifiche e organizzative che possono concorrere alla promozione di curricula integrati; 7) i crediti didattici utili all'accesso ai diversi gradi dell'istruzione superiore presso ISdA e Università; 8) le possibilità di reciproco riconoscimento di crediti didattici tra ISdA e Università, anche con riferimento all'ECTS (European Credit Transfer System); 9) i titoli rilasciabili dalle istituzioni singolarmente, congiuntamente o nelle varie forme di interazione, con riguardo al contesto europeo; 10) un quadro normativo di riferimento che regoli le procedure di collaborazione.
La Commissione ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione sulle problematiche suscitate dalla recente presentazione del disegno di legge governativo del vicepresidente del Consiglio dei Ministri On. Veltroni Disciplina generale dell'attività musicale. In particolare si segnala l'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle università e dei conservatori per quanto riguarda gli aspetti della formazione, conservazione, ricerca, produzione e diffusione.
La Commissione, nel completare la stesura del presente documento, ringrazia la Fondazione Levi e auspica che la stessa voglia promuovere la prosecuzione della discussione per l'approfondimento dei punti sopra individuati."


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